Cassazione Civile, Ordinanza n. 36896/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due cartelle di pagamento relative a Irpef, Irap e Iva per l'anno d'imposta 2011, confermate in appello dalla commissione tributaria regionale. Il contribuente ricorre in cassazione con quattro motivi: 1) denuncia carenza di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c. e della disciplina tributaria, lamentando che la sentenza d'appello non avrebbe esaminato compiutamente le censure, tra cui l'interruzione del processo per lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, nonché vizi degli atti presupposti e delle cartelle; 2) deduce omessa interruzione del giudizio per lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia ai sensi della normativa sopravvenuta; 3) contesta la validità della notifica delle cartelle effettuata direttamente dall'agente della riscossione a mezzo posta, la validità degli avvisi presupposti per difetto di sottoscrizione/delega del funzionario, e la mancanza di firma del responsabile del procedimento; 4) contesta la motivazione delle cartelle quanto agli importi per sanzioni e interessi, denunciando incomprensibilità del calcolo e asserito anatocismo. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, mentre l'agente della riscossione resta intimato.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Ritiene in parte inammissibili alcune censure perché nuove o non autosufficientemente dedotte, e in parte infondati i motivi: la motivazione della sentenza d'appello per relationem è legittima se consente il controllo del percorso argomentativo; l'omessa interruzione del processo non è deducibile dalla controparte né rilevabile d'ufficio; la notifica diretta della cartella ex art. 26 d.P.R. 602/1973 a mezzo posta è valida e segue la disciplina del servizio postale ordinario; i vizi degli atti presupposti andavano fatti valere con autonoma impugnazione; la mancanza della sottoscrizione della cartella non ne determina invalidità se l'atto è riferibile all'ente; le questioni su interessi e sanzioni sono comunque inammissibili in cassazione perché nuove e implicanti accertamenti di fatto. Il ricorrente è condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del denunciato vizio di ultrapetizione/carenza di motivazione; la Corte non ravvisa la dedotta violazione.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Indica i vizi di ricorso formalmente dedotti; la Corte osserva che alcune censure non superano i limiti del giudizio di legittimità.
Invocati per l'interruzione del processo; la Corte ribadisce che la mancata interruzione non è rilevabile d'ufficio dalla controparte né dal giudice.
L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17
Richiamati dal ricorrente a sostegno dei vizi di motivazione/notifica; la Corte non accoglie la censura.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La notifica diretta della cartella a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione è valida e si perfeziona con la ricezione, senza necessità di relata; si applica la disciplina del servizio postale ordinario.
d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 60
Le doglianze sul sottoscrittore/delega dell'avviso di accertamento e sulle forme di notifica sono ritenute inammissibili o infondate; per la notifica diretta della cartella non trovano applicazione le regole dell'art. 60.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
Richiamato nel primo motivo in combinazione con la disciplina processuale tributaria, senza esito favorevole al ricorrente.
d.l. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016
Invocato per sostenere l'interruzione del processo in ragione dello scioglimento delle società del gruppo Equitalia; la censura è respinta.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La cartella va redatta secondo il modello ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo l'intestazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
Richiamato nel ragionamento sull'impugnazione di atti presupposti rispetto all'iscrizione ipotecaria e alla necessità di far valere tempestivamente i vizi degli atti anteriori.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Per far valere vizi di un atto pregresso autonomamente impugnabile occorre la mancata notificazione di tale atto; altrimenti il vizio è precluso.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima quando, attraverso il rinvio alle ragioni della decisione di primo grado, consente di ricostruire un percorso argomentativo comprensibile e il controllo sulla decisione.
- L'omessa interruzione del processo per un evento interruttivo della parte è censurabile solo dalla parte colpita dall'evento; la controparte non può farne valere la nullità e il giudice non può rilevarla d'ufficio.
- La notifica diretta della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione a mezzo posta è valida ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 ed è soggetta alla disciplina del servizio postale ordinario, non a quella della notificazione ex L. 890/1982 o dell'art. 60 d.P.R. 600/1973.
- I vizi degli atti presupposti autonomamente impugnabili devono essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto presupposto; se non impugnati tempestivamente, quegli atti si consolidano e i relativi vizi non sono più deducibili contro l'atto successivo.
- La mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento non comporta invalidità dell'atto quando la legge e il modello ministeriale non richiedono la firma autografa e l'atto è comunque riferibile all'ente emittente.
- In sede di legittimità non sono proponibili questioni nuove né censure che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; il ricorso deve rispettare specificità e autosufficienza.
- La cartella deve essere motivata in modo intelligibile anche quanto a interessi e accessori, ma la censura è scrutinabile solo se la questione sia stata ritualmente dedotta e sia basata su un compendio fattuale già esaminato dal giudice di merito.
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