Cassazione Civile, Ordinanza n. 17474/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria a una domanda di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2000, formulata dalla società cessionaria del credito acquisito dal fallimento di una società terza. La società chiedeva il rimborso del credito e il pagamento degli interessi, anche anatocistici. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo che, ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988, non fosse consentita la cessione parziale del credito IVA. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione di legge, sostenendo che la norma richiamata non imponeva affatto che la cessione del credito IVA dovesse riguardare l'intero credito e che, quindi, era legittima anche una cessione solo parziale con conseguente legittimazione al rimborso in capo al cessionario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata ritenendo errata l'affermazione secondo cui il credito IVA sarebbe cedibile solo integralmente. La Corte ha affermato che dall'art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988 non si ricava alcun divieto di cessione parziale del credito IVA e che le limitazioni previste in materia di imposte dirette non sono estensibili alla diversa disciplina dell'IVA. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della società. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge da parte della sentenza di merito.
art. 5, comma 4-ter, d.l. 14 marzo 1988, n. 70
"Agli effetti dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito"
la norma presuppone e implicitamente riconosce la cedibilità del credito IVA; tutela l'Amministrazione consentendole di ripetere le somme anche dal cessionario, ma non introduce un divieto di cessione parziale.
art. 12-sexies, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34
richiamato come successivo intervento normativo che ha esteso il riferimento anche al credito chiesto a rimborso in sede di liquidazione trimestrale, confermando il regime di cedibilità del credito IVA.
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale disposizione di sistema in tema di rimborsi IVA e garanzie del cessionario.
art. 43-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato per il confronto con la disciplina delle imposte dirette e delle cessioni dei crediti d'imposta.
art. 43-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato per il confronto con la disciplina delle imposte dirette e delle cessioni dei crediti d'imposta.
considerato applicabile solo alla materia delle imposte dirette; prevede la cessione dell'intero ammontare del credito chiesto a rimborso, ma non è estensibile all'IVA.
richiamato come norma derogatoria in materia di imposte dirette che consente, in ipotesi specifiche, la cessione anche parziale di eccedenze d'imposta.
art. 3 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per descrivere la base imponibile delle imposte dirette delle persone fisiche.
art. 7 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per indicare il periodo d'imposta annuale nelle imposte dirette.
art. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per la determinazione del reddito complessivo netto delle società ai fini delle imposte dirette.
art. 76 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per il riferimento all'esercizio o periodo di gestione nelle imposte dirette.
art. 13 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per evidenziare che l'IVA si fonda su singole operazioni imponibili e non su un'unica base imponibile annuale come le imposte dirette.
art. 27 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per la disciplina dei versamenti IVA mediante liquidazioni e versamenti mensili.
Massime di principio
- In materia di IVA, la disciplina della cessione del credito risultante dalla dichiarazione non comporta, in mancanza di un'espressa previsione, un obbligo di cessione per l'intero importo: la cessione può essere anche parziale.
- Le limitazioni alla cedibilità previste per crediti d'imposta in altri settori, in particolare nelle imposte dirette, non sono estensibili analogicamente al credito IVA quando il legislatore non le abbia espressamente richiamate.
- La norma che consente all'Ufficio IVA di ripetere dal cessionario le somme rimborsate tutela l'interesse erariale, ma presuppone la validità della cessione del credito e non la condiziona alla cessione integrale.
- Nel confronto tra regimi tributari diversi, la struttura dell'imposta rileva nella ricostruzione della disciplina della cessione del credito: per l'IVA, la riferibilità a singole operazioni e liquidazioni esclude di per sé un principio generale di indivisibilità del credito.
- Quando la questione è soltanto di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito accogliendo la domanda originaria.
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