Sentenza del 21/01/2021 n. 22 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Notificazione cartella a mezzo posta elettronica certificata - Termine di prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09/xxxxxx notificata via PEC il 06/07/2018 per euro 178.626,12, con contestazioni relative a: inesistenza/irritualità della notifica via PEC (file .pdf privo di estensione .p7m), omessa/irrituale notifica delle cartelle presupposte, prescrizione dei crediti, estinzione delle sanzioni, mancata indicazione dei criteri di calcolo di interessi e compensi, e mancata allegazione delle copie originali delle cartelle complete delle relative notifiche.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia. Ha dichiarato non luogo a procedere per le cartelle già oggetto di autonomo giudizio (ne bis in idem). Ha ritenuto valida la notificazione via PEC anche in assenza dell'estensione .p7m quando l'atto sia riferibile all'organo competente e abbia raggiunto la conoscenza del destinatario (provata dall'iniziativa processuale e dalle ricevute telematiche), sulla base di consolidata giurisprudenza che equipara formati di firma digitale (PAdES/CAdES). Ha respinto le altre eccezioni relative alla mancata prova di notifica e alla mancata indicazione di interessi/compensi. Ha, però, dichiarato prescritti i crediti relativi alla tassa automobilistica (prescrizione triennale) per le cartelle relative agli anni 2007-2009, le cui notifiche risultano avvenute oltre il termine triennale. Spese compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il modello di cartella non richiede la sottoscrizione leggibile dell'esattore; ciò che conta è la riferibilità dell'atto all'organo emittente. L'art.12 non prevede sanzione per mancata sottoscrizione, quindi si applica la presunzione di riferibilità salvo prova contraria specifica.
legge n. 241/1990
Per atti amministrativi a contenuto vincolato i vizi formali sono irrilevanti ai fini della nullità, favorendo la conservazione dell'atto se riconducibile all'organo.
codice civile
Art. 2946 fissa il termine ordinario di prescrizione (10 anni) mentre l'art. 2953 disciplina l'equivalenza della sentenza; la giurisprudenza chiarisce come questi princìpi si applichino diversamente a seconda della natura del tributo e degli atti interruttivi.
d.l. n. 953/1982 conv. in l. n. 53/1983
Prevede la prescrizione triennale per le tasse automobilistiche; il termine decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo.
SS.UU. Corte di Cassazione
Ha affermato l'equivalenza dei formati di firma digitale PAdES e CAdES (estensioni .pdf e .p7m) ai fini della garanzia di integrità e autenticità, e quindi che non è esclusiva l'utilizzabilità di CAdES.
Cassazione civile
n. 4283/2010; n. 25773/2014; n. 27561/2018; n. 23397/2016; n. 23261/2020
Richiamate per i princìpi sulla riferibilità dell'atto all'organo emittente, l'irrilevanza della mancata sottoscrizione leggibile, e per la determinazione dei termini di prescrizione applicabili ai diversi tributi (in particolare statuizioni sulla prescrizione decennale, quinquennale e triennale a seconda della natura del tributo).
Massime di principio
- La validità di una cartella o intimazione non dipende esclusivamente dall'estensione del file (.p7m) allegato alla PEC: è determinante la riferibilità dell'atto all'organo competente e l'effettiva conoscibilità da parte del destinatario; la prova della conoscenza può essere desunta dall'iniziativa processuale del destinatario e dalle ricevute telematiche.
- Le firme digitali nei formati PAdES (.pdf) e CAdES (.p7m) sono generalmente considerate equivalenti dalla giurisprudenza, quindi l'assenza dell'estensione .p7m non determina automaticamente l'annullamento dell'atto.
- Il contribuente che contesta l'origine o la validità formale dell'atto ha l'onere di fornire elementi specifici e concreti a sostegno della sua deduzione; una contestazione generica è insufficiente.
- La prova della notifica telematica può essere costituita dalle ricevute rilasciate dalle piattaforme telematiche; la mancata allegazione di copie cartacee non comporta automaticamente l'illegittimità se la documentazione telematica è idonea a dimostrare la notifica.
- Sulla prescrizione: tributi non periodici e con autonomia dei singoli periodi di imposta seguono il termine decennale; tributi periodici e fissi seguono il termine quinquennale; tasse automobilistiche seguono il termine triennale che decorre dall'anno di scadenza del pagamento e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo.
- Se una stessa cartella è già oggetto di altro giudizio pendente, opera il principio del ne bis in idem con conseguente declaratoria di non luogo a procedere per la nuova impugnazione.
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