Cassazione Civile, Ordinanza n. 03780/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 con cui l’Ufficio aveva contestato maggiori ricavi ai fini Irpef e Iva nei confronti di un contribuente operante nel noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale. La CTP aveva annullato l’atto per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio rilevando che quest’ultimo non aveva censurato la reale ratio decidendi della decisione di primo grado, fondata sulla violazione del contraddittorio e non sulla diversa questione dell’invito a chiarimenti in sede di indagini bancarie. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che nei tributi armonizzati il contraddittorio richiede la deduzione delle ragioni che il contribuente avrebbe fatto valere e la prova di resistenza; 2) violazione degli artt. 12, commi 4 e 7, L. n. 212/2000 e 2697 c.c., assumendo che il contraddittorio preventivo sarebbe previsto solo per accertamenti standardizzati e che per i tributi armonizzati la violazione deve essere specificamente allegata; 3) violazione degli artt. 32 e 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51 d.P.R. n. 633/1972, contestando l’affermazione della CTR secondo cui l’Ufficio non avrebbe dedotto specifiche censure avverso la statuizione di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi non colpissero la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che era di natura processuale: la CTR aveva infatti fondato il rigetto dell’appello sul rilievo che l’Ufficio non aveva impugnato la statuizione della CTP relativa alla nullità dell’accertamento per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. È stato inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, poiché la motivazione della CTR risultava chiaramente intellegibile. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell’intimato. È stato anche precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato per l’Amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Richiamato per escludere la nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la decisione della CTR aveva una ratio decidendi chiaramente percepibile.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro del primo motivo, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta contro l’interpretazione del principio del contraddittorio, non contro un vizio motivazionale.
art. 12, commi 4 e 7, L. n. 212 del 2000
Invocato dall’Agenzia per sostenere i limiti applicativi del contraddittorio preventivo; la censura è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
Richiamato nel secondo motivo in tema di onere di allegazione/prova, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non pertinente alla ratio decidendi.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel terzo motivo come norma sulle indagini finanziarie; la Corte ha osservato che la CTR aveva escluso la pertinenza di tale censura rispetto alla nullità per omesso contraddittorio.
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973
Censurato dall’Agenzia per sostenere la legittimità della rettifica fondata anche su elementi di capacità contributiva; la Corte ha ritenuto il motivo estraneo alla ratio della decisione di appello.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato insieme all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973; la censura è stata reputata non idonea ad aggredire la base processuale della sentenza impugnata.
Richiamato in relazione al potere-dovere del giudice di evitare attività processuali superflue quando il ricorso sia prima facie inammissibile o infondato.
Richiamato, insieme all’art. 175 c.p.c., per giustificare la mancata fissazione di termini per integrare il contraddittorio o rinnovare notifiche non decisive ai fini della definizione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha precisato che il raddoppio del contributo unificato non si applica all’Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi sono inammissibili quando non aggrediscono la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, specialmente se la decisione di merito è fondata su un rilievo processuale autonomo e decisivo.
- La denuncia di motivazione apparente è esclusa quando la sentenza renda comunque percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione, anche se sintetico.
- La deduzione della violazione del contraddittorio nei tributi armonizzati richiede che il motivo sia coerente con la base decisionale impugnata e non si risolva in una contestazione di merito estranea alla statuizione processuale posta a fondamento del rigetto.
- Quando il ricorso è prima facie inammissibile, il giudice può evitare formalità processuali superflue, come l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione di notifiche, se ciò non apporta utilità concreta alla garanzia del diritto di difesa.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera per l’Amministrazione dello Stato difesa dall’Avvocatura Generale e ammessa alla prenotazione a debito.
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