Cassazione Civile, Ordinanza n. 20189/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. 600/1973, le aveva imputato pro quota maggior reddito di capitale e le conseguenti imposte e sanzioni, assumendo che utili extracontabili accertati in capo a una società a ristretta base partecipativa fossero stati distribuiti, prima, a una società intermedia anch'essa a ristretta base e, poi, ai soci di quest'ultima, tra cui la ricorrente. In cassazione ha dedotto violazione degli artt. 41, comma 2, 67, comma 2, 38, comma 3, 39 e 45 del d.P.R. 600/1973, degli artt. 2697 e 2727 c.c., dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo: che l'Ufficio avesse costruito la pretesa su una doppia presunzione vietata; che non potesse essere accertata la ripresa in suo danno senza un previo accertamento nei confronti della società intermedia e senza scomputare la quota di questa; che l'onere della prova gravasse sull'Amministrazione; che lei fosse estranea alla gestione delle società coinvolte e inconsapevole della presunta frode; che la società intermedia fosse operativa e non strumentale; che non vi fosse stata alcuna distribuzione effettiva di utili, né un arricchimento patrimoniale personale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che, in caso di utili extracontabili accertati in capo a una società a ristretta base partecipativa, opera la presunzione di distribuzione pro quota ai soci; che tale presunzione non richiede la prova di ruoli gestori del socio, essendo sufficiente la sua appartenenza alla compagine; che la prova contraria deve essere positiva e consistere nella dimostrazione di una specifica destinazione degli utili o della loro mancata distribuzione; che non sussiste una doppia imposizione in senso tecnico quando la ripresa verso il socio deriva da utili in nero e non da utili deliberati; che non è necessario un previo accertamento formale nei confronti della società intermedia partecipata dalla società accertata. Applicati tali principi al caso concreto, la Corte ha osservato che esistevano i presupposti per l'accertamento diretto nei confronti della ricorrente e che la contribuente non aveva dimostrato che gli utili accertati in capo alla prima società fossero stati destinati altrove. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori importi indicati in dispositivo.
Norme richiamate
Norma posta a base dell'avviso di accertamento originario emesso dall'Ufficio nei confronti della contribuente.
art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla contribuente tra le norme asseritamente violate.
Richiamato dalla contribuente tra le norme asseritamente violate.
Richiamato dalla contribuente tra le norme asseritamente violate; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui non si applica ai utili extracontabili non deliberati.
Richiamato dalla contribuente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che spetta al socio fornire prova positiva della mancata distribuzione o della diversa destinazione degli utili.
Richiamato per censurare l'uso di presunzioni; la Corte ritiene legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società a ristretta base.
art. 41, comma 2, d.P.R. 600/1973
Citato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione della Corte.
art. 67, comma 2, d.P.R. 600/1973
Citato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione della Corte.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
La Corte afferma che il nuovo regime sull'onere della prova non ha mutato l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
Richiamato dalla ricorrente in relazione a un asserito error in procedendo e motivazione apparente.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato dalla Corte per spiegare, in chiave economico-sistematica, la naturale finalità lucrativa delle società a ristretta base partecipativa.
Usato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori a favore dell'Agenzia delle Entrate e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di loro distribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria specifica.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili si fonda sulla ristrettezza della compagine e sulla particolare intensità dell'affectio societatis, non sulla necessità che il singolo socio rivesta ruoli gestori o direttivi.
- Il socio che intenda vincere la presunzione non può limitarsi a negare la percezione degli utili: deve offrire prova positiva della diversa destinazione impressa agli utili accertati o della loro mancata distribuzione.
- La ripresa fiscale verso il socio può essere effettuata anche senza un previo avviso di accertamento nei confronti della società partecipata, purché il socio conservi pieno diritto di difesa sul presupposto fattuale dell'accertamento.
- Non vi è doppia imposizione in senso tecnico quando il reddito imputato al socio deriva da utili extracontabili accertati e non da utili formalmente deliberati e già tassati ai sensi dell'art. 47 TUIR.
- Il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non esclude né neutralizza la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.
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