Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28577/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore)

La controversia

La controversia nasce da due fatture emesse per il servizio idrico integrato, nelle quali venivano richieste agli utenti somme a titolo di "partite pregresse" o "conguaglio anni 2005-2011". Gli utenti avevano ottenuto in primo grado e in appello l’annullamento delle fatture e la dichiarazione di non debenza degli importi, con restituzione di una somma pagata in eccesso. Il gestore ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la lite investisse la legittimità delle scelte regolatorie di AEEGSI/ARERA ed EGAS sulla tariffazione; 2) violazione della normativa di settore e dei principi sul recupero integrale dei costi, assumendo che i conguagli regolatori fossero legittimamente previsti dal nuovo metodo tariffario idrico e dovessero essere inseriti nel contratto di utenza; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, perché il termine quinquennale avrebbe dovuto decorrere solo dalla quantificazione/autorizzazione dei conguagli avvenuta nel 2014 e non dai singoli consumi; 4) un ulteriore motivo, poi assorbito, non esaminato nel merito dalla Corte di cassazione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative al rapporto individuale di utenza. Ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, affermando che i conguagli regolatori non sono esclusi in astratto ma sono legittimi solo se riguardano costi imprevisti e imprevedibili, effettivamente correlati e pertinenti al servizio reso, e che incombe sul gestore provarne i presupposti. Ha accolto anche il terzo motivo, affermando che per i conguagli il termine di prescrizione non decorre dai consumi ma dal momento in cui i costi da recuperare sono stati determinati dalle autorità competenti, perché prima non era esercitabile il relativo diritto. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Nuoro, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto, e ha cassato in relazione la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Nuoro, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi affermati, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In sostanza, la Corte ha stabilito che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, che i conguagli regolatori sono ammissibili solo entro limiti rigorosi di pertinenza, corrispettività e imprevedibilità del costo, e che la prescrizione dei relativi crediti decorre dalla loro determinazione regolatoria e non dai singoli consumi.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione dei limiti della giurisdizione e per violazione di legge.

  • art. 113 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente nel motivo sulla giurisdizione, ma la Corte non accoglie tale censura.

  • art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.

    È richiamato per sostenere che la controversia non rientrerebbe nella giurisdizione ordinaria; la Corte afferma invece che la lite riguarda il rapporto individuale di utenza ed è devoluta al giudice ordinario.

  • art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato nel quadro normativo del servizio idrico integrato e della tariffazione.

  • art. 154 d.lgs. n. 152/2006

    comma 1, comma 4, comma 5

    La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; il gestore applica la tariffa determinata dalle autorità competenti.

  • art. 9 direttiva 2000/60/CE

    È richiamato come fonte del principio del recupero dei costi dei servizi idrici; la Corte ne ricava che non è preclusa in astratto una politica tariffaria che includa anche costi non strettamente legati al consumo, ma sempre entro limiti di pertinenza e corrispettività.

  • art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011

    È richiamato come base del trasferimento delle funzioni di regolazione del settore all’Autorità di settore (oggi ARERA).

  • art. 10 d.l. n. 70/2011

    È richiamato come disposizione che disciplina la predisposizione del metodo tariffario e il recupero dei costi nel servizio idrico integrato.

  • art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012

    È richiamato quale fonte regolatoria delle componenti di costo ammissibili e delle regole tariffarie.

  • art. 1339 c.c.

    La Corte richiama il principio per cui le determinazioni tariffarie e il regolamento di servizio si inseriscono di diritto nel contratto di utenza.

  • delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR

    È richiamata come disciplina del nuovo metodo tariffario idrico e della quantificazione/riconoscimento delle partite pregresse.

  • delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell'Ente d'Ambito della Sardegna

    È indicata come atto di approvazione della quantificazione e del riconoscimento dei conguagli e di autorizzazione alla riscossione.

  • art. 2935 c.c.

    Per i conguagli il diritto al recupero non è esercitabile prima della determinazione delle voci da recuperare; quindi la prescrizione non può decorrere prima di tale momento.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    È evocato nel motivo sulla prescrizione quale termine applicabile ai crediti periodici, ma la Corte esclude che il dies a quo possa essere anteriore alla quantificazione regolatoria.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    È richiamato in relazione al riconoscimento di interessi e maggior danno sull’importo da restituire, non contestato dalla controparte.

  • Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2022, n. 29593

    È utilizzata come precedente centrale per ribadire che le controversie sulle fatture del servizio idrico relative al rapporto individuale di utenza appartengono al giudice ordinario e che il recupero dei conguagli non è esercitabile prima della loro determinazione.

  • Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2022, n. 5386

    È richiamata per affermare che il contratto di utenza può prevedere forme di revisione e adeguamento del corrispettivo in caso di sopravvenienze idonee ad alterare l’equilibrio contrattuale.

  • Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533

    È richiamata sul riparto dell’onere della prova: i fatti costitutivi della pretesa creditoria devono essere provati da chi agisce.

  • Cass. 23 giugno 2021, n. 17959

    È richiamata per escludere meccanismi di recupero retroattivo che imputino agli utenti perdite pregresse o deficit di bilancio svincolati da criteri contabili e da un nesso sinallagmatico con la prestazione.

  • Corte di Giustizia UE, 7 dicembre 2016, causa C-686/15

    È richiamata per affermare che la direttiva 2000/60/CE non impedisce, in astratto, componenti tariffarie diverse dalla sola quota variabile legata al consumo effettivo.

  • Cons. Stato, 12 maggio 2016, n. 1882

    È richiamata per il principio secondo cui il recupero dei costi può riguardare solo costi giustificati e connessi a variazioni strutturali o a ottimizzazione dei costi di gestione.

  • Cons. Stato, 4 maggio 2022, n. 3484

    È richiamata insieme ad altra giurisprudenza amministrativa sui criteri di causalità, pertinenza, congruità e trasparenza nel recupero tariffario.

  • Cons. Stato, 29 dicembre 2020, n. 8502

    È richiamata insieme ad altra giurisprudenza amministrativa sui criteri di causalità, pertinenza, congruità e trasparenza nel recupero tariffario.

  • Corte cost. 26 gennaio 2011, n. 26

    È richiamata per il principio dell’esercizio del servizio idrico con metodo economico e copertura dei costi in un determinato periodo di tempo.

Massime di principio

  • Le controversie tra utente e gestore del servizio idrico sulla debenza delle somme fatturate in base alla tariffa attengono al rapporto individuale di utenza e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, quando non sia impugnato direttamente l’atto autoritativo in sé.
  • La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo e deve essere costruita in modo da assicurare il recupero integrale dei costi, ma il recupero tariffario non può trasformarsi in una generalizzata imputazione all’utenza di ogni perdita o inefficienza gestionale.
  • I conguagli regolatori sono astrattamente ammissibili, ma sono legittimi solo se riguardano costi imprevisti e imprevedibili al momento della fatturazione, effettivamente pertinenti e correlati al servizio reso, e non meri disavanzi o errori di gestione.
  • Chi pretende il pagamento di conguagli tariffari deve provare i fatti costitutivi della domanda, inclusi l’imprevedibilità del costo, la sua pertinenza al servizio e la sua riconducibilità ai criteri regolatori applicabili.
  • Per i crediti relativi a conguagli regolatori, il termine di prescrizione non decorre dai singoli consumi se il diritto al recupero non era ancora esercitabile: il dies a quo coincide con il momento in cui le voci da recuperare sono state determinate secondo la disciplina regolatoria applicabile.
  • Il contratto di utenza del servizio pubblico incorpora le determinazioni tariffarie e regolatorie mediante il rinvio al regolamento di servizio e opera in un contesto nel quale possono essere previsti adeguamenti del corrispettivo in presenza di sopravvenienze, ma sempre entro i limiti della corrispettività e dell’equilibrio sinallagmatico.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.