Cassazione Civile, Ordinanza n. 27528/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato alla contribuente per maggiore reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionale regionale, con irrogazione di sanzioni, fondato su informazioni acquisite tramite collaborazione fiscale internazionale e su una scheda bancaria riferita a rapporti presso HSBC Ginevra, relativa alla contribuente, al coniuge e al figlio. La contribuente ha impugnato l’atto deducendo, in sintesi, l’irregolarità dell’acquisizione e dell’utilizzazione delle informazioni estere, la mancata allegazione e verifica degli atti, vizi motivazionali e processuali della sentenza, erronea applicazione delle presunzioni e dell’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009, nonché la pretesa retroattività della norma presuntiva. La Corte, esaminando congiuntamente i primi cinque motivi e poi il sesto, ha ritenuto legittimo l’uso della documentazione bancaria trasmessa dall’autorità francese e ha affermato che, per annualità anteriori al 1° luglio 2009, la presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non è retroattiva, ma l’Ufficio può comunque fondare la pretesa su presunzioni semplici gravi e precise, anche su un unico indizio forte; nel caso concreto la scheda cliente e i riscontri valorizzati dal giudice di merito sono stati ritenuti sufficienti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso i denunciati vizi di legittimità dell’accertamento e della sentenza impugnata, affermando che le informazioni acquisite tramite cooperazione internazionale erano utilizzabili e che la scheda bancaria poteva valere come indizio grave e preciso idoneo a sorreggere l’accertamento, in concorso con gli ulteriori riscontri richiamati dalla CTR. Quanto alla censura sulla retroattività dell’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009, la Corte ha ribadito che la norma ha natura sostanziale e non è retroattiva, ma ciò non impedisce l’uso di presunzioni semplici per dimostrare redditi occultati in Stati a fiscalità privilegiata. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l’Agenzia è rimasta intimata.
Norme richiamate
base per la deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
richiamato per la costituzione dell’Agenzia ai fini della partecipazione all’udienza.
artt. 6, comma 2, 10, comma 1, 12, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
le doglianze relative a tali norme sono state ritenute infondate nel quadro dell’accertamento fondato su informazioni internazionali e presunzioni fiscali.
art. 31-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto legittima la cooperazione internazionale utilizzata dall’Ufficio.
Direttiva 77/799/CEE
consente lo scambio di informazioni tra autorità fiscali per il corretto accertamento delle imposte; i dati trasmessi sono utilizzabili nel giudizio tributario.
Convenzione tra Italia e Francia ratificata con L. 7 gennaio 1992, n. 20
richiamata quale base della collaborazione informativa internazionale.
le censure sulla valutazione della prova sono state respinte; la scheda bancaria poteva essere valorizzata come elemento indiziario.
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi, senza accoglimento delle censure.
artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocati per nullità della sentenza; la Corte non ha ravvisato omissioni o vizi motivazionali rilevanti.
richiamato nei motivi; non è stata accolta la censura di difetto di motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso il vizio denunciato.
la Corte ha ribadito che la prova presuntiva può fondarsi anche su un solo indizio grave e preciso.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel quarto motivo; la Corte non ha ravvisato invalidità dell’accertamento.
art. 12, comma 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. con modif. nella L. 3 agosto 2009, n. 102
la presunzione di evasione per attività finanziarie in Stati a fiscalità privilegiata è norma sostanziale, non retroattiva; tuttavia gli stessi fatti possono essere provati con presunzioni semplici gravi e precise.
richiamato per sostenere la non retroattività della norma presuntiva; la Corte ha aderito alla tesi della natura sostanziale.
art. 3, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato in relazione ai principi di tutela e affidamento del contribuente.
art. 38, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base della rettifica del reddito delle persone fisiche mediante presunzioni semplici.
art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, i dati acquisiti tramite cooperazione amministrativa internazionale sono utilizzabili dall’Ufficio e nel giudizio, senza che sia necessaria una preventiva verifica autonoma da parte dell’autorità destinataria, salvo specifiche previsioni di inutilizzabilità.
- La pretesa fiscale può essere fondata anche su un unico elemento indiziario, purché grave e preciso, idoneo a integrare una presunzione semplice dotata di elevata valenza probabilistica.
- La presunzione legale di evasione prevista per investimenti e attività finanziarie in Stati a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore.
- L’assenza di retroattività della presunzione legale non impedisce all’Amministrazione di dimostrare i redditi non dichiarati mediante presunzioni semplici, anche fondate su un solo indizio forte, se riscontrato dal complesso degli elementi acquisiti.
- Nel giudizio tributario, la censura sull’uso di documenti o informazioni estere deve confrontarsi con l’onere del contribuente di offrire prova contraria rispetto al compendio presuntivo valorizzato dall’Ufficio.
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