Sentenza del 07/04/2022 n. 467 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Procedura DOCFA- Declassamento valido solo se c'é una variazione effettiva dello stato dell'immobile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente presentava una dichiarazione di variazione DOCFA chiedendo il declassamento dell'unità immobiliare da categoria A/1 ad A/2 motivando la richiesta con una "diversa distribuzione degli spazi interni". L'Ufficio, in sede di accertamento della rendita, constatava che non vi era stata alcuna variazione effettiva dello stato dell'immobile tale da modificare la consistenza delle singole unità immobiliari e quindi rettificava il classamento mantenendo la categoria A/1. L'Ufficio impugnava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente) sostenendo che la mera ridistribuzione interna degli spazi non giustifica il declassamento catastale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha integralmente riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto applicabile il principio consolidato dalla Suprema Corte (ordinanza n. 18617/07.09.2020) secondo cui la procedura DOCFA è utilizzabile solo per variazioni che comportino una modifica effettiva dello stato dell'immobile e della consistenza delle unità. Nel caso di specie non sussisteva tale modifica: la diversa distribuzione interna era inidonea a intaccare l'originario classamento in A/1. Pertanto è stato confermato il classamento A/1 e la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi (liquidate in euro 1.000,00 per compensi professionali oltre accessori per ciascun grado).
Norme richiamate
Ordinanza Corte Suprema
Ordinanza n. 18617 del 07/09/2020
Stabilità del principio secondo cui l'impiego della procedura DOCFA è limitato ai casi di variazione effettiva dello stato dell'immobile che implichi modifica nella consistenza delle singole unità immobiliari; le semplici modifiche distributive interne non sono sufficienti per il declassamento.
D.M. Finanze 1994 n. 701
Norma di riferimento per l'accertamento della rendita catastale: l'Ufficio può procedere al controllo della variazione proposta nel DOCFA e verificare la sussistenza delle condizioni richieste per il diverso classamento.
D.Lgs. 546/1992
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese di giudizio; l'Ufficio chiedeva vittoria di spese per entrambi i gradi ai sensi dell'art. 15.
Massime di principio
- La procedura DOCFA per modifica del classamento è ammissibile solo se è dimostrabile una variazione effettiva dello stato dell'immobile che alteri la consistenza delle unità (es. superficie, numero di vani effettivi, trasformazioni strutturali), non per mere ridistribuzioni interne.
- La mera diversa distribuzione degli spazi interni, senza variazioni strutturali, costruttive, tecnologiche o ornamentali che incidano sulla consistenza, non giustifica un declassamento catastale.
- Spetta al contribuente l'onere di fornire elementi probatori idonei a dimostrare la rilevanza delle modifiche invocate; in assenza di tali elementi, l'Ufficio è legittimato a rettificare il classamento proposto.
- La giurisprudenza di legittimità (Corte Suprema) è applicabile in casi analoghi ed è motivo valido per riformare decisioni di merito che abbiano accettato declassamenti fondati su variazioni interne non sostanziali.
- Chi propone DOCFA rischia di essere condannato alle spese processuali se la modifica non è fondata su una variazione effettiva; è quindi prudente valutare e documentare preventivamente la fondatezza tecnica dell'intervento ai fini catastali.
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