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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08400/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che una società, operante nel settore spettacolo e poi incorporata nell'attuale ricorrente, aveva corrisposto ai propri dipendenti inquadrati come impiegati il trattamento economico di malattia nel periodo dicembre 1993-maggio 2001 e, insieme a ciò, aveva versato all'INPS i contributi destinati a finanziare l'indennità di malattia. La società ha quindi chiesto la restituzione di tali contributi, assumendo che, per effetto della disciplina generale sull'esonero del datore di lavoro che corrisponda direttamente il trattamento di malattia, l'INPS non fosse tenuto a erogare la relativa prestazione e non potesse trattenere la contribuzione. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha però ritenuto che per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, compresi gli impiegati amministrativi e tecnici, sussistesse comunque l'obbligo contributivo verso l'ente previdenziale subentrato all'ENPALS. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata rispettato il perimetro del rinvio disposto dalla precedente pronuncia rescindente; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la domanda riguardava esclusivamente impiegati del settore industria-spettacolo per i quali non sarebbe stato dovuto il contributo per la malattia; 3) violazione e falsa applicazione della normativa previdenziale invocata, sostenendo che la società fosse tenuta a corrispondere direttamente il trattamento economico di malattia ai propri impiegati, con conseguente esonero dell'INPS e insussistenza dell'obbligo contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello non avesse dato corretta esecuzione al comando contenuto nella precedente sentenza rescindente, perché si era limitata ad accertare l'obbligo di iscrizione dei lavoratori e il versamento contributivo nel regime ENPALS senza verificare fino in fondo se, anche in quel regime speciale, la corresponsione da parte del datore di lavoro di un trattamento sostitutivo della malattia esonerasse l'ente previdenziale dall'erogazione dell'indennità e quindi facesse venir meno l'obbligo contributivo. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il principio secondo cui l'art. 11 del contratto collettivo richiamato dall'art. 13 del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947 è equivalente all'art. 6 della l. n. 138 del 1943 e va interpretato nel senso che, se il datore di lavoro ha già garantito un trattamento sostitutivo della malattia esonerando l'ente previdenziale, non è tenuto alla relativa contribuzione. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi e il giudice del rinvio dovrà regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    La censura è stata accolta perché la sentenza di rinvio non avrebbe rispettato il decisum della precedente pronuncia di cassazione e il perimetro dell'accertamento demandato al giudice di merito.

  • art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

    Indicati come parametri del primo motivo, per la dedotta violazione di legge processuale e sostanziale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Indicata come base del secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Indicata come base del terzo motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 6 della legge n. 138 del 1943

    Nella lettura autenticamente fornita dall'art. 20 del d.l. n. 112 del 2008, stabilisce che i datori di lavoro che corrispondono per legge o contratto il trattamento economico di malattia non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'ente previdenziale.

  • art. 20, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008

    È norma di interpretazione autentica dell'art. 6 della l. n. 138 del 1943 e chiarisce che, se il datore di lavoro paga il trattamento economico di malattia, non deve versare la contribuzione relativa.

  • L. n. 133 del 2008

    Richiamata in quanto legge di conversione che ha modificato l'art. 20 del d.l. n. 112 del 2008.

  • L. n. 833 del 1978

    Ha trasferito all'INPS, dal 1 gennaio 1980, l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità già gestite da enti estinti e la corrispondente quota contributiva.

  • d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947

    art. 2; art. 3, n. 21; art. 4; art. 13

    Disciplina speciale del settore spettacolo: prevede l'assistenza per malattia degli iscritti ENPALS, individua i soggetti iscritti, obbliga le imprese al versamento dei contributi e rinvia alle norme del contratto collettivo del 1934 per la concessione dell'indennità giornaliera.

  • Contratto collettivo 28 agosto 1934 per la Istituzione di una Cassa Nazionale di assistenza per i lavoratori dello Spettacolo

    L'art. 11 esclude l'indennità di malattia quando l'iscritto percepisca, per legge o contratto collettivo, un assegno corrispondente alla retribuzione intera o ridotta; è considerato equivalente all'art. 6 della l. n. 138 del 1943.

  • art. 74 l. n. 833 del 1978

    Serve a individuare il subentro dell'INPS nella gestione dell'assicurazione malattia per il settore rilevante dal 1 gennaio 1980.

  • art. 76 l. n. 833 del 1978

    Richiamato nel terzo motivo, senza specifica autonoma valutazione nel dispositivo ricavabile dal testo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di cassazione con rinvio demanda al giudice di merito la verifica della sussistenza di condizioni giuridiche specifiche, il giudice del rinvio deve accertare tutti i passaggi necessari a dare piena esecuzione al comando rescindente; una verifica solo parziale integra violazione dell'art. 384 c.p.c.
  • La disciplina speciale di settore va coordinata con la disciplina generale: se la norma speciale richiama una regola equivalente a quella generale sull'esonero contributivo in caso di corresponsione diretta del trattamento economico da parte del datore di lavoro, il medesimo criterio di fungibilità tra retribuzione sostitutiva e indennità previdenziale si applica anche nel regime speciale.
  • L'obbligo contributivo per l'assicurazione contro la malattia non sussiste quando il datore di lavoro, in base a legge o contratto collettivo, abbia già corrisposto al lavoratore un trattamento sostitutivo della prestazione previdenziale, con conseguente esonero dell'ente dall'erogazione dell'indennità.
  • Nel lavoro dello spettacolo, la verifica del diritto alla restituzione dei contributi versati per la malattia richiede di accertare non solo l'iscrizione dei lavoratori al regime speciale, ma anche se la disciplina collettiva richiamata escluda l'indennità quando il lavoratore percepisce un assegno equivalente alla retribuzione durante la malattia.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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