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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10225/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2010 nei confronti di una società in accomandita semplice operante nel settore dei gioielli, recuperando a tassazione ai fini IRAP e IVA la quota di ammortamento di beni strumentali portata in deduzione. La rettifica derivava da una verifica della Guardia di Finanza, secondo cui la società si sarebbe avvalsa di fatture emesse da una società terza per operazioni ritenute inesistenti relative a macchinari e attrezzature per la lavorazione dell'oro. La società e i soci avevano impugnato l'atto davanti al giudice tributario deducendo difetto di motivazione, decadenza dell'Ufficio, violazione dello statuto del contribuente e infondatezza della pretesa. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti, annullando l'avviso, ritenendo non necessaria la sospensione del giudizio per la pendenza di altra controversia sull'anno 2005, considerando integro il contraddittorio, valorizzando il proscioglimento per prescrizione del legale rappresentante nel parallelo procedimento penale e affermando che non fosse stata dimostrata la fittizietà dell'interposizione della società terza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla sospensione del processo e sui limiti della decisione nel giudizio tributario, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto sospendere o comunque non esaminare il merito per la pendenza del diverso giudizio relativo al 2005; (2) violazione dell'art. 157 c.p. per non avere dato rilievo al proscioglimento per prescrizione; (3) violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento, assumendo che la CTR avesse annullato l'atto per carenze motivazionali; (4) violazione delle norme fiscali e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso l'inesistenza dell'operazione nonostante l'Ufficio avesse evidenziato l'uso di bonifici e la mancanza di prova della restituzione delle somme; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia su alcune difese dell'Ufficio, tra cui la congruità dell'importo fatturato, l'effettiva fornitura di beni e manodopera e l'assenza di procedimento penale per art. 640-bis c.p.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi e il quinto, ma ha accolto il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha ritenuto corretto il mancato uso della sospensione necessaria, poiché il giudizio sull'anno 2005 era già definito e, al più, poteva venire in rilievo la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c.; ha inoltre escluso che la CTR avesse esorbitato dai limiti del giudizio, essendosi pronunciata solo sull'atto impugnato. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla motivazione dell'avviso e al proscioglimento penale, perché non coglievano la ratio decidendi, dato che la CTR aveva deciso nel merito sull'effettività delle operazioni. Ha invece cassato la sentenza perché il giudice di merito non aveva compiuto i necessari accertamenti in tema di operazioni inesistenti, confondendo profili di inesistenza soggettiva e oggettiva e attribuendo rilievo decisivo a bonifici e ad acquisti effettivi, senza verificare se la società interposta fosse mera cartiera e se vi fosse sovrafatturazione, con conseguente necessità di distinguere tra costi effettivi e costi fittizi ai fini IVA e imposte dirette.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la causa asseritamente pregiudicante è già stata definita con sentenza non passata in giudicato, non opera la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ma può al più rilevare la sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c.; la mancata adozione di quest'ultima non integra violazione di legge censurabile come omissione dell'obbligo di sospensione.
  • Il giudice tributario può decidere nel merito sull'atto impugnato anche se la stessa questione di fatto o di diritto pende in altra controversia tra le parti, purché si pronunci solo sull'avviso oggetto del giudizio e non sui vizi propri di altri atti o giudizi diversi.
  • In materia di operazioni fatturate, la fattura regolare costituisce titolo idoneo a fondare la deducibilità del costo e la detraibilità IVA fino a quando l'Ufficio non fornisca elementi idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza dell'operazione.
  • La prova dell'effettività di un'operazione contestata come inesistente non può essere desunta, da sola, dalla fattura, dalla regolarità contabile o dall'uso di mezzi di pagamento tracciabili, perché tali elementi possono essere compatibili con operazioni fittizie.
  • Occorre distinguere tra operazioni oggettivamente inesistenti, soggettivamente inesistenti e sovrafatturazione: la sovrafatturazione integra una forma di inesistenza oggettiva parziale; nelle operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini delle imposte dirette, i costi restano in linea di principio deducibili se effettivi e inerenti, salvo i limiti normativi sui costi da reato.
  • Quando l'Amministrazione contesta una frode articolata con interposizione di una società cartiera e sovrafatturazione, il giudice deve accertare separatamente se vi sia stata interposizione fittizia, quale sia stata la reale catena dell'operazione e quale parte del corrispettivo/costo sia effettiva e quale invece fittizia, ai fini della corretta ripresa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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