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Sentenza

Sentenza del 23/12/2022 n. 949 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Riscossione - ingiunzionefiscale - irregolare notifica dell'atto prodromico - luogo diverso dalla residenzaformale - connessione con il destinatario - nullità - effetto sanante per la proceduradi notificazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente lamentava la nullità delle ingiunzioni fiscali per errata notifica degli avvisi di accertamento prodromici, notificati in corrispondenza diversa dalla sua residenza anagrafica (in XXX, Via AAA anziché in YYY, Via BBB). Per l'avviso intestato al de cuius G C si contestava anche la notifica oltre i termini e in luogo diverso dall'ultimo domicilio del defunto. Il Comune sosteneva invece che gli avvisi erano stati comunque ritirati dalla destinataria, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo della notifica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto gli appelli del Comune (ha riformato le sentenze della CTP di Genova che avevano accolto i ricorsi della sig.ra M C). Il Collegio ha ritenuto che: la notifica effettuata in luogo diverso da quello previsto produce nullità e non inesistenza se l'atto è stato comunque consegnato in un luogo con una connessione effettiva al destinatario; nel caso concreto la ricorrente aveva materialmente ritirato gli avvisi a XXX, Via AAA, dimostrando la disponibilità dell'abitazione e la conoscenza dell'atto, con effetto sanante ex art. 156 c.p.c.; relativamente all'avviso intestato al de cuius, pur essendo la notifica formalmente viziata rispetto alle regole dell'art. 65 DPR 600/1973, il ritiro dell'atto da parte dell'erede ha prodotto la conoscenza dell'atto e la sanatoria del vizio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    Il principio invocato è che la conoscenza dell'atto da parte del destinatario (es. ritiro) può sanare il vizio di notificazione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, quando non venga dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa.

  • art. 65 d.P.R. 29/09/1973 n. 600

    "gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa"; "la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma"

    Se gli eredi hanno comunicato il proprio domicilio fiscale gli atti vanno notificati personalmente e nominativamente; se non hanno comunicato, l'ufficio può notificare collettivamente nell'ultimo domicilio del dante causa. Nel caso di errata intestazione/luogo, tuttavia, la conoscenza materiale dell'atto da parte dell'erede può sanare il vizio salvo dimostrazione del pregiudizio.

  • Cass. S.U. n. 14916/2016 (giurisprudenza)

    "L'inesistenza della notificazione... nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali... ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità."

    La Corte ha distinto inesistenza (casi di totale assenza degli elementi essenziali della notificazione) dalla nullità (difformità formali o di luogo). Ne consegue che la notifica in luogo non corretto sarà, di regola, nulla e non inesistente, potendo essere sanata se l'atto ha raggiunto comunque lo scopo informativo.

Massime di principio

  • La notifica effettuata in luogo diverso dalla residenza formale è, di regola, nulla e non inesistente: ciò implica che, se l'atto è comunque pervenuto al destinatario o ha raggiunto lo scopo informativo, il vizio può essere sanato.
  • Il ritiro materiale dell'avviso/atto da parte del destinatario (o dell'erede) costituisce elemento idoneo a dimostrare la conoscenza dell'atto e può sanare il vizio di notificazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., salvo prova di concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Per gli atti intestati al de cuius, se gli eredi non hanno comunicato il proprio domicilio ai sensi dell'art. 65 DPR 600/1973, l'amministrazione può notificare collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto; tuttavia anche qui la conoscenza materiale dell'atto da parte dell'erede può assorbire il vizio formale.
  • La contestazione della firma sull'avviso di ricevimento richiede la querela di falso: senza tale azione la sottoscrizione dell'AR ha efficacia probatoria rilevante e non può essere disconosciuta con mere allegazioni.
  • Nel processo tributario il giudice d'appello privilegia l'esame sostanziale degli atti: errori formali negli atti d'impugnazione non determinano automaticamente l'inammissibilità se la volontà e gli oggetti del gravame risultano individuabili.
  • In casi analoghi valutare sempre: (a) prove di effettivo ritiro/consegna (AR, ricevute, firme riconducibili), (b) elemento di connessione tra luogo di notifica e destinatario (disponibilità dell'abitazione, frequenza, domicili effettivi), (c) eventuale comunicazione degli eredi ai sensi dell'art. 65, (d) rischio processuale della mancata querela di falso se si vuol contestare la firma sull'AR.

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