Cassazione Civile, Ordinanza n. 08403/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2009 di una avvocata che non risultava iscritta alla Cassa previdenziale di categoria e non aveva versato la contribuzione soggettiva dovuta alla Cassa stessa. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'INPS, ritenendo dovuta l'iscrizione alla Gestione Separata per i redditi professionali percepiti, superiori a Euro 5.000, e aveva escluso la prescrizione del credito contributivo, individuando il dies a quo al 6 luglio 2010 per effetto di differimenti normativi del termine di versamento e ritenendo idonea a interrompere la prescrizione la richiesta di pagamento notificata il 1 luglio 2015; aveva inoltre applicato le sanzioni civili per evasione contributiva. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, sostenendo l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti iscritti ad albi; 2) violazione dell'art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995 e dell'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, oltre a omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la soglia di Euro 5.000 costituisse una fascia di esenzione e che i contributi dovessero calcolarsi solo sulla parte eccedente; 3) violazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000 e omesso esame di fatto decisivo, contestando il regime sanzionatorio dell'evasione in assenza di una condotta intenzionalmente omissiva; 4) violazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 9 L. n. 335/1995 e di altre disposizioni in tema di decorrenza della prescrizione, sostenendo la prescrizione del credito contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi perché ha rilevato la formazione di un giudicato sopravvenuto, intervenuto dopo il deposito del ricorso e documentato dalla ricorrente con memoria. Tale giudicato proveniva da un precedente provvedimento della stessa Corte che, su domanda sovrapponibile per soggetti, petitum e causa petendi, aveva già affermato l'assoggettabilità della professionista all'iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2009, salvo l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022. Poiché il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, la Corte ha ritenuto precluso l'esame del ricorso e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo l'integrale compensazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
Le censure sono state formalmente dedotte come violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma non sono state esaminate per la sopravvenienza del giudicato.
art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995
Norma invocata per contestare l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata da parte dei professionisti iscritti ad albi.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
Norma invocata come parametro per escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti iscritti ad albi.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003
Norma invocata per sostenere la corretta quantificazione della contribuzione e il limite reddituale di Euro 5.000.
art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000
Norma invocata in relazione al regime sanzionatorio per evasione contributiva.
Norma invocata per contestare la decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
Richiamata quale disposizione rilevante ai fini della prescrizione dei contributi.
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
Richiamata ai fini del tema prescrizionale.
Richiamata nel motivo sulla prescrizione e sui termini di pagamento.
art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997
Richiamata nel motivo sulla prescrizione e sui differimenti dei termini di versamento.
art. 1 D.P.C.M. 10 giugno 2010
Richiamato per il differimento del termine di versamento del saldo contributivo.
Corte cost. n. 104/2022
Ha determinato l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili nel precedente giudicato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi su una domanda sovrapponibile per soggetti, petitum e causa petendi preclude l'esame dei motivi del ricorso anche se interviene dopo il deposito dell'impugnazione, ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Quando sopravviene un giudicato esterno sulla stessa situazione sostanziale dedotta in giudizio, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio perché l'esame del merito è precluso.
- In materia di contribuzione alla Gestione Separata, la decisione mostra che le questioni sull'obbligo di iscrizione, sulla base imponibile, sulla prescrizione e sulle sanzioni possono essere assorbite dal giudicato esterno formatosi su una controversia identica.
- Le sanzioni civili in materia contributiva possono risultare escluse in presenza di un precedente giudicato che ne abbia riconosciuto l'inapplicabilità per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale.
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