Cassazione Civile, Ordinanza n. 33969/2021 del 12/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un atto pubblico del 18 dicembre 2009, mediante il quale un comune aveva trasferito a una propria azienda speciale tredici farmacie comunali, già gestite dalla medesima azienda in forza di un contratto di servizio pubblico. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 118 d.lgs. 267/2000. La CTR aveva respinto l'appello, ritenendo che il trasferimento di un ramo d'azienda non rientrasse nei trasferimenti di beni mobili e immobili agevolati dal comma 1 dell'art. 118 e che l'agevolazione per aziende e complessi aziendali fosse limitata alle ipotesi del comma 2. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 118 d.lgs. 267/2000 e dell'art. 14 disp. prel. c.c., per avere la CTR escluso l'esenzione per il trasferimento di un ramo d'azienda in favore di azienda speciale; 2) nullità della sentenza per omesso esame del rilievo secondo cui il comune non è imprenditore e non svolge attività d'impresa, con conseguente impossibilità di qualificare l'oggetto come ramo d'azienda; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla mancata motivazione dell'avviso di liquidazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 l. 241/1990 e 7 l. 212/2000.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'esenzione dell'art. 118, comma 1, d.lgs. 267/2000 si estenda ai trasferimenti di ogni tipologia di beni, compresi azienda e ramo d'azienda, quando il trasferimento avvenga da un comune in favore di un'azienda speciale. Ha quindi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate integralmente per l'assenza di precedenti specifici di legittimità.
Norme richiamate
art. 118 d.lgs. n. 267 del 2000
Il comma 1 prevede un'esenzione ampia per i trasferimenti di beni mobili e immobili effettuati dai comuni a favore di aziende speciali o società pubbliche; l'azienda o il ramo d'azienda trasferito dal comune all'azienda speciale rientra nell'ambito dell'agevolazione. Il comma 2 disciplina ipotesi diverse e ulteriormente estensive, non necessarie per ricomprendere il caso deciso.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione della norma agevolativa, ma il punto decisivo è stato l'accertamento della reale portata dell'art. 118 d.lgs. 267/2000.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per il dedotto vizio di motivazione / omesso esame da parte della CTR.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia sul motivo d'appello concernente la motivazione dell'atto impositivo.
Richiamato quale parametro della motivazione dell'atto amministrativo impositivo.
Richiamato quale norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
art. 117, comma 2, lett. g), Cost.
Richiamato per affermare che il d.lgs. 267/2000 contiene norme quadro sull'ordinamento degli enti locali, in ambito di competenza legislativa esclusiva statale.
Richiamato per evidenziare che le leggi della Repubblica non possono derogare al testo unico se non mediante espressa modifica.
art. 113, comma 13, d.lgs. n. 267 del 2000
Serve a identificare le società destinatarie dei trasferimenti agevolati previste dal comma 1 dell'art. 118.
art. 114 d.lgs. n. 267 del 2000
Richiamato per qualificare le aziende speciali come enti strumentali del comune o della provincia, dotati di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale.
Utilizzato per affermare che nel sistema civilistico tutti i beni devono essere ricondotti alla categoria dei beni mobili o immobili, con conseguente ampiezza dell'espressione legislativa 'beni mobili ed immobili'.
Richiamato come esempio di beni mobili (energie naturali aventi valore economico).
Richiamato per chiarire l'estensione delle disposizioni sui beni mobili e immobili ai diritti reali e alle azioni relative.
Richiamate per affermare che l'azienda è oggetto di autonoma disciplina codicistica e può essere trasferita come complesso organizzato.
Richiamato nel passaggio sulle Sezioni Unite per evidenziare la possibilità di usucapione dell'azienda quale bene unitario.
Usato per la decisione nel merito dopo la cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L'esenzione prevista per i trasferimenti di beni dai comuni a favore di aziende speciali va interpretata in modo coerente con la sua ratio agevolativa e comprende anche il trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda, poiché l'azienda è un bene unitario distinto dai singoli componenti.
- Quando la norma agevolativa indica i beni trasferiti come mobili e immobili, la formula non ha valore restrittivo, ma esprime una categoria generale che ricomprende ogni bene riconosciuto dall'ordinamento, ivi compresi i complessi aziendali.
- La diversa disciplina prevista per i trasferimenti e le retrocessioni di aziende o rami d'azienda nel comma successivo non esclude l'applicabilità dell'esenzione del comma 1 ai trasferimenti dal comune all'azienda speciale; tale comma regola ipotesi ulteriori e diverse.
- Ai fini dell'interpretazione delle esenzioni fiscali, non si tratta di applicazione analogica o estensiva vietata, se il risultato raggiunto corrisponde alla portata letterale e funzionale della disposizione agevolativa.
- L'azienda, e anche il suo ramo, deve essere considerata come bene autonomo e unitario, suscettibile di trasferimento separato rispetto ai beni che la compongono.
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