Cassazione Civile, Ordinanza n. 28142/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, all'esito della revisione del classamento di unità immobiliari site in una microzona comunale caratterizzata da significativo scostamento tra valori di mercato e valori catastali, ha rideterminato la classe di merito e la rendita catastale di un immobile intestato alla contribuente ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004. La CTR del Lazio aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo non congruamente motivato il provvedimento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 3 L. n. 241/1990 e delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastali, sostenendo che l'atto fosse sufficientemente motivato. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia e ha confermato la decisione della CTR. Ha ribadito che, nelle revisioni di classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione deve indicare in modo concreto e specifico gli elementi fattuali che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, non essendo sufficiente il solo richiamo ai presupposti normativi, alla microzona o a formule generiche. Nel caso esaminato la CTR si era uniformata ai principi di legittimità, rilevando l'incomparabilità degli immobili indicati dall'Ufficio per difetto di analoghe caratteristiche. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per l'evoluzione della giurisprudenza in materia, e non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica della parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del vizio denunciato per violazione di legge.
richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione degli atti impositivi/catastali.
richiamato dal ricorrente come norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi.
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
costituisce la base normativa della revisione parziale del classamento per microzone con significativo scostamento tra valori di mercato e catastali.
indicato come fonte degli elementi concreti da considerare nella motivazione del nuovo classamento, quali qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie.
art. 1, comma 336, L. n. 311/2004
richiamato per differenziare la fattispecie della revisione da quella degli immobili non dichiarati o con variazioni edilizie non denunciate.
art. 3, comma 58, L. n. 662/1996
richiamato per distinguere la revisione da classamento non aggiornato o palesemente incongruo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
indica il rito camerale non partecipato seguito dalla Corte.
Massime di principio
- Nella revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell'atto deve essere specifica, concreta e riferita alla singola unità immobiliare, con indicazione degli elementi fattuali che hanno determinato il diverso classamento.
- Il mero richiamo al significativo scostamento tra valori medi di mercato e catastali, alla microzona e a formule generiche non basta a integrare l'obbligo motivazionale, perché non consente al contribuente di comprendere ex ante le ragioni del provvedimento.
- La motivazione dell'avviso di riclassamento non può essere integrata dall'Amministrazione nel successivo giudizio di impugnazione: la legittimità dell'atto va valutata sulla base della motivazione originaria.
- Nel giudizio sulla revisione del classamento, la qualità urbana e ambientale della microzona e le caratteristiche edilizie dell'immobile devono essere individuate in concreto e non per astratte categorie, poiché la riclassificazione di massa non esonera dall'indicazione dei presupposti specifici della singola variazione.
- La circostanza che il contribuente abbia potuto difendersi in giudizio non sana un difetto originario di motivazione dell'atto impositivo o catastale.
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