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Sentenza

Sentenza del 23/12/2022 n. 37635 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'estratto di ruolo relativo a più cartelle di pagamento notificate tra il 2006 e il 2016; in primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività in relazione alla regolare notifica delle cartelle. In sede di appello la CTR aveva però riconosciuto la nullità di alcune notifiche per difetti procedurali (uso improprio dell'art. 143 c.p.c. invece dell'art. 140 c.p.c. e mancato rispetto degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. e)), accogliendo parzialmente l'appello in funzione recuperatoria (prescrizione di alcune cartelle). Il contribuente ha poi proposto ricorso per cassazione con tre motivi (mancanza dello jus postulandi dell'Agenzia, motivazione incoerente della CTR, omesso esame di fatto decisivo).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto applicabile la novella normativa (art. 3‑bis D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021) e l'interpretazione delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 26283/2022) secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile salvo specifiche ipotesi di pregiudizio concreto (partecipazione a gare, blocco di pagamenti da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici con pubbliche amministrazioni). Poiché il ricorrente non ha dimostrato alcuno dei pregiudizi previsti, mancava interesse a dedurre l'impugnazione dell'estratto di ruolo e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stata disposta la compensazione delle spese e rilevata l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater.

Norme richiamate

  • D.L. n. 146/2021, art. 3‑bis (conv. L. n. 215/2021)

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile..."

    Introduce il divieto generale di impugnare l'estratto di ruolo, ammettendo eccezioni solo per specifici pregiudizi (gare, blocco pagamenti da PA, perdita di benefici). Applicata in sede di cassazione per dichiarare inammissibile il ricorso che non dimostrava tali pregiudizi.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4‑bis

    Norma richiamata nella formulazione modificata dal D.L. 146/2021 che concretizza l'impossibilità di impugnare l'estratto di ruolo salvo le eccezioni indicate.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. e)

    Previsione richiamata dalla CTR come obbligo procedurale da rispettare per la notifica degli atti tributari; la mancata osservanza è stata ritenuta causa di nullità per alcune notifiche.

  • Codice di procedura civile, art. 140 e art. 143

    Art. 140 (notifica per irreperibilità assoluta) e art. 143 (altre forme di notificazione): la CTR ha ritenuto che per alcune ipotesi si fosse impropriamente applicato l'art. 143 anziché le forme previste dall'art. 140, comportando vizio della notificazione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 72‑ter

    Norma sul pignoramento di somme di lavoro e relative tutele; il ricorrente aveva invocato presunte conseguenze patrimoniali, ma la Corte ha escluso che ciò rientrasse tra i benefici la cui perdita legittima l'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • Codice di procedura civile, art. 113 e art. 112

    Art. 113 (iura novit curia) e art. 112 (limiti dell'istruttoria e dei fatti su cui decidere): richiamati per giustificare possibili qualificazioni diverse dei fatti da parte del giudice purché supportate dalle allegazioni delle parti.

  • Cass. SS.UU. n. 26283/2022

    Interpretazione della novella sull'estratto di ruolo: conferma l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto salvo i pregiudizi espressamente indicati; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • Cass. SS.UU. n. 19704/2015

    Distinzione fra ruolo e estratto del ruolo e affermazione che l'estratto è un "elaborato informatico" non idoneo a costituire atto impugnabile autonomamente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Norma sul contributo unificato richiamata per disporre l'ulteriore importo a carico del ricorrente se dovuto.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è generalmente inammissibile dopo la novella 2021: si può agire sull'estratto solo dimostrando uno dei pregiudizi tassativi (pregiudizio per partecipazione a gara, blocco di pagamenti da PA, perdita di benefici con PA).
  • Se si contestano notifiche di cartelle, l'azione corretta è solitamente l'impugnazione della cartella o del ruolo nella forma prevista; l'estratto di ruolo non sostituisce l'impugnazione dell'atto impositivo a meno che non ricorra una delle eccezioni normative.
  • Per far valere la nullità di una notifica occorre documentare il vizio procedurale concreto (es. applicazione errata dell'art. 143 c.p.c. anziché dell'art. 140 c.p.c., o inosservanza degli adempimenti del D.P.R. 600/1973 art. 60); la sola deduzione generica è insufficiente.
  • Prima di proporre gravami in Cassazione, verificare l'esistenza dello "ius postulandi" e delle autorizzazioni alla nomina del difensore quando rilevanti; difetti formali di rappresentanza possono essere eccepiti, ma non automaticamente danno ragione se il merito è inammissibile per normativa sopravvenuta.
  • In caso di irreperibilità del destinatario, accertare la corretta procedura di notificazione prevista dal c.p.c.: l'errore nella scelta della procedura può determinare la nullità della notifica e aprire la strada all'impugnazione dell'atto impositivo.
  • Quando si agisce sull'estratto di ruolo per contestare prescrizioni o effetti pratici (pignoramenti, intimazioni), documentare il pregiudizio concreto e attuale; in mancanza, il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile e possono essere disposte spese e contributi.

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