Cassazione Civile, Ordinanza n. 16684/2025 del 22/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una struttura privata che svolgeva prestazioni di laboratorio per il servizio sanitario chiedeva il pagamento del saldo per prestazioni rese nel triennio 2010-2012, ritenendo illegittimo lo sconto tariffario applicato dall'azienda sanitaria. In primo grado il tribunale aveva condannato l'azienda sanitaria al pagamento; in appello, invece, la corte territoriale aveva riformato la decisione, rilevando d'ufficio la necessità di verificare l'esistenza di un provvedimento di accreditamento e la validità degli accordi contrattuali relativi a ciascun periodo. La corte d'appello aveva poi escluso che il contratto del 2012 potesse operare retroattivamente per gli anni 2010 e 2011, richiamando la forma dei contratti della PA, e aveva ritenuto non provato l'accreditamento per il triennio, non essendo sufficiente il decreto del 2014 che disponeva l'accreditamento definitivo. La struttura ricorrente ha impugnato la sentenza con otto motivi: ha dedotto giudicato interno sulla sussistenza dell'accreditamento e sull'applicazione dei contratti anche alle prestazioni precedenti; ha contestato la valutazione della prova documentale ex artt. 115 e 2697 c.c.; ha denunciato violazione della disciplina sull'accreditamento transitorio e sulla stipula dei contratti con le strutture private, sostenendo che per gli anni 2010-2012 operasse un regime transitorio senza bisogno di un distinto provvedimento regionale e che fosse legittima la stipula del contratto in corso d'anno con effetti anche per il periodo precedente; ha inoltre proposto, in via subordinata, domanda fondata sull'arricchimento senza causa. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il quinto motivo, assorbendo gli altri: ha affermato che il diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie dipende non solo dal contratto ma anche dai presupposti legali dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale; ha poi escluso che la disciplina sulla forma dei contratti pubblici impedisca, di per sé, l'apposizione di un termine iniziale anteriore alla stipula o l'efficacia retroattiva del contratto, specie nel sistema dei contratti sanitari soggetti a verifica a consuntivo del tetto di spesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, limitatamente al primo e al quinto motivo, ritenendo assorbiti tutti gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Salerno e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi affermati. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente escluso, in via generale, la possibilità di attribuire efficacia retroattiva al contratto tra ASL e struttura privata e aveva inoltre impostato l'accertamento del diritto al pagamento senza considerare correttamente la struttura legale del rapporto sanitario, comprensiva di autorizzazione, accreditamento e contratto.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta nullità per ultrapetizione o omessa pronuncia, ma non decisivo nel dispositivo perché il ricorso è stato accolto su altri profili
invocato per censurare la valutazione della prova documentale; il motivo è stato poi assorbito
invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sul rapporto di accreditamento e sugli accordi contrattuali; il motivo è stato poi assorbito
richiamato per sostenere l'esistenza di un giudicato interno sull'accreditamento
richiamato per sostenere il passaggio in giudicato interno di alcune statuizioni
richiamato per sostenere l'effetto preclusivo dell'impugnazione
richiamato nella formulazione dei motivi di nullità della sentenza d'appello
richiamato insieme all'art. 111 Cost. per la censura sulla motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per la censura di motivazione apparente o illogica
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
base del sindacato di legittimità dedotto nei vari motivi di ricorso
art. 8-bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato nel contesto della disciplina del sistema sanitario e dei rapporti con le strutture private
art. 8-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
indicato come provvedimento di autorizzazione all'esercizio, elemento costitutivo del diritto alla remunerazione
art. 8-quater d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
indicato come provvedimento di accreditamento istituzionale, elemento costitutivo del diritto alla remunerazione
art. 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
norma che disciplina accordi e contratti tra regione/ASL e strutture private; la Corte ha escluso che impedisca di apporre un termine iniziale anteriore o una disciplina retroattiva del contratto
art. 16 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamato in tema di forma dei contratti della PA; la Corte ne ha escluso la portata di divieto rispetto a termini iniziali retroattivi
art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamato come forma semplificata di stipulazione dei contratti a trattativa privata
art. 18 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamato insieme all'art. 16 sulla forma dei contratti pubblici; non ritenuto ostativo alla retroattività del contratto
art. 6, comma 6, l. 23 dicembre 1994, n. 724
invocato dalla ricorrente quale base del regime di accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate
art. 32, comma 8, l. 27 dicembre 1997, n. 449
richiamato nel motivo sulla necessità della stipula degli accordi e sul quadro finanziario della spesa sanitaria
art. 2, comma 7, d.P.R. 14 gennaio 1997
richiamato insieme ad altre disposizioni sulla disciplina sanitaria e convenzionale
richiamato per sostenere la libertà contrattuale della PA, nei limiti consentiti dalla legge e dalla copertura della spesa
invocato solo in via subordinata; il relativo motivo è rimasto assorbito
artt. 3, 32, 41, 81 e 97 Cost.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina dei tetti di spesa e della regolazione dei rapporti con le strutture private
art. 1, comma 796, lettera o), l. 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato nel fatto originario come base dello sconto tariffario contestato
art. 1, commi 237-quater e ss., l.r. Campania n. 4 del 2011
richiamato dalla ricorrente quale normativa regionale integrativa del regime di accreditamento transitorio
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
art. 203 e ss. d.lgs. n. 267/2000
richiamati in via esemplificativa per affermare che le limitazioni della capacità negoziale degli enti pubblici sono eccezioni da interpretare restrittivamente
Massime di principio
- Nel rapporto tra struttura sanitaria privata e servizio sanitario, il diritto alla remunerazione delle prestazioni non dipende soltanto dalla stipula del contratto, ma anche dalla sussistenza dei presupposti legali dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, che costituiscono elementi costitutivi della pretesa economica.
- La disciplina della forma dei contratti della pubblica amministrazione non impedisce, di per sé, che un contratto stipulato in corso d'anno abbia efficacia da una data anteriore alla stipula, se ciò non contrasta con specifici divieti di legge e con i vincoli di bilancio e di copertura della spesa.
- Nei contratti pubblici a contenuto normativamente imposto, la verifica del corrispettivo e del rispetto del tetto di spesa può fisiologicamente avvenire a consuntivo, sicché l'assetto economico del rapporto può essere regolato successivamente all'erogazione delle prestazioni.
- Le limitazioni alla capacità negoziale della pubblica amministrazione devono essere interpretate restrittivamente; in mancanza di un divieto espresso, la PA conserva la possibilità di stipulare negozi di diritto privato secondo le regole generali, nel rispetto della forma prescritta e dei limiti di spesa.
- Quando la pretesa di pagamento si fonda su un rapporto sanitario convenzionato o accreditato, il giudice deve accertare gli elementi costitutivi della fattispecie legale che sorregge la remunerazione, non potendo arrestarsi alla sola esistenza del contratto.
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