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Sentenza

Sentenza del 07/04/2022 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Il modello organizzativo della riscossione fondato su concessionari che agivano entro un determinato ambito territoriale è stato abrogato dalla Legge n. 248/2005 - Sussiste - L'attuale modello prevede un unico soggetto competente a svolgere l'attività di riscossione su tutto il territorio nazionale che poi agisce a mezzo delle proprie articolazioni territoriali - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La s.r.l. V. ha impugnato un'intimazione di pagamento notificata dall'ADER di Pescara sostenendo l'incompetenza territoriale dell'ufficio notificante, poiché la società ha sede e domicilio fiscale nella provincia di Roma e, secondo il precedente sistema basato su concessionarie territoriali (D.P.R. 602/1973, artt. 24 e 46), la notifica poteva essere effettuata solo dal concessionario territorialmente competente o da un concessionario delegato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia. Ha interpretato l'art. 3 del d.l. 203/2005, convertito nella l. 248/2005, come avendo soppresso il sistema delle concessionarie territoriali e attribuito le funzioni di riscossione a un unico soggetto nazionale (esercitato tramite società), rendendo irrilevante la sede dell'ufficio locale che ha eseguito la notifica. Pertanto l'invocata incompetenza territoriale dell'ADER di Pescara è stata respinta e il ricorso della V. è stato rigettato; la V. è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi (euro 10.000 per ciascun grado oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 203/2005, conv. nella l. 248/2005

    a decorrere dal 1 ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2

    La norma è stata interpretata come abrogazione dell'assetto delle concessionarie territoriali: la riscossione è attribuita a un unico soggetto nazionale, per cui le articolazioni locali sono meri uffici organizzativi e non titolari di competenza territoriale autonoma.

  • art. 3 d.l. 203/2005, conv. nella l. 248/2005 (comma 4)

    la Riscossione S.p.a. effettuerà "l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"

    Conferma che la società nazionale svolge le attività previste dal DPR 602/1973, ma ciò non reintroduce il precedente riparto di competenza territoriale tra concessionarie; l'applicazione delle disposizioni del DPR va dunque inquadrata nell'ambito del nuovo soggetto unitario.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 24 e 46

    Quelle disposizioni, che regolavano la competenza territoriale delle concessionarie e la necessità di deleghe tra concessionari, erano pertinenti al precedente sistema in concessione; la CTR le considera implicitamente superate dall'unificazione operata dalla l. 248/2005.

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per rilevare che alcune questioni iniziali sollevate in primo grado sono state implicitamente abbandonate se non riproposte in grado d'appello.

Massime di principio

  • Dopo la l. 248/2005 il servizio di riscossione è attribuito a un unico soggetto nazionale; quindi le notifiche effettuate dalle articolazioni locali dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione sono generalmente valide indipendentemente dalla sede territoriale dell'ufficio notificante.
  • La distinzione tra competenza territoriale tra concessionarie (obbligatoria nel vecchio sistema) e mera delega/organizzazione interna (nel sistema attuale) è cruciale: contestare la validità della notifica per mera 'sede dell'ufficio locale' è inefficace se il notificante è soggetto unico nazionale.
  • Per opporre con successo l'incompetenza territoriale occorre dimostrare fatti diversi dall'essere stati notificati da un ufficio locale non competente: per esempio, che il soggetto notificante non era effettivamente l'Agenzia o che la procedura adottata non rientrava nelle funzioni attribuite alla stessa.
  • Questioni relative a crediti non tributari (es. INPS, INAIL, Camere di Commercio) possono comportare questioni di giurisdizione diverse (Giudice Ordinario) e non rientrare automaticamente nella stessa disciplina applicabile ai tributi.
  • Le decisioni giurisprudenziali anteriori al 1 ottobre 2006 che danno peso alla territorialità delle concessionarie non sono più vincolanti per i casi successivi alla riforma: è necessario valutare l'assetto organizzativo attuale.
  • In sede di impugnazione conviene concentrare le contestazioni su vizi della pretesa (es. errore di calcolo, prescrizione, inesistenza del credito) piuttosto che sulla sede dell'ufficio notificante, salvo prove concrete di illegittimità dell'ente notificante.

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