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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35430/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa ai fini IVA per l'anno d'imposta 2007 e notificata nel 2011. In primo grado il ricorso della società era stato rigettato; in appello la CTR aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della società per due ragioni autonome: mancata indicazione dell'ente appellato e spedizione dell'atto in busta chiusa anziché in plico raccomandato senza busta. La società aveva poi proposto ricorso per cassazione, respinto con ordinanza n. 11275/2022 per inammissibilità del secondo motivo e assorbimento/difetto di interesse del primo. Con il presente ricorso per revocazione la società sostiene che, nel precedente giudizio di cassazione, la Corte avrebbe omesso di considerare un'eccezione di prescrizione del credito erariale, dedotta con memoria ex art. 380 bis c.p.c., maturata per l'asserita inerzia dell'Ufficio per oltre dieci anni senza atti interruttivi. La ricorrente qualifica tale omissione come errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la dedotta questione non integrasse un errore percettivo, ma riguardasse valutazioni giuridiche sulla prescrizione e, comunque, un tema non proponibile come errore revocatorio. La Corte ha inoltre osservato che l'eccezione di prescrizione era stata formulata solo in memoria, la quale serve unicamente a illustrare motivi già ritualmente proposti, e ha richiamato il principio per cui gli atti introduttivi di giudizi di cognizione, esecuzione o conservativi producono effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione anche nei rapporti tributari. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto/percettivo, consistente in una falsa percezione della realtà risultante dagli atti, non per errori di giudizio o di interpretazione giuridica.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La memoria depositata in questa sede ha funzione meramente illustrativa dei motivi di ricorso già ritualmente enunciati nell'atto introduttivo e non può introdurre autonomamente nuove questioni.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    Il compimento di atti tipici produce effetto sospensivo della prescrizione, oltre che collegato all'interruzione, anche nei rapporti tributari.

  • art. 2943, comma 1, c.c.

    Gli atti introduttivi dei giudizi di cognizione, esecuzione o conservativi hanno efficacia interruttiva della prescrizione, applicabile anche al credito tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è esperibile solo per errore di fatto percettivo, ossia per una svista immediatamente rilevabile dagli atti che abbia determinato l'affermazione o la negazione dell'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente risultante o escluso dal fascicolo.
  • Non integra errore revocatorio la censura che investa la valutazione giuridica di una questione, la interpretazione delle risultanze processuali o la soluzione di un punto controverso deciso dalla Corte.
  • Un'eccezione dedotta soltanto in memoria ex art. 380 bis c.p.c. non può sorreggere autonomamente il ricorso per cassazione, avendo la memoria funzione soltanto illustrativa di motivi già ritualmente proposti.
  • Nel sistema tributario, gli atti tipici introduttivi di giudizi di cognizione, esecuzione o conservativi producono effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione del credito anche in materia fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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