Cassazione Civile, Ordinanza n. 38298/2021 del 03/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 con cui l'Ufficio aveva ritenuto non corretta l'esclusione dell'applicazione degli studi di settore, assumendo che la contribuente si trovasse in condizioni di non normale attività perché svolgeva lavoro subordinato come docente e svolgeva anche attività libero-professionale di architetto. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto ritenendo assorbente la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. In appello l'Ufficio aveva prodotto solo in udienza copia dell'avviso di ricevimento dell'invito a comparire. In cassazione la contribuente deduceva, con quattro motivi, la nullità della notifica dell'atto di appello; l'irritualità e tardività della produzione in appello della prova dell'invito al contraddittorio; la nullità dell'avviso di ricevimento relativo all'invito per genericità/assenza di indirizzo e la conseguente mancata ricezione dell'invito; infine, la violazione delle norme sugli studi di settore e del giusto procedimento per avere il giudice di merito svalutato le difese della contribuente senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della contribuente. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla notifica dell'appello, ma fondati il secondo e il terzo motivo: la prova dell'invito al contraddittorio era stata prodotta tardivamente e in modo irrituale in udienza di appello, e dagli atti risultava comunque che l'invito non era pervenuto alla contribuente, essendo rimasto in giacenza presso l'ufficio postale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non residuando ulteriori accertamenti di fatto, ha definito il giudizio nel merito accogliendo il ricorso originario contro l'avviso di accertamento. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Vengono richiamati i diversi vizi denunciabili in cassazione; per il n. 5, la Corte ribadisce che, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il controllo motivazionale è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo anomalie motivazionali radicali.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità della notifica dell'appello.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità della notifica dell'appello.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità della notifica dell'appello.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della notifica e del vizio processuale.
art. 31, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per contestare la produzione in udienza della prova dell'invito al contraddittorio.
La Corte richiama il rinvio alle norme del giudizio di primo grado e la conseguente applicazione del termine per la produzione documentale.
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
fino a venti giorni liberi prima dell'udienza
La produzione di nuovi documenti in appello è consentita, ma entro questo termine, da considerarsi perentorio e a pena di decadenza.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per le formalità della produzione documentale nel processo tributario.
Consente la produzione di nuovi documenti anche in appello, ma nei limiti temporali previsti dal processo tributario.
art. 10 L. n. 146/1988
Richiamato quale base normativa del contraddittorio preventivo negli accertamenti fondati su studi di settore.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in relazione all'accertamento induttivo e agli studi di settore.
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
Richiamato quale norma relativa agli accertamenti basati su studi di settore.
art. 4 e seguenti L. n. 890/1982
Richiamati dalla ricorrente sulla ritualità della notificazione a mezzo posta dell'invito al contraddittorio.
Richiamato in relazione alle garanzie procedimentali del contribuente.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012
La Corte lo richiama per affermare l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è consentita, ma deve avvenire entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza; la produzione documentale effettuata direttamente in udienza è tardiva e inammissibile.
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore il contraddittorio endoprocedimentale costituisce garanzia necessaria: se l'invito non risulta ritualmente comunicato al contribuente, l'accertamento è illegittimo.
- La prova della rituale instaurazione del contraddittorio non può essere surrogata da documenti formati o prodotti tardivamente in giudizio quando tali documenti non risultino tempestivamente acquisiti al processo.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, è denunciabile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale radicale; non è consentito un riesame del merito o della sufficienza della motivazione.
- Quando dagli atti non emergono ulteriori questioni di fatto da accertare, la Corte di cassazione, una volta cassata la decisione impugnata, può definire direttamente il merito senza rinvio.
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