Cassazione Civile, Ordinanza n. 05145/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della CTR Liguria che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e riformato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, notificato nel 2012, con recupero a tassazione per IRES, IVA e IRAP. L’avviso era fondato su operazioni oggettivamente inesistenti attribuite a una società fornitrice e l’Ufficio aveva applicato il raddoppio dei termini di accertamento richiamando la presentazione di una notizia di reato. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non avesse valutato l’omessa produzione della denuncia e non avesse scrutinato se vi fossero effettivi presupposti per l’obbligo di denuncia penale ovvero un uso strumentale della notitia criminis. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, censurando la valutazione postuma dei presupposti del raddoppio dei termini e la mancata previa analisi dei fatti posti a base dell’accertamento. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e ha ritenuto corretta la conclusione della CTR quanto a IRES e IVA, ma erronea quanto a IRAP, perché per tale tributo non opera il raddoppio dei termini essendo le relative violazioni non presidiate da sanzioni penali.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha confermato la legittimità del raddoppio dei termini per IRES e IVA, ma ha riconosciuto la decadenza dell’Ufficio dall’azione accertatrice per IRAP. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo l’originario ricorso della società limitatamente alla ripresa IRAP e, per il resto, lasciando ferma la decisione di merito favorevole all’Ufficio. Ha inoltre condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità, compensando quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
secondo comma; terzo comma
Nel regime ratione temporis il raddoppio dei termini per l’accertamento presuppone l’obbligo di presentazione della denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000; per i tributi non assistiti da sanzione penale, come l’IRAP, tale disciplina non è applicabile.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per l’IVA il raddoppio dei termini opera secondo la disciplina richiamata, in presenza dell’obbligo di denuncia penale, senza che rilevi la effettiva presentazione della denuncia.
La denuncia rilevante ai fini del raddoppio è quella che l’ufficio è obbligato a presentare quando emergono seri indizi di reato.
I reati rilevanti ai fini del raddoppio sono quelli previsti dalla normativa penale tributaria.
Corte cost. 25 luglio 2011, n. 247
È richiamata a sostegno del principio per cui il raddoppio dei termini presuppone l’obbligo di denuncia e non la sua effettiva presentazione.
d.l. 4 luglio 2003, n. 223, art. 37, comma 24
Ha introdotto la disciplina del raddoppio dei termini applicabile ratione temporis nel caso esaminato.
d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 2
Le successive modifiche normative non incidono sugli avvisi già notificati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, restando salvi i relativi effetti.
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 130-132
Le modifiche ai termini di accertamento non hanno efficacia retroattiva sugli avvisi già notificati nei casi coperti dalla disciplina transitoria.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito accogliendo parzialmente l’originario ricorso della contribuente limitatamente all’IRAP.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento tributario, nella disciplina applicabile ratione temporis, presuppone l’obbligo di presentare denuncia penale per un reato tributario e non la prova dell’effettiva presentazione della denuncia.
- Il contribuente che contesta la decadenza dell’Ufficio non può discutere nel processo tributario la sussistenza del reato, ma può censurare la mancanza dei presupposti dell’obbligo di denuncia.
- Il raddoppio dei termini può operare per tributi assistiti da presidio penale, come IVA e IRES nel caso considerato, ma non per tributi le cui violazioni non sono sanzionate penalmente, come l’IRAP.
- Le modifiche normative sopravvenute in materia di termini di accertamento non travolgono gli avvisi già notificati secondo la disciplina transitoria che salva i relativi effetti.
- Quando la causa è definibile sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
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