Sentenza del 07/04/2022 n. 1206 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Sanzioni - Irrogazione a carico del professionista - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imputazione di sanzioni amministrative tributarie al professionista per violazioni riconducibili alla società/ente con personalità giuridica; l'Amministrazione ha fondato la responsabilità personale del professionista sul concorso nella violazione richiamando l'art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997
La decisione
Il giudice ha ritenuto inammissibile l'irrogazione delle sanzioni nei confronti del professionista: ai sensi dell'art. 7 del d.l. 269/2003 le sanzioni amministrative proprie del rapporto tributario riferibili a società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica; l'art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997 non può derogare al predetto art. 7, che è norma speciale e successiva, e il D.Lgs. n. 472/1997 si applica alle fattispecie solo nella misura in cui le sue disposizioni risultino compatibili con l'art. 7. Il principio è stato esteso anche al consulente fiscale presunto concorrente.
Norme richiamate
Norma speciale e successive: le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprie di società o enti con personalità giuridica sono imputabili esclusivamente alla persona giuridica, escludendo l'irrogazione diretta verso persone fisiche anche se amministratori di fatto.
Non può essere usato per estendere la responsabilità personale laddove l'art. 7 del d.l. 269/2003 esclude tale responsabilità; l'art. 9 non derogherbbe alla disciplina speciale e successiva contenuta nell'art. 7.
Massime di principio
- Se una violazione tributaria è propria di una società o ente con personalità giuridica, le sanzioni amministrative devono essere irrogate alla persona giuridica e non ai singoli (amministratori di fatto o professionisti), salvo chiara disposizione normativa che consenta diversamente.
- L'articolazione generale delle sanzioni nel D.Lgs. n. 472/1997 va applicata solo nei limiti di compatibilità con norme speciali successive (come l'art. 7 del d.l. 269/2003).
- Il richiamo al concorso nella violazione (art. 9 D.Lgs. n. 472/1997) non è sufficiente, di per sé, a fondare la responsabilità personale ove una norma speciale escluda espressamente l'irrogazione di sanzioni verso persone fisiche.
- Nel caso di contestazione a consulenti o professionisti, occorre verificare se la norma primaria attribuisce espressamente responsabilità ed effetti sanzionatori ai soggetti diversi dalla persona giuridica; in assenza di tale previsione, le sanzioni rivolte al professionista sono impugnabili per incompetenza del destinatario.
- L'Amministrazione finanziaria deve mirare l'azione sanzionatoria contro la persona giuridica quando la fattispecie è riconducibile al rapporto tributario societario; diversamente la sanzione è suscettibile di annullamento.
- Quando si difende un professionista in simili casi, è strategico eccepire la prevalenza della norma speciale successiva (art. 7 d.l. 269/2003) e l'incompatibilità dell'applicazione estensiva del D.Lgs. n. 472/1997.
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