Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15350/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rivalutato in aumento il classamento di un'unità immobiliare di proprietà del contribuente, ricondotta dalla classe 3 alla classe 5 della categoria A/10, con conseguente incremento della rendita catastale. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso; la CTR Lazio aveva poi respinto l'appello degli eredi, ritenendo che nel procedimento di revisione per microzone rilevassero solo i parametri della microzona e non anche le caratteristiche specifiche dell'immobile, e che fosse onere del contribuente dimostrare la neutralizzazione del vantaggio di microzona mediante elementi intrinseci o estrinseci dell'unità immobiliare. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo d'appello relativo al preteso contrasto tra motivazione e decisum della sentenza di primo grado; 2) motivazione apparente/contraddittoria della sentenza d'appello; 3) violazione dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, per aver ritenuto sufficiente la sola presenza del presupposto normativo della revisione per microzone a fondare la motivazione dell'avviso; 4) violazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990 per difetto di motivazione dell'atto; 5) violazione degli artt. 8 e 9 d.P.R. n. 138/1998 e 54 e 61 d.P.R. n. 1142/1949 per mancato sopralluogo in contraddittorio; 6) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'amministrazione; 7) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza di una precedente sentenza della CTR che aveva annullato un altro avviso relativo a immobile simile del medesimo de cuius. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, fondato il terzo, assorbiti i restanti.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso, rigettato i primi due e dichiarato assorbiti gli altri quattro. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di accertamento catastale. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per la sopravvenuta consolidazione dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione principale.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, l. n. 311/2004

    la revisione parziale del classamento per microzone è consentita quando vi sia una rilevante modifica del valore degli immobili della microzona, ma l'atto di attribuzione della nuova rendita deve comunque motivare la ricaduta del mutato valore medio sul singolo immobile riclassato.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata, incompatibile con la pretesa della parte, comporti implicitamente il rigetto della domanda o del motivo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in tema di sufficienza della motivazione e di rispetto del minimo costituzionale della decisione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare la violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    usato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione degli atti tributari.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione amministrativa.

  • art. 8 d.P.R. n. 138/1998

    le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare rilevano, insieme al fattore posizionale, ai fini della motivazione dell'attribuzione della classe e della rendita catastale.

  • art. 9 d.P.R. n. 138/1998

    richiamato dai ricorrenti in relazione al procedimento tecnico di classamento e al sopralluogo.

  • art. 54 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla stima catastale e al sopralluogo.

  • art. 61 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato come norma sulla stima comparativa e sulla unità tipo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, che non può essere posto a carico del contribuente oltre i limiti derivanti dalla motivazione dell'atto.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la revisione è giustificata dalla modifica del valore medio degli immobili nella microzona, ma l'atto deve sempre spiegare in che modo tale modifica incida sulla specifica unità immobiliare oggetto di accertamento.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento catastale non può limitarsi a formule generiche sul miglioramento della microzona o sulla rivalutazione del contesto urbano: devono essere indicati gli elementi concreti che hanno determinato il nuovo classamento e la nuova rendita del singolo immobile.
  • Il presupposto normativo della revisione per microzone non esonera l'amministrazione dall'onere di motivare il collegamento tra il mutato rapporto tra valore medio di mercato e valore catastale e la concreta variazione della classe e della rendita della singola unità immobiliare.
  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la decisione di merito, pur senza confutare analiticamente ogni argomento di parte, è logicamente incompatibile con la tesi prospettata e ne implica il rigetto.
  • Il vizio di motivazione apparente o contraddittoria ricorre solo se la sentenza non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; non basta il mero dissenso rispetto alle valutazioni del giudice di primo grado.
  • Quando la controversia è definita sulla base di un errore di diritto relativo alla motivazione dell'atto catastale, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito se non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.