Cassazione Civile, Ordinanza n. 20191/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso IRPEF relativo agli anni 1991-1992 richiesto da un contribuente residente in area colpita dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Amministrazione finanziaria. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha sostenuto che l'agevolazione prevista dall'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 si applicherebbe solo ai debiti d'imposta ancora da versare, non anche ai rapporti già definiti per pagamento integrale, negando la ripetibilità di tributi legittimamente incassati e la retroattività della norma; (2) ha dedotto che la disciplina di cui all'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 escluderebbe il rimborso per i soggetti titolari di reddito d'impresa e ha qualificato il reddito del contribuente come reddito d'impresa derivante da partecipazione societaria; (3) ha censurato la sentenza per avere ritenuto tempestiva l'istanza di rimborso, sostenendo che essa fosse stata proposta oltre il termine previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione alla norma sopravvenuta del 2014. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 consente, in alternativa al pagamento del 10% del dovuto per chi non ha ancora pagato, anche il rimborso del 90% di quanto già versato, perché la norma del 2002 opera come ius superveniens favorevole e rende indebito ex post quanto già pagato oltre la soglia del 10%. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introdotto per la prima volta in cassazione, quindi nuovo e privo di specificità, oltre a richiedere accertamenti di fatto preclusi al giudizio di legittimità. Ha respinto anche il terzo motivo, richiamando la natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 e confermando che il termine biennale per l'istanza decorre dal 1 marzo 2008; nel caso concreto, l'istanza risultava tempestiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
è il parametro del sindacato di legittimità invocato per tutti e tre i motivi di ricorso
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
prevede per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 una definizione agevolata della posizione fiscale per il triennio 1990-1992, utilizzabile sia mediante pagamento del 10% per chi non ha pagato sia mediante rimborso del 90% per chi ha già versato oltre la soglia dovuta
artt. 11 e 14 preleggi
invocati dall'Agenzia per sostenere una interpretazione stretta e non retroattiva della norma agevolativa
art. 3, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato nel primo motivo come parametro interpretativo di favore/limite alla disciplina fiscale
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
citato nel primo motivo a sostegno dell'assunto sulla non applicabilità retroattiva
richiamato dall'Agenzia per escludere la ripetizione di tributi asseritamente dovuti
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ... hanno diritto ... al rimborso di quanto indebitamente versato ... Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31
è norma di interpretazione autentica che conferma il diritto al rimborso per chi abbia versato più del 10% e abbia presentato istanza nel termine biennale decorrente dal 1 marzo 2008; per i soggetti esercenti impresa l'applicazione è sospesa
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
individua il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, termine che la Corte considera decorrere, per effetto della norma del 2014, dal 1 marzo 2008
citato nel terzo motivo come norma asseritamente violata
richiamato per ribadire i limiti alla produzione e alla proposizione di nuove questioni in cassazione
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali per soggetti colpiti da calamità naturali, una norma successiva può operare come ius superveniens favorevole e attribuire il diritto al rimborso anche di somme già versate, se la disciplina mira a uniformare il trattamento sostanziale e non a realizzare una mera tecnica di condono.
- Quando una disposizione sopravvenuta è qualificata come interpretazione autentica, essa chiarisce il significato della norma precedente e vincola l'interprete anche in relazione a rapporti già definiti, nei limiti espressamente previsti dal legislatore.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o questioni giuridiche che richiedano accertamenti di merito non svolti nei gradi precedenti; il ricorrente deve anche indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta prima.
- Il termine per proporre l'istanza di rimborso, quando fissato da una norma interpretativa sopravvenuta, va computato secondo la decorrenza espressamente stabilita da quella norma, con conseguente verifica della tempestività alla luce della nuova disciplina.
- L'onere di contestare in cassazione la natura del reddito o la sussistenza di un'esclusione normativa richiede specificità e deve basarsi su questioni già dedotte e accertate nel giudizio di merito.
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