Cassazione Civile, Ordinanza n. 39810/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha confermato la decisione della CTR che aveva annullato l’invito ad adempiere e la cartella di pagamento per difetto di motivazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un invito ad adempiere e dalla successiva cartella di pagamento notificati a una società ritenuta coobbligata solidale ai sensi dell’art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972, per il recupero dell’IVA non versata dalla cedente di beni (personal computer, componenti e accessori). La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente e annullato gli atti, ritenendo: 1) gli atti carenti di motivazione, anche quanto alla scelta del ruolo straordinario; 2) insussistente la prova della vendita a prezzo inferiore al valore normale. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo: la sufficienza della motivazione dell’invito ad adempiere senza allegazione dell’avviso di accertamento emesso verso la cedente, poiché quest’ultimo era solo un presupposto fattuale; l’erroneità della CTR nel ritenere insufficiente la motivazione dell’atto e nel richiedere indicazioni analitiche sulle fatture; l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alle ragioni di fatto e di diritto della pretesa; e la correttezza dell’iscrizione a ruolo straordinario. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, affermando che l’invito ad adempiere deve contenere una motivazione idonea a consentire l’immediato esercizio del diritto di difesa, con indicazione analitica delle operazioni e delle fatture rilevanti, e che anche la cartella emessa in ruolo straordinario deve indicare, sia pure succintamente, le ragioni del fondato pericolo che ne giustifica l’adozione. Poiché la ratio decidendi del difetto di motivazione dell’invito ad adempiere era sufficiente a sorreggere il rigetto dell’imposizione, i motivi residui sono stati ritenuti irrilevanti.
Norme richiamate
art. 60-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
disciplina la responsabilità solidale del cessionario per l’IVA non versata dal cedente nei casi previsti dalla norma, quando ricorrono gli elementi fattuali tipizzati (mancato versamento, beni compresi nel decreto ministeriale, prezzo inferiore al valore normale).
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
l’obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria richiede che il contribuente sia posto in grado di conoscere in modo immediato e completo le ragioni della pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato quale parametro generale dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
artt. 25 e 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamati nel quadro delle norme sulla motivazione degli atti impositivi.
art. 56, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel sistema della motivazione e degli avvisi in materia IVA.
art. 11 r.d. 29 settembre 1973, n. 602
il ruolo straordinario e la relativa cartella devono essere sorretti da indicazione, sia pure sintetica, del fondato pericolo che giustifica l’iscrizione straordinaria.
art. 15-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato in relazione alla disciplina del ruolo straordinario e della riscossione speciale.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- L’atto impositivo rivolto al coobbligato solidale deve contenere una motivazione concreta e specifica, idonea a consentire al destinatario di comprendere immediatamente la pretesa e di difendersi senza dover svolgere autonome ricerche istruttorie.
- Quando la pretesa fiscale si fonda su presupposti fattuali tipizzati, la motivazione deve indicare tali fatti in modo analitico e non meramente complessivo, soprattutto se l’atto riguarda singole operazioni o fatture.
- L’avviso di accertamento emesso nei confronti di un terzo non costituisce di per sé il presupposto della pretesa verso il coobbligato, salvo che la motivazione dell’atto lo richiami per elementi necessari; ciò che rileva è la ricorrenza dei fatti costitutivi della responsabilità prevista dalla norma sostanziale.
- La cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinario deve indicare, anche succintamente, le ragioni del fondato pericolo che legittimano la deroga alla riscossione ordinaria, così da consentire il controllo giurisdizionale sull’esercizio del potere.
- Quando una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione non viene utilmente censurata, le ulteriori censure dirette contro rationes diverse restano irrilevanti ai fini della cassazione della sentenza.
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