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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16653/2025 del 22/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IIDD e IVA, oltre a interessi e sanzioni, relativo al periodo d'imposta 2006, emesso nei confronti di una società operante nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di cuoio e pelli. A seguito di verifica fiscale e processo verbale di constatazione, l'Ufficio aveva contestato, da un lato, costi ritenuti indeducibili per violazione dei principi di competenza e inerenza ex art. 109 d.P.R. 917/1986 e, dall'altro, ricavi non dichiarati ricostruiti induttivamente ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973. In appello la società aveva ottenuto una decisione favorevole sul punto dei maggiori ricavi, perché la CTR aveva ritenuto illegittima la ricostruzione induttiva pura e applicabile invece il regime dell'art. 39, comma 2, con necessità di presunzioni gravi, precise e concordanti; restava confermato il recupero dei costi indebitamente dedotti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il secondo ha dedotto, in sostanza, la violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per vizi di motivazione dell'avviso di accertamento; con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell'art. 35, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse apoditticamente escluso i presupposti dell'accertamento induttivo puro senza adeguata spiegazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, perché la motivazione dell'avviso di accertamento non era stata riportata nel ricorso e non bastava il rinvio agli atti presupposti. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello solo apparente in relazione al capo che escludeva l'accertamento induttivo puro: la CTR si era limitata a una formula assertiva, priva di un percorso argomentativo idoneo a rendere percepibile il fondamento della decisione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame del profilo accolto, degli altri motivi rimasti assorbiti e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    Richiamato quale base per la contestazione di costi ritenuti indeducibili per violazione dei principi di competenza e inerenza.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    Norma evocata per la ricostruzione dei maggiori ricavi; la Corte richiama il tema dell'accertamento induttivo e della motivazione richiesta al giudice di merito nel valutarne i presupposti.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel motivo dichiarato inammissibile, quale parametro della motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso che denuncia violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Base della censura di nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione di norme processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per ribadire il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione, ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 99 c.p.c.

    Evocato nel motivo accolto come norma processuale asseritamente violata dalla sentenza d'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato nel motivo accolto come norma processuale asseritamente violata dalla sentenza d'appello.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Evocato nel motivo accolto in relazione all'obbligo di decisione e motivazione del giudice tributario.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in chiave di minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando, pur esistendo materialmente, non consente di percepire il fondamento della decisione perché si risolve in affermazioni apodittiche o in argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere comprensibile il ragionamento del giudice.
  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: sono denunciabili solo anomalie radicali della motivazione, non il mero difetto di sufficienza o di persuasività.
  • La censura di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento deve essere specifica e autosufficiente: se il ricorso non riproduce la motivazione dell'atto impugnato, il richiamo ad atti presupposti non basta a colmare la lacuna.
  • Quando il giudice tributario esclude l'applicabilità di un accertamento induttivo deve spiegare in modo puntuale le ragioni della decisione; una formula generica sulla mancanza dei presupposti non è sufficiente a sorreggere il capo deciso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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