Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27528/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato alla contribuente per maggiore reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionale regionale, con irrogazione di sanzioni, fondato su informazioni acquisite tramite collaborazione fiscale internazionale e su una scheda bancaria riferita a rapporti presso HSBC Ginevra, relativa alla contribuente, al coniuge e al figlio. La contribuente ha impugnato l’atto deducendo, in sintesi, l’irregolarità dell’acquisizione e dell’utilizzazione delle informazioni estere, la mancata allegazione e verifica degli atti, vizi motivazionali e processuali della sentenza, erronea applicazione delle presunzioni e dell’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009, nonché la pretesa retroattività della norma presuntiva. La Corte, esaminando congiuntamente i primi cinque motivi e poi il sesto, ha ritenuto legittimo l’uso della documentazione bancaria trasmessa dall’autorità francese e ha affermato che, per annualità anteriori al 1° luglio 2009, la presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non è retroattiva, ma l’Ufficio può comunque fondare la pretesa su presunzioni semplici gravi e precise, anche su un unico indizio forte; nel caso concreto la scheda cliente e i riscontri valorizzati dal giudice di merito sono stati ritenuti sufficienti.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso i denunciati vizi di legittimità dell’accertamento e della sentenza impugnata, affermando che le informazioni acquisite tramite cooperazione internazionale erano utilizzabili e che la scheda bancaria poteva valere come indizio grave e preciso idoneo a sorreggere l’accertamento, in concorso con gli ulteriori riscontri richiamati dalla CTR. Quanto alla censura sulla retroattività dell’art. 12, comma 2, d.l. 78/2009, la Corte ha ribadito che la norma ha natura sostanziale e non è retroattiva, ma ciò non impedisce l’uso di presunzioni semplici per dimostrare redditi occultati in Stati a fiscalità privilegiata. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l’Agenzia è rimasta intimata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, i dati acquisiti tramite cooperazione amministrativa internazionale sono utilizzabili dall’Ufficio e nel giudizio, senza che sia necessaria una preventiva verifica autonoma da parte dell’autorità destinataria, salvo specifiche previsioni di inutilizzabilità.
  • La pretesa fiscale può essere fondata anche su un unico elemento indiziario, purché grave e preciso, idoneo a integrare una presunzione semplice dotata di elevata valenza probabilistica.
  • La presunzione legale di evasione prevista per investimenti e attività finanziarie in Stati a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore.
  • L’assenza di retroattività della presunzione legale non impedisce all’Amministrazione di dimostrare i redditi non dichiarati mediante presunzioni semplici, anche fondate su un solo indizio forte, se riscontrato dal complesso degli elementi acquisiti.
  • Nel giudizio tributario, la censura sull’uso di documenti o informazioni estere deve confrontarsi con l’onere del contribuente di offrire prova contraria rispetto al compendio presuntivo valorizzato dall’Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizionePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.