Cassazione Civile, Ordinanza n. 16655/2025 del 22/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un consorzio impugnava in Cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado, confermando la ripresa a tassazione per l’anno d’imposta 2014 di maggiori imposte dirette, Irap e IVA. La pretesa fiscale derivava da un pvc redatto all’esito di un controllo, nel quale erano stati contestati costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza, con corrispondente IVA non detraibile, oltre a omessa documentazione e registrazione di operazioni imponibili. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunciava la violazione dell’art. 109 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la sentenza avesse erroneamente fondato la non deducibilità dei costi su una valutazione di non congruità/antieconomicità, senza applicare correttamente il giudizio qualitativo di inerenza richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente lamentava inoltre che l’antieconomicità fosse stata valorizzata in modo improprio e che fosse stato commesso un errore numerico sull’ammontare del costo ripreso a tassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse in parte inammissibile e in parte infondata perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata primariamente sulla mancanza di prova dell’esistenza stessa dei costi e quindi sulla loro non quantificabilità, prima ancora che sul tema dell’inerenza o dell’antieconomicità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la deducibilità dei costi richiede l’inerenza all’attività d’impresa, intesa in senso qualitativo, e che la prova dell’esistenza, natura e destinazione del costo grava sul contribuente. Ha inoltre osservato che l’antieconomicità può costituire un indice sintomatico del difetto di inerenza, ma nel caso concreto il giudice di merito aveva fondato la decisione soprattutto sull’insufficienza e genericità della documentazione prodotta e sull’inverosimiglianza dei costi dedotti. Il preteso errore numerico è stato ritenuto irrilevante, perché non incideva sulla ragione decisiva della sentenza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata evocata come norma di legittimità per denunciare la violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta non decisiva perché non colpiva la ratio della sentenza impugnata.
La Corte ribadisce che la deducibilità dei costi richiede l’inerenza all’attività esercitata e che tale requisito va inteso in senso qualitativo, con esclusione dei costi estranei all’impresa.
La memoria del ricorrente è stata depositata nel procedimento camerale previsto dalla norma.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina sulle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, la deducibilità dei costi presuppone che essi siano inerenti all’attività d’impresa; l’inerenza va valutata in senso qualitativo, verificando il collegamento del costo con l’esercizio dell’impresa e non una generica utilità economica.
- La prova dell’esistenza, natura, giustificazione e destinazione del costo grava sul contribuente quando l’Amministrazione ne contesti la deducibilità.
- L’antieconomicità del costo può costituire un indice sintomatico del difetto di inerenza, ma non sostituisce il necessario accertamento probatorio circa l’esistenza e la riferibilità del costo all’attività imprenditoriale.
- In sede di legittimità è inammissibile o comunque non decisiva la censura che non colpisca la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- Un eventuale errore numerico sull’ammontare del recupero a tassazione è irrilevante se la decisione di merito si fonda su una diversa e autonoma ragione decisiva, quale la mancanza di prova del costo.
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