Sentenza del 21/01/2021 n. 50 - Corte di Giustizia UE
Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25, lettera a) - Operazioni imponibili - Remunerazioni per la comunicazione al pubblico di opere musicali - Articolo 28 - Organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore - Riscossione di tali remunerazioni presso l'utilizzatore finale in nome proprio e per conto dei titolari di diritti d'autore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'assoggettamento a IVA delle remunerazioni per la comunicazione al pubblico di opere musicali. L'associazione organizzatrice aveva ottenuto una licenza non esclusiva per eseguire opere e aveva corrisposto solo parte delle somme richieste dall'organismo di gestione collettiva (***). Quest'ultimo ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del saldo e ha impugnato la decisione del giudice d'appello che aveva escluso l'assoggettamento a IVA della riscossione, sostenendo che la decisione violava il principio di neutralità dell'IVA e poneva l'onere fiscale sull'organismo anziché sull'utilizzatore finale.
La decisione
La Corte di Giustizia (Sez. III) ha stabilito che: (1) l'autorizzazione concessa dal titolare dei diritti (tramite licenza non esclusiva) all'organizzatore costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2(1)(c) della direttiva IVA quando sussiste un rapporto giuridico con scambio reciproco e un nesso diretto tra servizio e corrispettivo; (2) l'organismo di gestione collettiva che riscuote in nome proprio, ma per conto dei titolari, partecipa alla prestazione e, ai sensi dell'art. 28 della direttiva, deve essere considerato soggetto passivo (commissionario). Di conseguenza l'organismo è tenuto a emettere fattura in nome proprio all'utilizzatore finale comprensiva di IVA e i titolari di diritti d'autore, se soggetti passivi, devono emettere fattura con IVA verso l'organismo per le remunerazioni ricevute. La Corte ha inoltre precisato che non era necessario decidere se l'operazione rientrasse anche nella nozione di cessione di beni immateriali (art.25(a)).
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE - art. 2, par. 1, lett. c)
"Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti: (...) c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; (...)"
La Corte interpreta questa disposizione nel senso che la licenza a comunicare opere musicali al pubblico, concessa in cambio di un corrispettivo percepito (anche se tramite organismo collettivo), costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso quando esiste uno scambio reciproco e un nesso diretto tra servizio e corrispettivo.
Direttiva 2006/112/CE - art. 24, par. 1
"Si considera 'prestazione di servizi' ogni operazione che non costituisce una cessione di beni."
La Corte usa questa definizione per inquadrare l'autorizzazione alla comunicazione come prestazione di servizi quando non rientra o non è necessario determinarne la qualificazione come cessione di beni immateriali.
Direttiva 2006/112/CE - art. 25, lett. a)
"Una prestazione di servizi può consistere, tra l'altro, in ... a) la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo; (...)"
La Corte osserva che l'elenco è indicativo e non esaustivo: non è necessario qualificare definitivamente l'operazione come cessione di beni immateriali perché resta imponibile come prestazione di servizi.
Direttiva 2006/112/CE - art. 28
"Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale."
La Corte applica la finzione giuridica prevista dall'art.28: l'organismo che agisce in nome proprio ma per conto dei titolari è considerato aver ricevuto la prestazione dai titolari e di averla poi fornita all'utilizzatore, pertanto è soggetto passivo IVA e deve fatturare in nome proprio includendo l'IVA.
Codice tributario rumeno (legea nr. 571/2003) - art. 126 e 129
Le disposizioni nazionali richiamano la nozione di operazioni imponibili e di prestazione di servizi in termini conformi alla direttiva IVA, incluse regole che ricreano in ambito nazionale la finzione dell'art.28 (soggetto che agisce in nome proprio ma per conto terzi).
Legge sul diritto d'autore (legea nr. 8/1996) - artt. 123, 1231, 130, 1311, 134
La normativa nazionale stabilisce la gestione collettiva obbligatoria per il diritto di comunicazione al pubblico (licenze non esclusive), attribuisce all'organismo poteri di concessione licenze e di riscossione in nome proprio ma per conto dei titolari, e disciplina la ripartizione delle somme: tali elementi hanno inciso sulla qualificazione IVA data dalla Corte (gestione collettiva obbligatoria non esclude la natura di prestazione imponibile).
Massime di principio
- Remunerazioni per la comunicazione al pubblico di opere musicali, se corrisposte a fronte di una licenza (anche non esclusiva) che crea un rapporto giuridico con scambio reciproco, costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso soggette a IVA.
- Un organismo di gestione collettiva che incassa in nome proprio ma per conto dei titolari è, ai sensi dell'art.28, considerato commissionario/soggetto passivo e deve emettere fatture in nome proprio all'utilizzatore finale comprensive di IVA.
- I titolari di diritti d'autore che sono soggetti passivi devono emettere fattura con IVA verso l'organismo di gestione collettiva per le remunerazioni che ricevono; la relativa imposizione non è esclusa dal fatto che la riscossione sia obbligatoria per legge o che alcuni titolari non siano membri dell'organismo.
- La qualificazione come cessione di beni immateriali (art.25(a)) non è necessaria quando l'operazione rientra già nella nozione di prestazione di servizi imponibile; l'elenco di art.25 è indicativo.
- Principio pratico per operatori: verificare sempre lo status IVA dei titolari (autori) e dell'organismo, prevedere corretta fatturazione (organizzatore <- fattura CMO con IVA; CMO <- fatture autori con IVA se soggetti passivi) e rispettare la neutralità dell'IVA affinché il carico fiscale ricada sull'utilizzatore finale.
- La gestione collettiva obbligatoria o il fatto che le somme siano poi ripartite non trasformano le somme in introiti non imponibili dell'organismo: la funzione di riscossione in nome proprio non preclude l'applicazione dell'IVA.
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