Cassazione Civile, Ordinanza n. 08404/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione dei supplementi di pensione spettanti a una lavoratrice dello spettacolo iscritta alla gestione ex ENPALS, con specifico riferimento alla determinazione della c.d. quota B, cioè la parte di pensione relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda della pensionata, escludendo l'applicazione del massimale pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420/1971 nel calcolo della quota B per il periodo successivo al 12 maggio 2013. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 182/1997, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto abrogato, per la quota B, il limite massimo della retribuzione pensionabile. La parte controricorrente ha eccepito inoltre un giudicato interno su un capo relativo al numero di contributi giornalieri conteggiati, eccezione disattesa dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di giudicato interno, ritenendo che il motivo di ricorso investisse la questione di fondo del calcolo della quota B e dunque impedisse la formazione del giudicato sulla singola affermazione della sentenza impugnata. Nel merito, ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, continua ad applicarsi il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal D.Lgs. n. 182/1997. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420 del 1971
Il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dalla norma continua ad applicarsi anche alla determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; non risulta abrogato né espressamente né per incompatibilità.
art. 4, comma 8, D.Lgs. n. 182 del 1997
La disposizione non ha abrogato il massimale pensionabile della quota B; va letta in modo compatibile con il mantenimento del tetto retributivo previsto dalla disciplina previgente.
art. 1, comma 10, D.Lgs. n. 182 del 1997
Costituisce il testo di ultimo intervento modificativo richiamato dalla Corte, ma non elimina il limite della retribuzione giornaliera pensionabile.
La Corte richiama i precedenti conformi e rinvia alle relative argomentazioni senza ripeterle integralmente.
Massime di principio
- Nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, non si computano oltre il tetto normativo le retribuzioni giornaliere eccedenti il massimale pensionabile previsto dalla disciplina speciale.
- Il massimale pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971 non è stato abrogato dai successivi interventi legislativi e deve essere applicato in modo sistematico nella ricostruzione della pensione.
- Il giudicato interno non si forma sulle singole argomentazioni della sentenza, ma sull'unità minima di decisione costituita dalla sequenza fatto-norma-effetto; se l'impugnazione investe anche uno solo di tali elementi, la questione resta devoluta al giudice dell'impugnazione.
- Quando esiste un orientamento di legittimità consolidato e la parte contraria non offre elementi nuovi idonei a indurre un revirement, la Corte può richiamare i precedenti conformi e decidere in coerenza con essi.
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