Cassazione Civile, Ordinanza n. 08068/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973, rettificando il reddito dichiarato della contribuente sulla base di un verbale della Guardia di Finanza che evidenziava un versamento in contanti su conto corrente e un ulteriore versamento derivante da redditi di locazione. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, l’inapplicabilità dell’art. 32 del d.P.R. 600/1973 a titolari di conto corrente non imprenditori o lavoratori autonomi e giustificando i versamenti; in appello la CTR aveva rigettato il gravame dell’Ufficio, ritenendo anche che una somma fosse stata già indicata in dichiarazione integrativa della successione materna senza contestazioni dell’Agenzia e senza che potesse poi essere nuovamente contestata. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la CTR deciso su un thema decidendum più ristretto omettendo di considerare un ulteriore versamento di euro 25.037,99; 2) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, per l’erronea affermazione della non applicabilità della norma ai correntisti non imprenditori o autonomi; 3) nullità della sentenza per motivazione carente o apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992; 4) violazione dei principi in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione delle imposte, sostenendo la correttezza della riscossione dell’imposta di registro da parte dell’Ufficio. Nelle more, la contribuente ha depositato istanza di estinzione per definizione agevolata ai sensi del d.l. 119/2018, e l’Agenzia ha aderito chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata del rapporto tributario, della regolarità della domanda e dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione, e ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Non è stata esaminata nel merito la censura dell’Agenzia, poiché l’estinzione per definizione agevolata ha assorbito il ricorso. Le spese sono rimaste a carico di chi le ha anticipate e non è stata disposta alcuna statuizione sulle stesse; è stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell’avviso di accertamento sintetico emesso dall’Ufficio.
era oggetto di doglianza dell’Agenzia; la CTR ne aveva escluso l’applicabilità ai correntisti non imprenditori o lavoratori autonomi, ma la Cassazione non ha deciso sul punto per intervenuta estinzione.
invocato per denunciare ultrapetizione o alterazione del thema decidendum da parte del giudice di merito.
invocato unitamente all’art. 112 c.p.c. per censurare l’omessa considerazione di un ulteriore versamento.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, deducendosi in ricorso che la motivazione fosse apparente o carente.
art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992
indicato quale base della richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere/definizione agevolata.
richiamato quale disciplina della definizione agevolata che ha portato alla domanda di estinzione del giudizio.
art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
richiamato nella richiesta di estinzione, in relazione agli effetti della definizione agevolata perfezionata.
richiamato per affermare che le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in presenza di definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, risulta perfezionata la definizione agevolata del rapporto tributario relativa all’atto impugnato, il processo deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- L’estinzione per definizione agevolata richiede la verifica della regolarità della domanda e dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della procedura.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le questioni di merito devolute con il ricorso restano assorbite e non vengono decise.
- L’adesione alla definizione agevolata esclude la statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
- La disciplina richiamata può condurre a regolare le spese secondo il principio per cui esse restano a carico di chi le ha anticipate, senza necessità di una condanna specifica.
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