Sentenza del 21/01/2021 n. 1146 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2005 che ha rideterminato i ricavi: l'Amministrazione ha ricostruito i ricavi del caffè partendo dalla quantità di polvere acquistata e assumendo 7 grammi per tazzina (dato tratto da una scheda metodologica non allegata) e ha applicato un ricarico forfetario dell'80% per gli altri prodotti. Il contribuente contestava la mancata allegazione della scheda metodologica e del processo verbale, la carenza di motivazione dell'atto, l'illegittimità dell'uso degli studi di settore e la mancata prova del cosiddetto fatto noto (quantitativo di 7 grammi), nonché l'omessa considerazione di documenti probatori offerti in giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile per carenza di autosufficienza la censura sul vizio di motivazione senza trascrizione delle parti essenziali dell'avviso e dei documenti contestati. Ha confermato che il processo verbale e le note metodologiche erano già noti al contribuente e pertanto non dovevano essere allegati all'avviso. Ha inoltre affermato che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche se la contabilità è formalmente corretta, quando complessivamente risulta inattendibile; l'uso di massime di esperienza e di criteri pratici (es. grammi per tazzina, percentuali di sfrido, ricarico) è ammissibile come regole di esperienza e non come fatti probatori secondari, e il contribuente non ha dimostrato che i documenti omessi o non trascritti avrebbero senz'altro determinato una decisione diversa. La Corte ha quindi confermato la legittimità della ricostruzione dei ricavi eseguita dall'Amministrazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), articolo 7, comma 1
L'obbligo di allegare all'atto impositivo i documenti richiamati si applica solo ai documenti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza; se il documento è noto al contribuente non è necessario allegarlo.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39
Consente l'accertamento analitico-induttivo; la Corte ricorda che tale metodo è legittimo anche quando le scritture contabili siano formalmente corrette, se risultano sostanzialmente inattendibili complessivamente.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 50, 54 comma 2, 56
Norme in materia di IVA richiamate nell'ambito della legittimità dell'accertamento e della rettifica dei corrispettivi e delle imposte indirette; la Corte le inquadra nel contesto dell'accertamento dei ricavi e dell'IVA.
Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 62-sexies
Prevede il presupposto della grave incongruenza per l'attivazione di procedure di verifica basate su indici; la Corte osserva che l'accertamento può essere lecitamente fondato su altre incongruenze o elementi presuntivi anche se lo studio di settore è stato uno spunto iniziale.
Legge 7 agosto 1998, n. 146, articolo 10
Testo citato nella decisione: la norma condiziona l'uso degli studi di settore al caso in cui l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore all'ammontare determinato sulla base degli studi
La Corte osserva che la disposizione preclusiva è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e quindi non opera per il 2005; inoltre, gli studi di settore possono essere solo uno dei presupposti dell'accertamento e non necessariamente il fondamento prevalente.
Codice civile, articoli 2697 e 2729
Riguardano l'onere della prova; la Corte richiama che l'onere di provare l'omesso fatto noto o l'effetto decisivo di un documento ricade sul ricorrente e in cassazione occorre allegare o trascrivere i documenti essenziali per consentire il controllo.
Codice di procedura civile, articolo 115
Richiamato per l'uso delle massime di esperienza: il giudice può avvalersi di massime di esperienza nella valutazione probatoria e nelle inferenze presuntive.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5
Norme sul ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte applica i limiti dell'impugnazione per carenza di autosufficienza e per mancata dimostrazione della decisività dei documenti non esaminati.
Massime di principio
- L'Amministrazione non è obbligata ad allegare all'avviso di accertamento documenti già noti al contribuente; se il documento era stato portato a conoscenza nel contraddittorio preliminare o in accessi precedenti non è necessaria la duplicazione nell'atto.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche se la contabilità è formalmente corretta, quando complessivamente risulta sostanzialmente inattendibile o antieconomico il comportamento del contribuente; la regolarità formale non esclude il potere di ricostruzione.
- Gli studi di settore possono essere uno spunto per l'accertamento ma non escludono che l'Ufficio fondi l'accertamento su altri elementi prevalenti; lo studio diventa preclusivo o prevalente solo se costituisce il fondamento principale dell'atto e quando le norme speciali che impongono limiti siano applicabili al periodo.
- Le massime di esperienza e regole di buona prassi del settore possono essere impiegate come criteri inferenziali per la ricostruzione dei ricavi; esse non sono fatti provati ma regole di giudizio la cui legittimità può essere censurata solo in termini di logicità della motivazione.
- In sede di cassazione il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza: per censurare l'omesso esame o la fondatezza di un documento è necessario trascriverne o allegarne le parti essenziali e indicare perché quel documento avrebbe determinato senz'altro una decisione diversa.
- L'applicazione di ricarichi forfetari o percentuali uniche su prodotti diversi non è automaticamente illegittima quando la ricostruzione analitica sia impedita dall'assenza di scritture ausiliarie (es. registro di magazzino); in tali casi può essere legittimo ricorrere a criteri forfettari se adeguatamente motivati.
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