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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16650/2025 del 22/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento IVA e II.DD. relativo all'anno d'imposta 2009 notificato a una società operante nel settore della compravendita di spazi pubblicitari e organizzazione di eventi, nonché ai soci, per maggior reddito ricostruito dall'Ufficio in via induttiva dopo che la società non aveva depositato il bilancio 2009 e non aveva risposto al questionario inviato dall'Amministrazione finanziaria. La società sosteneva: 1) la nullità o irregolarità della notifica del questionario, perché eseguita presso la residenza del liquidatore e non presso la sede sociale; 2) l'erronea utilizzazione della mancata risposta al questionario per ritenere inutilizzabili i documenti prodotti; 3) l'illegittimità dell'accertamento induttivo, perché fondato su elementi privi di adeguata motivazione e su presunzioni contraddittorie, con arbitraria selezione di alcuni dati dichiarati e disconoscimento di altri costi; 4) l'omessa pronuncia sulla doglianza relativa alle modalità di rettifica dell'IVA e al principio di neutralità; 5) la richiesta di riduzione delle sanzioni per effetto della normativa sopravvenuta più favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio che la società ricorrente era stata cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione del ricorso per cassazione. In applicazione del principio secondo cui, nel processo tributario, l'estinzione della società determina successione dei soci nei rapporti processuali e sostanziali, la procura speciale per il ricorso di legittimità avrebbe dovuto essere rilasciata dai soci successori e non dall'ultimo liquidatore. Poiché i soci non avevano proposto ricorso e non era possibile integrare il contraddittorio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre compensato le spese di lite, trattandosi di rilievo officioso e di decisione processuale.

Norme richiamate

  • art. 138 c.p.c.

    richiamato nei motivi per contestare la notificazione del questionario; la Corte non entra nel merito della censura perché dichiara l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato nei motivi per contestare la notificazione del questionario; non vi è esame di merito.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato nei motivi per contestare la notificazione del questionario; non vi è esame di merito.

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato nei motivi per contestare la notificazione del questionario alla persona giuridica; non vi è esame di merito.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per censurare l'uso dei documenti ritenuti inutilizzabili per mancata risposta al questionario.

  • art. 52 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per censurare l'uso dei documenti ritenuti inutilizzabili per mancata risposta al questionario in materia IVA.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per contestare la legittimità dell'accertamento induttivo e la presunta assenza di adeguati elementi motivazionali.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per contestare l'accertamento induttivo in materia IVA.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova e la tenuta presuntiva dell'accertamento.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro di ricorso per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indicato come parametro di ricorso per il motivo di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • d.lgs. n. 158 del 24/09/2015

    invocato per ottenere la riduzione delle sanzioni in base alla disciplina più favorevole sopravvenuta.

  • d.lgs. n. 471 del 08/12/1997

    richiamato nella doglianza sulle sanzioni, come modificato dal d.lgs. n. 158/2015.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997

    richiamato quale disposizione oggetto di modifica da parte del d.lgs. n. 158/2015.

  • art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997

    richiamato quale disposizione oggetto di modifica da parte del d.lgs. n. 158/2015.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997

    richiamato quale disposizione oggetto di modifica da parte del d.lgs. n. 158/2015.

  • art. 110 c.p.c.

    la Corte afferma che, in caso di estinzione della società, i soci subentrano nella legittimazione processuale dell'ente.

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato per affermare che l'estinzione della società in pendenza di giudizio determina l'interruzione del processo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per l'atto dovuto in tema di contributo unificato, senza incidere sull'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese prima della proposizione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso se questo è stato sottoscritto dal solo liquidatore e non dai soci succeduti alla società estinta.
  • L'estinzione della società comporta successione dei soci nei rapporti processuali e sostanziali, con subentro nella legittimazione processuale ex art. 110 c.p.c.; il liquidatore della società estinta non conserva legittimazione a proporre il ricorso per cassazione.
  • La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata dai soggetti che hanno assunto la legittimazione processuale per successione; la procura conferita dall'ultimo liquidatore della società estinta non sana il difetto di legittimazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per ragioni processuali rilevate d'ufficio, la Corte può compensare le spese di lite.
  • In presenza di estinzione della società avvenuta prima dell'instaurazione del giudizio di legittimità, non è possibile integrare il contraddittorio nei confronti dei soci se costoro non hanno proposto l'impugnazione nei gradi di merito e non risultano ricorrenti in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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