Sentenza del 23/12/2022 n. 265 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione (in particolare Cass. n. 15712/2020) la Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio, ha accolto l'appello di xxxxx S.p.A., ha riformato la sentenza di primo grado e ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati. Le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, sono compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento n. 90/2008 relativo al periodo 1/1/2003 - 8/5/2008 per Euro 173.721,71 a titolo di accisa sull'energia elettrica, addizionale, indennità di mora e interessi. L'Ufficio contestava che la società avesse, tramite contratti di "locazione e servizi" (service), ceduto parte dell'energia elettrica a 13 imprese terze nel medesimo complesso industriale, comportando la perdita dell'agevolazione (esenzione/aliquota ridotta) per i relativi consumi e la conseguente ripresa a tassazione di quantità di energia e degli importi indicati.
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 52, co. 3, lett. f)
Riferimento alla disciplina dell'esenzione/aliquota agevolata per opifici industriali con consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh; la Corte ne usa i criteri per valutare se il fornitore e il relativo punto di prelievo possa beneficiare dell'esenzione.
Sentenza Cassazione n. 15712/2020
Principio centrale: il rapporto tributario in materia di accise si instaura tra il fornitore dell'energia (soggetto passivo) e lo Stato; ciò che rileva è il rapporto tra fornitore e consumatore al punto di prelievo. Le cessioni intermedie che non comportano la condizione di esigibilità dell'imposta restano rilevanti soltanto privatisticamente.
Cass. 1 febbraio 2019, n. 3050
Cass. 1 febbraio 2019 n. 3050
Conferma il criterio per cui il rapporto tributario in materia di accise riguarda il fornitore e lo Stato; il rapporto contrattuale tra fornitore e consumatore è distinto dal profilo tributario.
Cass. Civile Sez. 5 n. 10684 del 5 giugno 2020
Cass. Sez. 5 n. 10684/2020
Precisa che il soggetto passivo che ha realizzato il fatto generatore dell'imposta è tenuto al pagamento dell'accisa all'atto della fatturazione al consumatore finale o quando si accerti la mancanza delle condizioni per beneficiare di aliquota ridotta o esenzione; le cessioni intermedie, prive di esigibilità, hanno natura privatistica.
Massime di principio
- Il soggetto passivo dell'accisa è, di regola, il fornitore/producentedell'energia: l'obbligo tributario si realizza al momento della fatturazione al consumatore finale o dell'immissione in consumo, non già in ogni trasferimento interno privo di esigibilità fiscale.
- Le cessioni interne o le prestazioni di "service" realizzate nell'ambito dello stesso punto di prelievo sono, se non determinano l'esigibilità dell'imposta, rilevanti sul piano privatistico e non configurano automaticamente una nuova fattispecie imponibile ai fini delle accise.
- Per perdere agevolazioni (esenzione o aliquota ridotta) occorre che dalle relazioni documentali e misurazioni emerga chiaramente che si è realizzata una nuova immissione in consumo o una vendita soggetta ad accisa; l'Amministrazione deve quindi provare che il comportamento abbia realizzato la condizione di esigibilità dell'imposta.
- In presenza di un unico contatore/punto di prelievo che serve più operatori, è essenziale valutare la natura del rapporto contrattuale e la titolarità fiscale: la semplice presenza di contratti di servizio o di locazione non implica automaticamente un'attività di vendita soggetta ad accisa.
- In materie con giurisprudenza oscillante, i giudici possono compensare le spese processuali quando la questione presenta dubbi interpretativi rilevanti e mutamenti di orientamento dottrinario o giurisprudenziale.
- Prassi consigliata per situazioni analoghe: documentare rigorosamente il flusso e l'allocazione dei consumi, valutare l'adozione di contatori distinti o di specifiche clausole contrattuali e verificare l'autorizzazione alla vendita di energia nel caso di cessioni a terzi, per ridurre il rischio di contestazioni fiscali.
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