Cassazione Civile, Ordinanza n. 08411/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione dei supplementi di pensione maturati a carico della gestione ex ENPALS per un lavoratore dello spettacolo. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente la domanda del pensionato, limitatamente ai ratei successivi al 1° luglio 2014, ritenendo che nel calcolo della c.d. quota B della pensione non dovesse applicarsi il massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971. L'INPS ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che anche per la quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, relativa alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992, il limite massimo della retribuzione pensionabile continui ad operare. La parte resistente eccepisce inoltre giudicato interno su un diverso capo della decisione di primo grado relativo al numero dei contributi giornalieri conteggiati.
La decisione
La Corte di cassazione disattende preliminarmente l'eccezione di giudicato interno, ritenendo che il motivo di ricorso investa ancora il tema del calcolo della quota B e quindi impedisca la formazione del giudicato su quel punto. Nel merito accoglie il ricorso dell'INPS, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo anteriormente al 31 dicembre 1995, non si considerano, oltre il limite, le retribuzioni giornaliere eccedenti il massimale fissato dall'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971, non essendo tale limite stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dal D.Lgs. n. 182 del 1997. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420 del 1971
Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile resta applicabile anche al calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; non risulta abrogato dai successivi interventi normativi.
art. 4 del D.Lgs. n. 182 del 1997
Non abroga per incompatibilità il massimale di cui all'art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420 del 1971, che continua quindi a operare nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Le argomentazioni già svolte in precedenti decisioni possono essere richiamate per relationem, senza necessità di reiterarle integralmente.
Massime di principio
- Nel sistema delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, la determinazione della quota B deve avvenire nel rispetto del massimale pensionabile previsto dalla disciplina speciale, che non può ritenersi abrogato in assenza di una previsione espressa o di una incompatibilità normativa insuperabile.
- Il giudicato interno non si forma quando l'impugnazione investe uno degli elementi della sequenza minima fatto/norma/effetto che sorregge il capo decisorio; in tal caso il tema resta controverso e può essere esaminato dal giudice dell'impugnazione.
- Quando esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato e le parti non introducono argomenti nuovi idonei a mutarlo, la Corte può richiamare le decisioni precedenti e decidere in conformità ad esse.
- In tema di interpretazione delle norme previdenziali speciali, la ricostruzione letterale, sistematica e diacronica può condurre a preservare limiti di calcolo coerenti con l'assetto complessivo del regime assicurativo, anche se più favorevole rispetto a quello generale.
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