Cassazione Civile, Ordinanza n. 16651/2025 del 22/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente titolare di impresa individuale attiva nel settore delle pulizie, per imposte dirette, IVA, interessi e sanzioni relativi all'anno d'imposta 2008. L'Ufficio aveva proceduto a un accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973, in ragione della mancata compilazione del questionario inviato al contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR del Lazio aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 39, comma 2, lett. d-bis, e all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'accertamento induttivo puro sarebbe stato fondato su presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza; 2) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 75 T.U.I.R., affermando che nella specie avrebbe dovuto applicarsi un accertamento analitico-induttivo e non induttivo puro; 3) violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al reverse charge, tema che il ricorrente assumeva non essere oggetto del contendere ma richiamato solo per descrivere l'attività svolta. La Corte ha ritenuto i primi due motivi congiuntamente inammissibili e infondati, perché cumulavano in modo incompatibile censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, facevano riferimento a formule motivazionali non più vigenti dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., erano aspecifici e miravano sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile: la parte, da un lato, lo formulava ancora nei termini del vecchio vizio motivazionale; dall'altro, quanto alla violazione di legge, contestava in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta, censurabile solo come vizio di motivazione e non come errore di sussunzione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di accertamento dei redditi, l'inattendibilità complessiva delle scritture può giustificare sia l'accertamento analitico-induttivo sia quello induttivo puro; quest'ultimo si fonda su presunzioni anche supersemplici nei casi tassativi previsti dalla legge, e la relativa scelta dell'Ufficio, quando la contabilità sia complessivamente inattendibile, non richiede una specifica motivazione ulteriore purché la ricostruzione avvenga secondo ragionevolezza e capacità contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibili i motivi che cumolavano in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale, che facevano riferimento a un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non più vigente nella formulazione invocata, e che erano privi di specificità perché non confrontavano adeguatamente la qualificazione operata dalla CTR né riproducevano l'avviso di accertamento. Ha inoltre affermato che la critica mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 4.300, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento induttivo puro in presenza delle condizioni tassative previste dalla norma, anche fondandosi su presunzioni supersemplici e prescindendo, in tutto o in parte, dalle scritture contabili.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulle richieste istruttorie dell'Ufficio, ma la Corte non ne accoglie la prospettazione.
invocato dal ricorrente per sostenere che sarebbe stato necessario un accertamento analitico-induttivo; la Corte non aderisce alla censura.
il motivo per violazione di legge richiede una vera e propria erronea ricognizione della fattispecie astratta regolata dalla norma, non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è deducibile solo come omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione, non più come omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
il motivo di ricorso deve essere specifico e riferibile alla decisione impugnata; la formulazione confusa e non riconducibile a un vizio tipico integra inammissibilità.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012
ha modificato il testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e si applica alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012 in poi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere formulate in modo tecnico, specifico e riconducibile a uno dei motivi tassativi di ricorso; è inammissibile il motivo che cumuli in modo indistinto violazione di legge e vizio motivazionale.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentito dedurre il vizio motivazionale nei termini di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, dovendosi indicare un omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Non può essere prospettata come violazione di legge la contestazione della sola ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito; tale censura, se ammissibile, attiene al vizio motivazionale e non alla falsa applicazione della norma.
- In tema di accertamento dei redditi, l'inattendibilità complessiva della contabilità può legittimare sia l'accertamento analitico-induttivo sia quello induttivo puro; quest'ultimo può fondarsi, nei casi previsti, anche su presunzioni non assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa lettura delle prove, poiché la Corte di cassazione controlla soltanto la legalità e la logicità della decisione impugnata.
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