Cassazione Civile, Ordinanza n. 06314/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento per IVA 2012 emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria. La pretesa derivava da un credito IVA di gruppo utilizzato in compensazione dalla controllante, credito che l’Amministrazione riteneva indebitamente compensato in relazione a un avviso di recupero emesso nei confronti della controllante stessa, e collegato a un precedente contenzioso sulla legittimità delle perdite generate dalla controllata. La CTP aveva annullato la cartella e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agente della riscossione, ritenendo carente la motivazione sulla sussistenza del fondato pericolo per la riscossione richiesto per l’iscrizione straordinaria. In cassazione le Amministrazioni deducevano: 1) violazione degli artt. 15 e 15-bis d.P.R. 602/1973, 78, comma 1, lett. a), d.l. 78/2010 e 27, comma 19, d.l. 185/2008, sostenendo che il regime del fondato pericolo riguarderebbe solo l’avviso di accertamento e non l’atto di recupero; 2) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in punto spese, perché la motivazione condannava l’Agenzia delle Entrate mentre il dispositivo menzionava l’appellante, cioè l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare: la società resistente aveva depositato una sentenza della CTP che aveva annullato l’atto di recupero presupposto dell’iscrizione a ruolo straordinaria; pur senza poter riconoscere il giudicato esterno per mancanza di attestazione del passaggio in giudicato, la Corte ha ritenuto che l’annullamento, anche se non definitivo, facesse comunque venir meno il titolo della cartella e quindi l’interesse all’impugnazione della conferma dell’annullamento. La Corte ha ribadito il principio secondo cui l’annullamento dell’atto impositivo presupposto travolge la cartella o il ruolo straordinario fondati su di esso, perché le sentenze tributarie di merito producono effetti immediati e il ruolo straordinario deve adeguarsi alla statuizione giudiziale. Quanto al secondo motivo, lo ha rigettato perché il preteso contrasto tra motivazione e dispositivo non era tale da rendere incomprensibile la decisione: l’errore sulla individuazione della parte condannata alle spese è stato qualificato come non invalidante, essendo ricostruibile la volontà del giudice. Le spese di legittimità sono state poste a carico solidale delle ricorrenti; l’istanza di distrazione proposta dalla difesa della resistente è stata dichiarata inammissibile, e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per l’esenzione istituzionale delle amministrazioni ricorrenti.
Norme richiamate
richiamato come base del regime di IVA di gruppo utilizzato dalla controllante per la compensazione del credito della controllata
invocato dalle ricorrenti per sostenere che il meccanismo dell’iscrizione straordinaria riguarderebbe il solo avviso di accertamento; la Corte non accoglie la tesi
richiamato nella disciplina dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute; la Corte lo coordina con la natura straordinaria della riscossione e con l’effetto caducante dell’annullamento del titolo presupposto
art. 78, comma 1, lett. a), d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010
richiamato dalle ricorrenti per sostenere la necessità del fondato pericolo per l’iscrizione a ruolo dell’intero credito
art. 27, comma 19, d.l. 185/2008 conv. in l. 2/2009
richiamato per affermare che le somme oggetto di atto di recupero, anche non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 15-bis d.P.R. 602/1973
evocato come norma che richiede, per l’iscrizione straordinaria, il fondato pericolo per la riscossione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo
richiamato per l’ammissibilità del deposito della sentenza sopravvenuta in cassazione
richiamato quale requisito dell’attestazione del passaggio in giudicato ai fini del giudicato esterno
richiamato in tema di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato, escluso per le amministrazioni esonerate
richiamato per affermare che la disciplina della riscossione frazionata è distinta e non applicabile al ruolo straordinario
D.Lgs. 546/1992, art. 1, comma 2
richiamato come rinvio generale alle norme del codice di rito ordinario
D.Lgs. 472/1997, art. 18, comma 4
richiamato a conferma dell’immediata esecutività delle sentenze tributarie in tema di sanzioni
richiamato in quanto rinvia all’art. 68 del processo tributario
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9
richiamato come norma che ha espresso e ampliato l’immediata esecutività delle sentenze tributarie
legge di delega n. 24 del 2013, art. 10
richiamata quale base della riforma del processo tributario
richiamato nel quadro dell’efficacia immediata delle sentenze di merito
non citato direttamente nel dispositivo/ratio; non incluso
Massime di principio
- L’annullamento, anche non definitivo, dell’atto impositivo o di recupero che costituisce il presupposto di un’iscrizione a ruolo straordinaria travolge la cartella o il ruolo fondati su di esso, perché il titolo presupposto viene meno nella sua idoneità a sorreggere la riscossione.
- Nel processo tributario, la sentenza di merito che accoglie il ricorso del contribuente produce effetti immediati sul rapporto d’imposta e impedisce la prosecuzione della riscossione provvisoria fondata sull’atto annullato, anche quando l’annullamento non sia ancora passato in giudicato.
- Il ruolo straordinario è un istituto speciale di garanzia del credito erariale e deve adeguarsi alla statuizione del giudice sul presupposto impositivo; non si applica automaticamente la disciplina della riscossione frazionata propria del processo tributario ordinario.
- Il difetto di interesse ad impugnare può sopravvenire quando, per effetto di una decisione intervenuta nel frattempo, il bene della vita perseguito con il ricorso non può più essere utilmente conseguito, anche se il motivo dedotto sarebbe astrattamente fondato.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità solo quando renda oggettivamente incomprensibile la decisione; se la volontà del giudice è ricostruibile nel suo complesso, l’errore resta meramente materiale.
- La distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. richiede, in presenza di più difensori, una dichiarazione riferita all’intero collegio difensivo; la dichiarazione resa solo da uno dei difensori, senza riferimento all’altro, non basta.
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