Cassazione Civile, Ordinanza n. 08406/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione spettante a un lavoratore dello spettacolo, con specifico riferimento alla determinazione della cd. "quota B" del trattamento maturato presso la gestione ex ENPALS. La Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del pensionato, ritenendo non applicabile la decadenza e, nel calcolo della quota B, escludendo l'applicazione del massimale pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, del D.L. n. 98 del 2011, sostenendo che la decadenza triennale si applica anche alle pensioni liquidate prima del 6 luglio 2011, con decorrenza del termine da tale data, e che la domanda giudiziale era stata proposta oltre il triennio; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 182 del 1977, sostenendo che il massimale giornaliero pensionabile si applica anche alla quota B.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal controricorrente, affermando che non vi era un autonomo giudicato interno sulle singole argomentazioni della sentenza impugnata e che la questione del massimale pensionabile restava controversa. Nel merito, ha ribadito che la decadenza introdotta dall'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011 si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dal 6 luglio 2011, e che opera con riferimento ai soli ratei di pensione anteriori al triennio rispetto alla domanda giudiziale, non all'intera pretesa. Ha inoltre confermato l'orientamento consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, resta applicabile il massimale pensionabile giornaliero previsto dall'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di norme di diritto nei due motivi di ricorso
art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
la decadenza ivi prevista si applica anche alle azioni di riliquidazione e, in base alla disciplina sopravvenuta, decorre dal 6 luglio 2011 per le prestazioni già liquidate
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98
ha introdotto una decadenza triennale per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito; la nuova disciplina opera anche per situazioni già in essere, ma il termine decorre dall'entrata in vigore della norma
legge di conversione del D.L. n. 98 del 2011, che ha reso definitiva la modifica introduttiva della decadenza
richiamato dall'INPS a sostegno della tesi sulla decorrenza del termine per le situazioni pregresse
art. 12, comma 7, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
prevede il massimale pensionabile giornaliero, ritenuto applicabile anche alla determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo
art. 4 D.Lgs. 30 aprile 1977, n. 182
norma interpretata in coordinamento con l'art. 12 del D.P.R. n. 1420 del 1971 per confermare la permanenza del massimale nella quota B
art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 503/1992
richiamato nel controricorso come norma rispetto alla quale si assumeva un giudicato interno, eccezione respinta dalla Corte
art. 6 D.L. 29 marzo 1991, n. 103
richiamato per chiarire che la decadenza determina l'estinzione solo dei ratei pregressi
legge di conversione del D.L. n. 103 del 1991, richiamata nel quadro della disciplina della decadenza sui ratei
utilizzato per rinviare alle argomentazioni già compiutamente espresse in precedenti conformi
art. 47, commi 2, 3 e 6, D.P.R. n. 639/1970
richiamati per affermare che la decadenza nelle azioni di riliquidazione riguarda i soli ratei anteriori al triennio dalla domanda
Massime di principio
- Quando una norma introduce per la prima volta un termine di decadenza in materia previdenziale, essa si applica anche alle situazioni soggettive già esistenti, ma il termine decorre dall'entrata in vigore della modifica legislativa, salvo diversa previsione espressa.
- Nelle azioni di riliquidazione della pensione, la decadenza non estingue l'intera pretesa sostanziale, ma incide soltanto sui ratei maturati anteriormente al triennio rispetto alla domanda giudiziale.
- Il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni giuridiche incidentali della sentenza, ma solo sull'unità minima di decisione che collega un fatto a un effetto giuridico; pertanto, una questione resta esaminabile in cassazione se il suo nucleo decisorio è effettivamente censurato.
- In tema di pensioni dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B resta applicabile il massimale giornaliero pensionabile previsto dalla disciplina speciale, poiché il limite non risulta abrogato né espressamente né per incompatibilità e si inserisce coerentemente nel sistema normativo di favore.
- L'interpretazione delle norme previdenziali speciali va svolta in modo letterale e sistematico, tenendo conto dell'evoluzione diacronica della disciplina e della sua compatibilità con i principi costituzionali, senza discostarsi da un orientamento di legittimità consolidato in assenza di nuovi argomenti decisivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08400/2025 del 31/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08403/2025 del 31/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08404/2025 del 31/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08407/2025 del 31/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08411/2025 del 31/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08413/2025 del 31/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →