Cassazione Civile, Ordinanza n. 16652/2025 del 22/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi ai periodi d’imposta 2007 e 2008, emessi a seguito di verifica della Guardia di Finanza e fondati su accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in ragione dell’inattendibilità delle scritture contabili della società e del rinvenimento di documentazione extracontabile presso l’abitazione della madre del legale rappresentante. In appello erano stati respinti sia la richiesta di sospensione del giudizio proposta dal contribuente in relazione al parallelo giudizio della società, sia le contestazioni sulla legittimità dell’autorizzazione all’accesso domiciliare e sulla sussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell’art. 295 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo per il rigetto dell’istanza di sospensione, assumendo che il giudizio della società fosse pregiudiziale; 2) violazione degli artt. 52 d.P.R. n. 633/1972 e 33 d.P.R. n. 600/1973, contestando l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l’accesso domiciliare e sostenendo che fosse fondata su una delazione anonima; 3) violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e omesso esame di fatto decisivo, contestando l’esistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le doglianze riguardavano un provvedimento cautelare precedente, privo di effetti sulla sentenza di merito, e comunque infondato perché, in presenza di cause connesse tra società e socio, era corretta la riunione dei giudizi ai sensi dell’art. 274 c.p.c., non la sospensione ex art. 295 c.p.c. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte ha ribadito che l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare richiede una motivazione sintetica e l’esistenza di gravi indizi valutati ex ante, e che nel caso concreto la CTR aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, la presenza di elementi probatori circostanziati; è stato inoltre escluso che la denuncia fosse anonima, trattandosi di esposto dettagliato di una ex dipendente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per commistione di censure eterogenee, per doppia conforme quanto al vizio motivazionale e perché la questione dell’accertamento induttivo era stata risolta con accertamento di fatto fondato sulla documentazione extracontabile e sulla complessiva inattendibilità della contabilità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche e riconducibili a uno dei motivi tipizzati; è inammissibile la commistione tra violazione di legge e vizio motivazionale nello stesso motivo in modo confuso e indifferenziato.
La sospensione necessaria non era applicabile; in presenza di cause connesse tra società e socio, il giudice poteva disporre la riunione dei processi pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario.
In caso di cause connesse pendenti davanti allo stesso giudice, la riunione dei processi è lo strumento corretto per evitare contrasti di giudicati.
L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l’accesso in locali ad uso esclusivamente abitativo richiede gravi indizi di violazione tributaria; la motivazione può essere sintetica, ma deve dar conto della base fattuale dell’apprezzamento.
La disciplina dell’accesso domiciliare prevista per le imposte dirette richiama quella dell’IVA e consente il controllo giudiziale sulla presenza dei presupposti dell’autorizzazione.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
L’accertamento induttivo è legittimo in presenza delle condizioni tassative previste dalla norma e può fondarsi su presunzioni supersemplici quando la contabilità sia complessivamente inattendibile.
I ricorsi e i controricorsi erano stati illustrati con memoria nel procedimento in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo violazioni di legge e vizi motivazionali senza una chiara sussunzione nelle categorie dell’art. 360 c.p.c.
- L’eventuale censura contro un provvedimento cautelare o istruttorio autonomo non può, di regola, incidere sulla successiva sentenza di merito, che ha autonomia decisoria rispetto a quel provvedimento.
- Quando vi sono cause connesse tra società e socio pendenti davanti allo stesso giudice, il rimedio corretto per evitare possibili contrasti di giudicati è la riunione dei processi, non la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
- L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso in un’abitazione ai fini fiscali ha natura valutativa e richiede una motivazione sintetica, purché emerga l’esistenza di gravi indizi di violazione tributaria apprezzati ex ante.
- In tema di accessi fiscali in locali esclusivamente abitativi, il giudice di merito può verificare l’esistenza dell’autorizzazione e dei presupposti richiesti, ma l’apprezzamento fattuale sulla gravità degli indizi è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- L’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 è legittimo quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile e l’Ufficio disponga di elementi extracontabili idonei a fondare una ricostruzione ragionevole del reddito, anche tramite presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
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