Sentenza del 07/04/2022 n. 108 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Rendita catastale - Motivazione - Beni classati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione dell'avviso di rettifica della rendita catastale attribuita dall'ufficio a seguito di DOCFA; la contribuente aveva proposto una rendita inferiore ritenendo le torri/pali eolici componenti impiantistiche funzionali esenti da stima, denunciando inoltre difetto di motivazione e disparità di trattamento rispetto ad analogo parco in comune limitrofo (Pietragalla). L'ufficio aveva invece attribuito una rendita più elevata richiamando la stima diretta e la qualificazione degli elementi come immobili infissi al suolo.
La decisione
il giudice d'appello ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole alla società resa dalla CTP: l'Ufficio non ha adeguatamente motivato la diversa valutazione rispetto al parco analogo e non ha spiegato in modo concreto le differenze nei valori di fondazione e lotto applicati nell'altro accertamento; la giurisprudenza richiamata conferma che, in sede di DOCFA, la motivazione può limitarsi ai dati oggettivi e alla classe attribuita solo se l'ufficio non disattende i fatti forniti dal contribuente e la discrepanza è motivata tecnicamente; inoltre la Corte ha richiamato orientamenti secondo i quali la torre eolica può essere qualificata come componente impiantistica funzionale alla produzione e quindi esclusa dalla stima diretta. Sono compensate le spese di lite.
Norme richiamate
Legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016) art.1 comma 21
esclude dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cd. imbullonati), con la conseguente esclusione dalla rendita delle componenti impiantistiche di impianti produttivi quali i parchi eolici quando siano funzionali alla produzione.
Circolare Agenzia del Territorio n.6/2012
fornisce i criteri operativi della stima diretta per i beni delle categorie speciali (D ed E): voci da considerare (valore del lotto, costo di ricostruzione a nuovo, impianti fissi, spese tecniche, oneri), metodo di calcolo e applicazione per la determinazione del valore e della rendita.
Legge n.190/2014 art.1 comma 244
attribuisce alla circolare n.6/2012 efficacia di interpretazione autentica per la stima diretta delle unità immobiliari speciali, rendendo i criteri di quella circolare vincolanti per l'amministrazione.
R.D. 652/1939 art.10
richiamato come quadro normativo di riferimento per le modalità di calcolo della rendita, in combinato con la disciplina della stima diretta per unità speciali.
Cass. Sez. 5, Sent. n.16824/2006
ha qualificato la procedura DOCFA come procedimento a struttura partecipativa, rilevando che la stima eseguita dall'ufficio è atto conoscibile dal contribuente nell'ambito del procedimento.
Cass. ord. n.12497/2016 e altre pronunce (es. n.22487/2017, n.23237/2014)
indicano che l'obbligo motivazionale dell'avviso di classamento è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe solo se l'ufficio non disattende gli elementi di fatto segnalati dal contribuente e la discrepanza è il risultato di una valutazione tecnica; altrimenti serve motivazione specifica e approfondita.
Cass. Sez. 6 - Ord. n.1010/2021 e Cass. Sez. 5 - Sent. n.25784/2021
hanno statuito che la torre/palo eolico, se accertata come componente essenziale e funzionale al processo produttivo (parte integrante dell'aerogeneratore), non deve essere computata nella stima diretta perché rientra tra le componenti impiantistiche escluse dalla rendita.
Cass. n.24890/2016
ha affermato che l'amministrazione non è sempre obbligata ad allegare la stima diretta quando questa è depositata agli atti dell'ufficio ed è accessibile al contribuente; la conoscibilità degli atti pubblici richiamati può rendere non necessaria l'allegazione.
Massime di principio
- La procedura DOCFA è partecipativa: l'avviso di classamento può limitarsi ai dati oggettivi e alla classe attribuita solo se l'ufficio non disattende i fatti forniti dal contribuente e la differenza deriva da una valutazione tecnica documentata.
- Se l'ufficio si discosta dalla rendita proposta dal contribuente o tratta diversamente casi sostanzialmente analoghi, deve fornire una motivazione concreta e specifica che giustifichi le differenze; motivazioni generiche sono insufficienti e ledono il principio di affidamento.
- Per le unità speciali (categoria D) la rendita si determina con la stima diretta secondo i criteri della circolare n.6/2012 (valore lotto, costo di ricostruzione, impianti fissi, spese, oneri); tali criteri sono considerati di interpretazione autentica e devono essere applicati salvo impossibilità di ricostruzione del valore venale.
- Le torri/pali eolici possono essere esclusi dalla stima (quindi non concorrono alla rendita) se il giudice accerta che sono componenti impiantistiche funzionali e essenziali al processo produttivo; la mera infissione al suolo non determina di per sé la loro assoggettabilità alla rendita.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non è sempre obbligatorio: è rilevante che la stima e gli atti richiamati dall'ufficio siano conoscibili o accessibili al contribuente nell'ambito della procedura DOCFA.
- In presenza di incertezze interpretative o trattamenti difformi tra impianti simili, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto per difetto motivazionale; in casi complessi i giudici tendono a compensare le spese.
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