Cassazione Civile, Ordinanza n. 23699/2026 del 21/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento di euro 398,76 per contributi per opere irrigue relativi alle annualità 2015, 2016 e 2017, emesso dal Consorzio di Bonifica 6 Enna e comunicato a mezzo posta ordinaria. In primo grado il ricorso era stato rigettato, ritenendosi che il consorzio territoriale, pur accorpato dalla riforma regionale siciliana, potesse ancora operare nel periodo transitorio come mandatario senza rappresentanza del nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale. In appello, invece, la Corte tributaria regionale aveva riformato la decisione, affermando l'estinzione dei consorzi territoriali accorpati, l'inesistenza o carenza di potere dell'ente emittente e la nullità dell'atto per difetto assoluto di attribuzione. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) l'avviso di pagamento, non essendo atto tipico impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992, non avrebbe consentito di far valere vizi formali come l'inesistenza dell'ente o la mancanza di sottoscrizione; 2) la tempestività del ricorso introduttivo non sarebbe stata verificata e il relativo onere probatorio graverebbe sul contribuente; 3) l'art. 13 l.r. Sicilia n. 5/2014 non avrebbe determinato l'estinzione immediata dei consorzi territoriali, ma un processo graduale con permanenza delle funzioni nel periodo transitorio; 4) la qualificazione del rapporto tra consorzio accorpante e consorzio territoriale come mandato senza rappresentanza sarebbe errata, dovendosi parlare di delega interorganica legittima. Il resistente ha eccepito anche l'inammissibilità per difetti della procura e per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, sostenendo che il consorzio fosse ormai estinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità, ritenendo sanata la regolarità della procura speciale depositata in conformità e negando che l'accorpamento dei consorzi avesse determinato l'immediata estinzione del Consorzio di Bonifica 6 Enna. Nel merito ha rigettato il primo e il secondo motivo, affermando che l'avviso di pagamento era comunque impugnabile e che non era stata dimostrata alcuna tardività del ricorso originario. Ha invece accolto il terzo motivo, richiamando il precedente già formato sul tema, e ha ritenuto che la riforma regionale del 2014 non comportasse l'estinzione immediata dei consorzi accorpati, ma un processo graduale con permanenza della loro soggettività e delle funzioni, incluse quelle impositive, fino al completamento dell'accorpamento. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 l.r. Sicilia n. 5/2014
non determina l'immediata estinzione dei consorzi di bonifica territoriali, ma un processo graduale di accorpamento nel quale gli enti preesistenti conservano soggettività e legittimazione fino al completamento della riorganizzazione
l'avviso di pagamento per contributi consortili può essere oggetto di impugnazione facoltativa; il giudice può esaminare i vizi dedotti senza limitazioni al solo profilo sostanziale
non è stato dimostrato che il ricorso originario fosse tardivo; la censura è ritenuta generica e non decisiva
la Corte esclude che, nel caso concreto, fosse provata la tardività dell'impugnazione e quindi la violazione dell'onere della prova
art. 16-undecies d.l. n. 179/2012
in tema di notifica telematica, la procura su supporto analogico deve essere sottoscritta e la conformità all'originale attestata dal difensore; l'irregolarità è sanabile mediante successivo deposito
la produzione di attestazioni e documenti relativi alla notifica telematica può avvenire fino alla camera di consiglio
non opera la rinnovazione quando la notificazione sia inesistente per mancata produzione delle ricevute, secondo il principio richiamato dalla Corte
richiamato dal ricorrente per sostenere l'inconfigurabilità del mandato senza rappresentanza quale schema di esercizio di funzioni pubbliche
richiamato in relazione alla dedotta nullità per difetto assoluto di attribuzione
art. 97 Cost.
richiamato come parametro di legittimità dell'azione amministrativa e dell'esercizio delle funzioni pubbliche
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo relativo alla legittimazione e alla tutela giurisdizionale
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo relativo alle garanzie processuali
richiamato nel motivo sulla legittimazione ad agire e resistere
richiamati nel motivo concernente il processo tributario e la legittimazione processuale
art. 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
richiamati per sostenere la disciplina transitoria di prosecuzione delle attività dei consorzi accorpati
deliberazione commissariale n. 8 del 30 ottobre 2017
richiamata per sostenere che i consorzi territoriali accorpati avrebbero potuto continuare ad operare nel periodo transitorio
Massime di principio
- In materia di accorpamento di enti pubblici, l'estinzione degli enti preesistenti non si presume se la norma di riforma non la prevede espressamente; in difetto, può configurarsi una fase transitoria nella quale gli enti originari continuano a operare e conservano la legittimazione all'esercizio delle funzioni loro affidate.
- Quando un atto reca una pretesa tributaria compiuta e immediatamente lesiva, esso è impugnabile e il contribuente può far valere non solo censure sostanziali ma anche vizi di legittimità dell'atto, inclusa l'eventuale carenza di potere dell'ente emittente.
- La deduzione di tardività del ricorso deve poggiare su un concreto riscontro della decorrenza del termine e della sua violazione; non è sufficiente una censura meramente astratta sulla mancata verifica giudiziale, specie se il dies a quo non risulta provato con certezza.
- Nel processo telematico, la procura e la prova della notificazione possono essere regolarizzate mediante produzione dell'attestazione di conformità e dei documenti prescritti fino alla camera di consiglio, quando l'irregolarità non abbia determinato un'inesistenza insanabile della notifica.
- Lo schema del mandato senza rappresentanza è inidoneo, di per sé, a giustificare il trasferimento o l'esercizio di funzioni pubbliche in assenza di una specifica base normativa; tuttavia, l'eventuale errore di qualificazione non incide se il potere dell'ente discende direttamente dalla perdurante soggettività e dall'affidamento delle funzioni nel regime transitorio.
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