Cassazione Civile, Ordinanza n. 08414/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui venivano richiesti contributi dovuti alla gestione ex ENPALS per alcuni lavoratori impiegati nel periodo settembre 2008-aprile 2013. La società ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi: che l'INPS non avesse provato lavoratore per lavoratore l'effettiva appartenenza alle categorie dei lavoratori dello spettacolo; che la Corte d'appello avesse pronunciato oltre i limiti dell'appello sulla questione dei compensi corrisposti come corrispettivo della cessione del diritto all'immagine; che per tali compensi fosse necessaria prova scritta e che dovessero essere integralmente esclusi dalla base contributiva; che non fosse stata esaminata la documentazione e la prova orale sulla cessione dei diritti di immagine; e che fosse erronea la decisione sulla prescrizione, asseritamente già coperta dal giudicato interno o comunque maturata. La ricorrente ha quindi denunciato violazioni di norme sostanziali e processuali, nonché omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nell'ambito dello spettacolo rileva l'appartenenza del lavoratore a una delle categorie tipizzate dalla legge, senza necessità di dimostrare, per ciascuno, uno stabile ed esclusivo esercizio della professione; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza; ha ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che l'art. 43 L. 289/2002 non esclude integralmente i compensi per cessione dell'immagine, ma consente l'esclusione solo della quota del 40% dal imponibile contributivo; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché volto a rivalutare il materiale probatorio e non a denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo; ha respinto il quinto motivo, ritenendo infondata la censura di ultrapetizione sulla prescrizione e inammissibile la parte di doglianza che mirava a contestare la valutazione delle prove. La società è stata condannata alle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947
Individua le categorie dei lavoratori dello spettacolo assoggettati alla disciplina previdenziale ex ENPALS; ai fini dell'obbligo contributivo conta l'appartenenza alla categoria tipizzata, non la continuità o esclusività della prestazione.
Richiamato per escludere una violazione dell'onere della prova, poiché la decisione di merito ha risolto la controversia sulla base dell'accertamento dei fatti e non mediante applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio.
La censura di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile o infondata perché non adeguatamente autosufficiente e, nel caso della prescrizione, perché la questione poteva essere riproposta dalla parte vittoriosa in primo grado senza appello incidentale.
art. 360 n. 3; art. 360 n. 5
I motivi formulati ai sensi dei nn. 3 e 5 sono stati scrutinati secondo i requisiti propri del ricorso per cassazione: il n. 5 richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo omesso, non la mera contestazione della valutazione delle prove.
È norma di chiusura del sistema contributivo dei lavoratori dello spettacolo: i compensi per cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica sono soggetti a contribuzione, ma la quota del 40% rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile.
Richiamato nel motivo della ricorrente in relazione ai diritti di utilizzazione economica dell'immagine, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato dalla ricorrente sul tema della cessione dei diritti di sfruttamento economico dell'immagine, senza incidere sull'esito del giudizio.
art. 4 d.lgs. n. 1947/2008
Norma richiamata nel ricorso in relazione all'inquadramento contributivo dei lavoratori dello spettacolo; la Corte non ne ricava un esito favorevole alla ricorrente.
Richiamato nel quinto motivo in tema di prescrizione, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Per il vizio di omesso esame e per le censure processuali è necessario indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, pena inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiesto il deposito e la specifica individuazione degli atti/documenti posti a fondamento della censura di legittimità.
Norma sul procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione richiamata nel frontespizio dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel settore dello spettacolo, l'obbligo contributivo presso la gestione previdenziale di categoria si fonda sull'appartenenza del prestatore a una delle figure tipizzate dalla legge; non è necessario che l'ente dimostri, per ogni singolo lavoratore, la stabilità, l'esclusività o la continuità della prestazione.
- La qualificazione del rapporto ai fini contributivi può essere desunta dal verbale ispettivo e dalle prove raccolte in giudizio; in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito abbia già accertato i fatti.
- In tema di ricorso per cassazione, la deduzione di ultrapetizione richiede rigorosa autosufficienza: il ricorrente deve riportare gli atti processuali rilevanti e dimostrare concretamente il travalicamento del thema decidendum.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e controverso, non la mancata analitica valutazione di singoli mezzi istruttori o documenti.
- Per i lavoratori dello spettacolo, l'art. 43 L. 289/2002 non esclude integralmente i compensi per cessione dei diritti di immagine dalla base imponibile, ma disciplina una franchigia del 40% esclusa dalla contribuzione, confermando la soggezione del residuo a obbligo contributivo.
- La parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale per riproporre eccezioni non esaminate o assorbite; è sufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio di gravame o di cassazione.
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