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Sentenza

Sentenza del 23/12/2022 n. 945 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Giudicato -impugnazione della cartella e del ruolo nei confronti dell'Agenzia delleEntrate e dell'Agenzia delle Entrate riscossione - appello proposto da un soloconvenuto - inapplicabilità dell'art. 81 c.p.c. - assenza di litisconsorzionecessario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento (Euro 63.509,91) derivante da riassunzione del giudizio di successione n.46/2000. La contribuente ha dedotto vizi formali della cartella/ruolo (mancata sottoscrizione, mancata indicazione del responsabile del procedimento, difetto di sottoscrizione del ruolo) e carenza di motivazione con impossibilità di verificare i conteggi; ha inoltre sostenuto l'assenza di titolo esecutivo alla luce della precedente cassazione con rinvio della sentenza di merito e della riassunzione del giudizio.

La decisione

La CTR ha dichiarato inammissibili le eccezioni dell'Agenzia relative alla pretesa estensione del giudicato per effetto della mancata impugnazione da parte dell'Agenzia della Riscossione (art. 81 c.p.c. e art. 111 c.p.c.), ritenendo non configurabile litisconsorzio necessario e non applicabile la sostituzione processuale. Sulle questioni di merito: ha ritenuto infondata l'eccezione sulla invalidità del ruolo per omessa sottoscrizione (nessuna sanzione prevista; presunzione di riferibilità dell'atto, onere probatorio del contribuente), ha invece accolto l'eccezione di insufficiente motivazione della cartella poiché mancava la possibilità di verificare i conteggi e la loro origine. Pur affermando che l'Agenzia poteva iscrivere a ruolo il terzo previsto dall'art. 15 DPR 602/1973 ai sensi dell'art. 68 co.1 c‑bis D.lgs. 546/1992 nella ipotesi di riassunzione, la cartella non conteneva i necessari elementi di calcolo. Conseguenza: appello dell'Agenzia delle Entrate respinto; confermata la sentenza di primo grado con motivazione diversa; spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 68, comma 1 c-bis

    "per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado"

    La norma è applicabile alla riassunzione del giudizio: consente l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto nella pendenza del primo grado (e, secondo la disciplina fiscale, per un terzo dell'ammontare ai sensi dell'art.15 DPR 602/1973).

  • D.P.R. n. 602/1973 art. 15

    "per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati"

    In caso di riscossione frazionata nella pendenza del giudizio di primo grado si può iscrivere a ruolo un terzo degli importi corrispondenti agli imponibili accertati.

  • D.P.R. n. 602/1973 art. 12

    L'omessa sottoscrizione del ruolo non comporta di per sé la nullità; manca una sanzione automatica e opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo emanante, salvo prova contraria specifica del contribuente.

  • Codice di procedura civile artt. 81, 110, 111

    Le norme sulla sostituzione o sulla successione nel processo non sono applicabili quando non sussiste successione o trasferimento del diritto controverso; il passaggio in giudicato nei confronti di un convenuto non si estende automaticamente agli altri co-convenuti se non sussiste litisconsorzio necessario.

  • Legge n. 241/1990 art. 23 e Legge n. 212/2000 art. 7

    La cartella (atto impositivo/esecutivo) deve contenere sufficienti indicazioni e motivazione tali da consentire al destinatario di comprendere la pretesa e di poter verificarne la correttezza; la mancanza di elementi di calcolo può determinare l'annullamento per difetto di motivazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 56

    La censura sulla presunta rinuncia per non aver riproposto in appello tutte le censure di primo grado è valutata in concreto: l'appello è ammissibile se impugna la parte sfavorevole della decisione con esposti i relativi motivi.

Massime di principio

  • Il mancato appello o la mancata costituzione di uno dei convenuti non impedisce ad un altro convenuto legittimato di proporre appello: il giudicato formatosi nei confronti di un convenuto non si estende automaticamente agli altri, salvo che non sussista un litisconsorzio necessario o una successione di parti.
  • Le norme sulle sostituzioni processuali (art. 81, 110, 111 c.p.c.) non sono applicabili quando non c'è trasferimento del diritto controverso né successione nel processo: occorre verificare la natura del rapporto tra le parti prima di invocarle.
  • L'omessa sottoscrizione del ruolo o della cartella non produce automaticamente nullità: il contribuente deve fornire elementi concreti che provino l'irriferibilità o l'inesistenza dell'atto, non basta una generica deduzione.
  • La cartella esattoriale va considerata un atto impositivo e deve contenere elementi e motivazioni sufficienti a consentire al destinatario di verificare i calcoli e l'origine della pretesa; la mancanza di tali elementi può determinare l'annullamento anche se l'iscrizione a ruolo è teoricamente fondata sulla normativa vigente.
  • Quando il giudizio tributario è stato cassato con rinvio e riassunto, l'Agenzia può iscrivere a ruolo l'importo dovuto nella pendenza del primo grado (in concreto, il terzo previsto dall'art.15 DPR 602/1973), ma deve rendere chiaro in cartella il criterio e i calcoli utilizzati per rendere verificabile la pretesa.
  • In sede di appello occorre specificare i motivi impugnatori relativi alla parte della decisione che si intende contestare: la mera richiamazione generale delle difese di primo grado può essere insufficiente, mentre l'impugnazione circostanziata della parte sfavorevole è invece ammissibile.

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