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Sentenza

Sentenza del 23/12/2022 n. 5221 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il rimborso di un credito IVA di €9.456,00 indicato nella dichiarazione IVA dell'anno 2007 della società poi sciolta. Nella dichiarazione l'importo era riportato nel quadro RX, rigo RXI, come credito, ma nella casella non era stata spuntata la richiesta di rimborso e la somma era stata inserita nella casella "credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione". La società non ha potuto utilizzare il credito per compensazione e il 17/10/2016 è stata presentata istanza di rimborso. L'Agenzia ha negato il rimborso ritenendo la domanda decorsa/prescritta ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 (termine biennale di decadenza per impugnazione/azioni?), mentre il ricorrente sosteneva che l'indicazione del credito in dichiarazione facesse decorrere il termine di prescrizione decennale (orientamento della Cassazione, cit. n. 26371/2019), rendendo tempestiva l'istanza del 2016.

La decisione

In primo grado (CTP) il ricorso era stato accolto: la Commissione ritenne che l'indicazione del credito in quadro RX costituisse una manifestazione di volontà sufficiente a far decorrere il termine di prescrizione decennale, quindi l'istanza del 17/10/2016 era tempestiva e il diniego illegittimo. L'Agenzia ha proposto appello e la Commissione d'appello ha accolto l'appello: ha ritenuto che nella dichiarazione la volontà espressa era di utilizzare il credito in compensazione e non di chiederne il rimborso, sicché non era configurabile la manifestazione di richiesta di rimborso idonea a far decorrere il termine prescrizionale decennale. Ne consegue che la richiesta tardiva del 2016 non era ammissibile per essere intervenuta oltre i termini decadenziali; pertanto l'appello dell'Agenzia è stato accolto e la sentenza di primo grado revocata. Le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 21 (termine di decadenza/biennale per impugnazioni/azioni?)

    L'Agenzia ha invocato il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21 per ritenere inammissibile la richiesta di rimborso presentata oltre i termini; la Commissione d'appello ha condiviso l'applicazione della decadenza quando non risulti una manifestazione di volontà di richiedere il rimborso nella dichiarazione.

  • Orientamento giurisprudenziale (Cass. sez. 5, 17 ottobre 2019, n. 26371)

    Cass. sez. 5, 17/10/2019, n. 26371

    Secondo tale orientamento, l'esposizione del credito d'imposta nella dichiarazione, anche in assenza di una specifica richiesta di rimborso, può costituire manifestazione di volontà idonea a far decorrere il termine prescrizionale decennale. La CTP aveva applicato questo principio, ma la Commissione d'appello ha ritenuto che nel caso concreto l'indicazione fosse per la compensazione e non sufficiente a far decorrere il termine decennale.

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente tra prescrizione (termine ordinario decennale) e decadenza (termini perentori previsti dalla legge: es. art. 21 d.lgs. 546/1992); se la legge stabilisce un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, quel termine prevale se il diritto non è stato validamente esercitato entro di esso.
  • L'esposizione di un credito IVA nella dichiarazione può, a seconda della modalità di compilazione, essere interpretata in due modi: a) se il contribuente utilizza la specifica casella/domanda per il rimborso (e/o presenta il modello/istanza richiesto), il fatto può essere considerato manifestazione di volontà tale da far decorrere il termine prescrizionale decennale; b) se l'importo è indicato come "credito da utilizzare in compensazione" senza altra documentazione/istanza, l'amministrazione può considerarlo manifestazione di volontà a compensare e non di voler ottenere il rimborso, sicché per il rimborso vale la disciplina della decadenza.
  • Per evitare il rischio di decadenza è importante: compilare correttamente la dichiarazione indicando espressamente la richiesta di rimborso; presentare la specifica istanza/Modulo VR o altro documento previsto; conservare atti con data certa (inventari di liquidazione, piano di riparto, procura con data certa) che dimostrino la volontà di ottenere il rimborso prima della scadenza dei termini.
  • La prova dell'effettiva volontà di ottenere il rimborso grava sul contribuente: dichiarazioni ambigue o indicate per compensazione possono non essere ritenute sufficienti dall'Amministrazione o dal giudice d'appello.
  • Se la società cessa l'attività è particolarmente importante esercitare i diritti (rimborso/recupero crediti) tempestivamente e con documentazione idonea, perché la cessazione non elimina i termini di decadenza e rende più difficoltosa la prova della volontà originaria.

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