Sentenza del 21/01/2021 n. 73 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accise - Accisa gasolio per autotrazione - Termine presentazione istanza di rimborso - Natura perentoria - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa al riconoscimento e al rimborso/compensazione del credito d'imposta per il gasolio adibito ad autotrazione (credito per trasporto merci) relativo agli anni 2011-2014. Questioni principali: (1) tempestività dell'istanza di rimborso presentata il 28/04/2015 con riferimento al periodo 1.1.2011-31.12.2011; (2) presunta non veridicità delle dichiarazioni sostitutive e conseguente decadenza dai benefici (anni 2012-31.3.2014) ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n.445/2000; (3) modalità e criteri di accertamento delle percorrenze e dei litri effettivamente dovuti (uso di fatture di manutenzione e mancata esibizione dei dischi cronotachigrafici). L'appellante ha eccepito l'applicazione delle proroghe normative intervenute (d.l. n.1/2012 e d.l. n.16/2012) e ha sostenuto che, prima di dichiarare la decadenza, l'Amministrazione avrebbe dovuto invitare il contribuente a sanare vizi/omissioni (richiami a legge 241/1990 e 212/2000). Ha inoltre contestato l'applicabilità dell'art.75 nel caso concreto e sostenuto che il rimborso dovesse riferirsi al carburante acquistato piuttosto che a quello consumato.
La decisione
Appello rigettato. Il Collegio ha ritenuto che le modifiche normative intervenute (d.l. n.1/2012 e d.l. n.16/2012) si applicassero ratione temporis e, pur applicandole, l'istanza relativa al 2011 è risultata tardiva: termine per compensare scaduto il 31.12.2013 e termine per il rimborso in contanti scaduto il 30.6.2014; la domanda del 28.4.2015 è quindi soggetta a decadenza e nulla. Per le annualità 2012-31.3.2014 la Commissione ha confermato la decadenza dai benefici per dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art.75 d.P.R. n.445/2000, visto che le verifiche amministrative hanno evidenziato incongruenze (litri/distanze) e la società non ha fornito la documentazione richiesta (es. dischi cronotachigrafici); l'Amministrazione ha legittimamente adottato criteri valutativi (anche lettura delle fatture di manutenzione) concordati con la Curatela. Non è applicabile l'art.14 d.lgs. 504/1995 (rimborso biennale per indebito) perché riguarda gli indebiti in senso stretto e non le agevolazioni. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado (euro 2.500).
Norme richiamate
d.l. n. 265/2000 conv. con modif. dalla l. n. 343/2000
Normativa di riferimento per il credito d'imposta per il trasporto merci; richiamata come origina della disciplina agevolativa
D.P.R. n. 277/2000, artt. 3 e 4
Stabilisce i termini per l'utilizzo in compensazione del credito (entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo) e il termine di sei mesi successivi per la richiesta di rimborso in denaro della parte non compensata; la Corte ha interpretato tali termini come perentori a pena di decadenza
d.l. n. 1/2012 e d.l. n. 16/2012 (modifiche alla disciplina)
Le proroghe e modifiche intervenute si applicano ratione temporis se entrate in vigore prima della scadenza originaria del termine, realizzando una proroga utile del termine; tuttavia, anche applicando le modifiche nel caso di specie, l'istanza relativa al 2011 risultava comunque tardiva
Norma che disciplina la compensazione fiscale; secondo la disciplina citata il credito poteva essere fruito in compensazione
Prevede la decadenza dai benefici qualora emerga la non veridicità della dichiarazione. La Corte ha ritenuto che la decadenza operi al verificarsi della non veridicità, senza necessità di un preventivo invito a sanare da parte dell'Amministrazione
Norma sui termini biennali per il rimborso dell'imposta indebitamente versata non ritenuta applicabile alle agevolazioni (si applica agli indebiti in senso stretto)
d.lgs. n. 504/1995, art. 15, comma 2
Richiamata dall'appellante a differenza; tuttavia la Corte non ha ritenuto applicabile la disciplina del rimborso biennale alle istanze di agevolazione
Legge n. 241/1990 e Legge n. 212/2000
Richiami normativi invocati dall'appellante in tema di obblighi istruttori e di invito a sanare; la Corte ha ritenuto che l'art.75 DPR 445/2000 non richieda in ogni caso un atto costitutivo/invito preventivo per far decorrere la decadenza
Massime di principio
- I termini previsti dall'art. 4 d.P.R. n.277/2000 (compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito e rimborso in denaro entro i sei mesi successivi) sono perentori: il mancato rispetto comporta decadenza dal diritto e inutilizzabilità della domanda tardiva.
- Se una proroga o modifica normativa interviene prima della scadenza originaria, la nuova disciplina si applica ratione temporis offrendo una proroga utile; tuttavia la mera applicazione della proroga non garantisce che la domanda sia comunque tempestiva se scaduta già alla data effettiva di presentazione.
- L'art. 75 d.P.R. n.445/2000 determina la decadenza dai benefici quando emerga la non veridicità della dichiarazione: ciò opera in ragione del contenuto stesso della dichiarazione e non richiede necessariamente un preventivo invito formale dell'Amministrazione a sanare vizi o omissioni.
- In sede di verifica amministrativa l'Amministrazione può utilizzare documentazione alternativa e deduzioni logiche (es. fatture di manutenzione, letture ragionate) quando il contribuente non esibisca la documentazione primaria richiesta (es. dischi cronotachigrafici), purché la ricostruzione sia congrua e motivata.
- Le norme sui rimborsi per indebiti in senso stretto (es. art.14 d.lgs. 504/1995) non si sovrappongono automaticamente alla disciplina delle agevolazioni fiscali: occorre verificare la natura giuridica dell'istanza (agevolazione vs indebito).
- Per evitare il rischio di decadenza, il contribuente deve: 1) esercitare la compensazione entro i termini speciali; 2) presentare eventuali istanze di rimborso entro il semestre previsto; 3) conservare ed esibire la documentazione probatoria richiesta (schede carburante complete, dischi cronotachigrafici, registrazioni di percorrenze) e assicurare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
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