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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27189/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la rettifica del classamento catastale di un immobile sito in Firenze: con procedura DOCFA era stato proposto il classamento in categoria A/2, classe 3, vani 3, rendita euro 433,82; l'Ufficio ha invece rettificato in categoria A/1, classe 1, vani 3, rendita euro 542,28. La contribuente ha impugnato la rettifica davanti al giudice tributario e ha poi proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato la carenza di motivazione dell'avviso di classamento, per violazione della disciplina sul contenuto motivazionale degli atti impositivi e catastali. Con il secondo ha censurato la qualificazione dell'immobile come abitazione signorile, sostenendo che le ridotte dimensioni e la consistenza di soli tre vani, oltre ai criteri tecnici richiamati da prassi ministeriale, escludessero la categoria A/1. Con il terzo ha lamentato omessa o insufficiente motivazione della sentenza di merito, per non avere il giudice valutato tutti gli elementi dedotti sulle caratteristiche dell'immobile e per non avere considerato la coerenza del classamento con le altre unità del medesimo edificio. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo, da un lato, la carenza di legittimazione e di interesse ad impugnare della contribuente dopo il trasferimento dell'immobile e, dall'altro, l'avvenuta acquiescenza tacita alla sentenza di primo grado per effetto di una successiva denuncia di variazione presentata dall'alienante.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi incidentali, affermando che la successione a titolo particolare dell'immobile, avvenuta dopo la sentenza di primo grado ma durante il termine per impugnare, non escludeva la legittimazione all'appello del successore; ha inoltre escluso che la dichiarazione resa in sede di denuncia di variazione integrasse acquiescenza tacita, mancando un comportamento univoco incompatibile con la volontà di impugnare. Quanto al ricorso principale, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso di classamento perché, nella procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale è attenuato quando la divergenza dipenda da una valutazione tecnica e non da contestazioni sui dati di fatto dell'immobile. Ha poi affermato che la qualificazione di un'abitazione come A/1 dipende da un apprezzamento di fatto, fondato sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e sul contesto di pregio, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito. Le doglianze sulla ridotta superficie, sulla composizione interna e sul confronto con le altre unità del fabbricato sono state considerate inammissibili o comunque infondate perché miravano a una nuova valutazione del merito. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    comma 1, comma 3, ultimo comma

    la successione a titolo particolare nel diritto controverso non fa cessare il processo tra le parti originarie; il successore può intervenire o essere chiamato; la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega effetti anche verso il successore ed è da lui impugnabile, quando la successione avvenga in pendenza del termine per impugnare.

  • art. 329 c.p.c.

    l'acquiescenza tacita richiede atti univoci incompatibili con la volontà di impugnare; una dichiarazione resa in un diverso adempimento amministrativo non basta da sola a integrarla.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la violazione di circolari amministrative, che non hanno natura normativa; consente invece la denuncia di violazione di legge nei limiti della norma evocata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la censura processuale sulla motivazione della sentenza è scrutinabile solo nei limiti delle nullità della motivazione rilevanti in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    le doglianze sul classamento che investono l'apprezzamento di fatto del giudice di merito sono sindacabili solo per omesso esame di fatti decisivi o per motivazione mancante/apparente.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    è richiamato dalla parte ricorrente come base del vizio di motivazione dell'atto, ma la Corte ritiene sufficiente la motivazione nel caso di differenza meramente valutativa in procedura DOCFA.

  • art. 3, comma 1, L. 241/1990

    richiamato per l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 2, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75

    norma richiamata per il procedimento DOCFA, nel quale la motivazione dell'avviso di classamento può essere sintetica quando non vi siano contestazioni sui dati oggettivi dell'immobile.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    disciplina la procedura DOCFA cui si applica il regime motivazionale attenuato dell'avviso di classamento.

  • art. 49 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel ricorso incidentale insieme agli artt. 100 e 329 c.p.c. per eccepire l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per il requisito dell'interesse ad agire e ad impugnare, ritenuto sussistente nel caso concreto.

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    evocato quale eccezione alla regola sull'acquiescenza tacita, nel senso che i casi di nullità degli atti processuali seguono regole proprie.

  • art. 6 d.p.r. 10 dicembre 1949, n. 1142

    definisce la qualificazione catastale come distinzione delle unità immobiliari in categorie in base alle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente.

  • art. 7 d.p.r. 10 dicembre 1949, n. 1142

    disciplina la classificazione catastale come suddivisione di ciascuna categoria in classi secondo i diversi gradi di capacità di reddito.

  • art. 8 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    stabilisce che la determinazione della rendita si fonda sulla distinzione delle unità immobiliari in categorie e classi secondo condizioni intrinseche ed estrinseche.

  • art. 11 d.l. 14 marzo 1988, n. 70 conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154

    richiamato dalla contribuente nel censurare i criteri di classamento.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per lamentare un vizio di motivazione della sentenza di merito.

  • artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamati per dedurre l'insufficienza motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di classamento catastale attivato con DOCFA, quando la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipende da una valutazione tecnica dell'Ufficio e non da contestazioni sui dati fattuali dell'immobile, l'avviso di classamento può essere motivato sinteticamente mediante indicazione dei dati oggettivi e della categoria attribuita.
  • Se l'atto catastale non disattende gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente, il diritto di difesa è sufficientemente garantito anche da una motivazione essenziale; una motivazione più analitica è necessaria solo quando l'Ufficio introduca specifiche difformità rispetto alla proposta del dichiarante.
  • La qualificazione di un'unità abitativa come "signorile" ai fini del classamento costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, fondato sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile e sul contesto di pregio, e in cassazione non è rivedibile se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.
  • Le circolari e le risoluzioni amministrative in materia catastale hanno natura di atti interni e non normativa; la loro eventuale violazione non integra di per sé un vizio di violazione di legge denunciabile ex art. 360, n. 3, c.p.c.
  • L'acquiescenza tacita alla sentenza richiede un comportamento univoco e incompatibile con la volontà di impugnare; una mera dichiarazione resa in un distinto adempimento amministrativo non è sufficiente a far ritenere preclusa l'impugnazione.
  • Nel trasferimento a titolo particolare del bene controverso intervenuto dopo la sentenza di primo grado ma prima della scadenza del termine per impugnare, sia l'alienante sia l'acquirente possono avere legittimazione e interesse a proporre impugnazione, con applicazione dell'art. 111 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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