Cassazione Civile, Ordinanza n. 08407/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della pensione di anzianità spettante a un lavoratore dello spettacolo, con decorrenza febbraio 2012, limitatamente alla c.d. quota B del trattamento già a carico della gestione ex ENPALS. Il giudice di merito aveva accolto la domanda del pensionato, ritenendo che nel calcolo della quota B non dovesse applicarsi il massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971. L'INPS ha impugnato la sentenza d'appello con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il limite massimo della retribuzione pensionabile dovesse invece operare anche per la quota B. Il resistente ha eccepito anche il giudicato interno su un capo della decisione di primo grado relativo al computo dei contributi giornalieri, eccezione disattesa dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato interno, osservando che il motivo di ricorso investiva ancora il tema del computo della quota B e quindi l'unità minima di decisione non era passata in giudicato. Nel merito, ha accolto il ricorso dell'INPS richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si devono considerare, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di cui all'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal D.Lgs. n. 182 del 1997. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi ribaditi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420 del 1971
limite massimo della retribuzione pensionabile
Il massimale pensionabile non è stato abrogato e continua ad applicarsi, anche per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, con esclusione delle retribuzioni giornaliere eccedenti il limite.
art. 4 del D.Lgs. n. 182 del 1997
La disposizione non ha determinato l'abrogazione, neppure per incompatibilità, del limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dalla normativa previgente.
Le argomentazioni delle pronunce di legittimità già intervenute vengono richiamate per relationem, senza necessità di reiterarle integralmente.
art. 31 dicembre 1995
È richiamata come data rilevante per individuare gli iscritti al Fondo cui si applica il criterio di calcolo della quota B.
art. 31 dicembre 1992
È richiamata come data di decorrenza delle anzianità utili alla formazione della quota B.
Massime di principio
- Nel calcolo della quota di pensione maturata per anzianità successive al 31 dicembre 1992 per i lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua a operare per la parte eccedente.
- Una disposizione sopravvenuta non si considera abrogativa di un limite speciale se non vi è una abrogazione espressa o un'incompatibilità normativa inequivoca; la sopravvivenza del limite va valutata in base all'interpretazione letterale, sistematica ed evolutiva dell'intero assetto normativo.
- Il giudicato interno non si forma sulle singole argomentazioni della sentenza, ma sull'unità minima di decisione costituita dal nesso fatto-norma-effetto; se l'impugnazione investe anche uno degli elementi di tale sequenza, la questione resta devoluta al giudice dell'impugnazione.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato e non contrastato da nuovi argomenti decisivi, la Corte può rinviare alle motivazioni già espresse nei precedenti richiamati.
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