Sentenza del 23/12/2022 n. 37757 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI 2014 per: (i) nullità dell'atto per mancanza di potere dirigenziale della sottoscrittrice (Dott.ssa B.B. assunta senza concorso); (ii) mancata indicazione di dati catastali, tariffe, durata del possesso e mancanza dell'avviso bonario; (iii) eccessività della tariffa applicata agli alberghi rispetto alle abitazioni (rapporto circa 7:1); rilievi procedurali relativi alla sottoscrizione e alla mancata allegazione di atti comunali richiamati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (1) la designazione del 'funzionario responsabile' ai sensi della L. n.147/2013 (art.1, comma 692) legittima la sottoscrizione degli avvisi anche se il soggetto non riveste la qualifica di dirigente o non è stato assunto mediante concorso; questioni relative al rapporto di lavoro interno non incidono sulla validità della manifestazione di volontà dell'ente impositore; (2) l'avviso di pagamento è ricorribile ma non soggetto, nella sua funzione riscuotiva, agli stessi obblighi motivazionali degli atti impositivi formali; l'avviso impugnato conteneva elementi identificativi ritenuti sufficienti (indirizzo, mq, categoria, n. occupanti, tariffa base, importo); (3) non era necessario allegare le delibere o il regolamento comunale richiamati perché atti a contenuto normativo si presumono pubblicati e noti; (4) la differenziazione tariffaria tra alberghi e abitazioni è stata ritenuta legittima alla luce della maggior capacità produttiva di rifiuti delle strutture ricettive e del rapporto tra tariffe e costi del servizio. Non è stata pronunciata condanna sulle spese processuali.
Norme richiamate
Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso
Consente al Comune di delegare un funzionario responsabile che può legittimamente sottoscrivere avvisi di pagamento TARI; la qualifica dirigenziale formale non è requisito di validità dell'atto impositivo sottoscritto dal funzionario designato
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 68-69
Norme storiche sul regime delle tariffe per i rifiuti: richiamate per definire criteri di classificazione e di rapporto tra tariffe e costi; le differenze tariffarie devono essere valutate rispetto ai costi del servizio e alla classificazione economica delle utenze
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (Decreto Ronchi)
Citato nel quadro evolutivo della disciplina sui rifiuti che ha portato alla TIA e poi alla TARI; conferma che le modalità di determinazione tariffaria si fondano su principi tecnici di capacità produttiva dei rifiuti
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238
Riferimento al codice dell'ambiente e alla disciplina alternativa introdotta nel tempo per i servizi di gestione rifiuti; usato per collocare la TARI nel quadro normativo
Regole tecniche richiamate dalla normativa IUC/TARI per la determinazione della tariffa; usato dalla Corte per richiamare i criteri di calcolo
Legge n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente)
Stabilisce criteri sull'allegazione degli atti e presunzione di conoscibilità di atti normativi; la Corte ha ritenuto che delibere/regolamenti non debbano necessariamente essere allegati all'avviso perché presumibilmente pubblicati
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Riferimento alla categoria degli atti impugnabili; la Corte ha confermato che gli avvisi di pagamento possono essere ricorribili pur non coincidendo con gli atti tipici elencati dall'art.19
Richiamata in relazione ai principi di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha modulato l'obbligo motivazionale in relazione alla natura riscuotiva dell'avviso di pagamento
Costituzione, art. 24
Richiamato in connessione al diritto di difesa e all'accesso alla giustizia; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non fosse pregiudicato dall'avviso impugnato che conteneva elementi essenziali
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale sui contributi unificati richiamata nella parte dispositiva relativa all'eventuale pagamento di ulteriore importo da parte della ricorrente
Massime di principio
- La sottoscrizione di un avviso di pagamento da parte di un 'funzionario responsabile' designato è valida anche se il soggetto non possiede formalmente la qualifica di dirigente; le irregolarità del rapporto di lavoro interno non invalidano automaticamente l'atto tributario.
- Gli avvisi di pagamento (nella loro funzione riscuotiva) non richiedono la stessa estesa motivazione degli atti impositivi; sono tuttavia ricorribili e devono contenere elementi sufficienti a identificare la pretesa (es. luogo, superficie, categoria, occupanti, tariffa e importo).
- Le delibere e i regolamenti comunali richiamati non devono necessariamente essere allegati all'avviso quando si tratta di atti a contenuto normativo che si presumono pubblicati e conoscibili; l'assenza di tali allegazioni non è di per sé sufficiente a dichiarare nullo l'avviso.
- La differenziazione tariffaria per categorie (es. alberghi vs. abitazioni) è legittima se fondata su criteri tecnici e sulla relazione con i costi del servizio; la discrezionalità tecnica del Comune in materia è ampia ma valutabile in giudizio rispetto al criterio della ragionevolezza e del rapporto con i costi.
- La mancata notifica o allegazione dell'avviso bonario non rende automaticamente illegittimo l'avviso di pagamento se l'atto impugnato contiene comunque dati essenziali che consentono al contribuente di comprendere la pretesa e far valere la propria difesa.
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