Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/04/2022 n. 1206 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Accertamento - Sanzioni - Irrogazione a carico del professionista - Inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Imputazione di sanzioni amministrative tributarie al professionista per violazioni riconducibili alla società/ente con personalità giuridica; l'Amministrazione ha fondato la responsabilità personale del professionista sul concorso nella violazione richiamando l'art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997

La decisione

Il giudice ha ritenuto inammissibile l'irrogazione delle sanzioni nei confronti del professionista: ai sensi dell'art. 7 del d.l. 269/2003 le sanzioni amministrative proprie del rapporto tributario riferibili a società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica; l'art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997 non può derogare al predetto art. 7, che è norma speciale e successiva, e il D.Lgs. n. 472/1997 si applica alle fattispecie solo nella misura in cui le sue disposizioni risultino compatibili con l'art. 7. Il principio è stato esteso anche al consulente fiscale presunto concorrente.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 269 del 2003

    Norma speciale e successive: le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprie di società o enti con personalità giuridica sono imputabili esclusivamente alla persona giuridica, escludendo l'irrogazione diretta verso persone fisiche anche se amministratori di fatto.

  • art. 9 D.Lgs. n. 472 del 1997

    Non può essere usato per estendere la responsabilità personale laddove l'art. 7 del d.l. 269/2003 esclude tale responsabilità; l'art. 9 non derogherbbe alla disciplina speciale e successiva contenuta nell'art. 7.

Massime di principio

  • Se una violazione tributaria è propria di una società o ente con personalità giuridica, le sanzioni amministrative devono essere irrogate alla persona giuridica e non ai singoli (amministratori di fatto o professionisti), salvo chiara disposizione normativa che consenta diversamente.
  • L'articolazione generale delle sanzioni nel D.Lgs. n. 472/1997 va applicata solo nei limiti di compatibilità con norme speciali successive (come l'art. 7 del d.l. 269/2003).
  • Il richiamo al concorso nella violazione (art. 9 D.Lgs. n. 472/1997) non è sufficiente, di per sé, a fondare la responsabilità personale ove una norma speciale escluda espressamente l'irrogazione di sanzioni verso persone fisiche.
  • Nel caso di contestazione a consulenti o professionisti, occorre verificare se la norma primaria attribuisce espressamente responsabilità ed effetti sanzionatori ai soggetti diversi dalla persona giuridica; in assenza di tale previsione, le sanzioni rivolte al professionista sono impugnabili per incompetenza del destinatario.
  • L'Amministrazione finanziaria deve mirare l'azione sanzionatoria contro la persona giuridica quando la fattispecie è riconducibile al rapporto tributario societario; diversamente la sanzione è suscettibile di annullamento.
  • Quando si difende un professionista in simili casi, è strategico eccepire la prevalenza della norma speciale successiva (art. 7 d.l. 269/2003) e l'incompatibilità dell'applicazione estensiva del D.Lgs. n. 472/1997.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.