Cassazione Civile, Ordinanza n. 06258/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale relativa agli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015, l’amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento per il 2014 recuperando a tassazione maggiori componenti imponibili, costi ritenuti non inerenti, IVA indetraibile per asserita non inerenza e IVA non addebitata in applicazione del regime di non imponibilità per esportazioni. La contribuente impugnava l’atto e, dopo il rigetto in primo e in secondo grado, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 109 TUIR, sostenendo che la decisione di merito avrebbe pronunciato ultra petitum e erroneamente escluso la deducibilità di costi sostenuti dalla casa madre e riaddebitati alla controllata; 2) violazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, deducendo che l’accertamento del giudice di merito si sarebbe fondato su un solo indizio privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e con indebita inversione dell’onere della prova; 3) violazione dell’art. 8 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 1 d.l. 746/1983, censurando l’esclusione del regime di non imponibilità IVA solo perché le dichiarazioni d’intento erano pervenute dopo l’effettuazione delle operazioni, pur essendo state emesse e trasmesse senza contestazioni sulla loro esistenza e veridicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli infondati; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che per la cessione all’esportazione in sospensione d’imposta non è decisiva la circostanza della ricezione postuma della dichiarazione d’intento, se il cedente prova gli altri presupposti sostanziali del regime agevolato. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudice di merito non è incorso in ultrapetizione, avendo deciso entro i limiti del devolutum.
La deducibilità dei costi richiede la loro inerenza all’attività d’impresa; la prova dell’inerenza grava sul contribuente quando l’amministrazione la contesti.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili se il ragionamento inferenziale è fondato su un canone di ragionevole probabilità e non su mere congetture.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
È legittimo l’accertamento basato su presunzioni, purché sorretto da indizi dotati dei requisiti richiesti dall’ordinamento.
Il regime di non imponibilità per cessioni all’esportazione può applicarsi se sussistono i presupposti sostanziali della fattispecie, anche se la dichiarazione d’intento è stata ricevuta successivamente alle operazioni.
La dichiarazione d’intento è rilevante ai fini del regime di favore, ma la sua ricezione successiva non è di per sé ostativa ove il cedente dimostri i presupposti di fatto della non imponibilità.
art. 13, comma 1, lett. b) quater, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato nel fatto come base del ravvedimento operoso limitato ad alcuni rilievi fiscali.
Richiamato nel fatto come memoria presentata a seguito del processo verbale di constatazione.
Ha regolato la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, la deducibilità di un costo presuppone la sua inerenza all’attività d’impresa, da accertarsi in senso qualitativo; il contribuente deve provare e documentare l’esistenza del costo, la sua natura e la sua concreta destinazione all’attività imprenditoriale quando l’amministrazione ne contesti la deducibilità.
- L’apprezzamento del giudice di merito sulle presunzioni semplici è sindacabile in cassazione solo per vizi logico-giuridici: l’inferenza dal fatto noto al fatto ignoto è legittima se sorretta da ragionevole probabilità e da massime di अनुभवenza plausibili, non occorrendo che il fatto ignoto sia l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati.
- Nel regime delle cessioni all’esportazione in sospensione d’imposta, la mancata o tardiva ricezione della dichiarazione d’intento non esclude automaticamente il beneficio fiscale, purché il cedente dimostri la sussistenza dei presupposti sostanziali della non imponibilità.
- Ai fini della non imponibilità IVA, la verifica deve concentrarsi sulla realtà sostanziale dell’operazione e sui suoi presupposti di fatto, non su un mero dato formale isolato, quando questo non sia contestato nella sua autenticità o riferibilità.
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