Cassazione Civile, Ordinanza n. 20679/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009, emesso per recuperare l'imposta ritenuta dovuta da una società in relazione al possesso di un impianto idroelettrico classificato in categoria catastale D/1. La società aveva presentato una denuncia di variazione con proposta di rendita, poi rettificata dall'Agenzia del Territorio in un importo maggiore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto l'impugnazione dell'avviso; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha dichiarato di rinunciare al ricorso; la società ha aderito alla rinuncia. Le parti hanno rappresentato di aver definito la lite con accordo transattivo che prevedeva la rinuncia al ricorso e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso: ha richiamato il principio per cui la rinuncia è atto unilaterale non accettizio ma ricettizio e, nella fattispecie, ha applicato la nuova formulazione dell'art. 390, terzo comma, c.p.c., che prevede la comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Ha altresì escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura non si applica ai casi di estinzione del giudizio, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso, se rituale, conduce all'estinzione del giudizio di cassazione.
la rinuncia deve essere comunicata alle parti costituite a cura della cancelleria; nella specie la Corte ha ritenuto applicabile la nuova disciplina.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m)
norma richiamata quale fonte della nuova formulazione dell'art. 390, comma 3, c.p.c.
disposizione transitoria/di coordinamento richiamata per l'applicazione della nuova disciplina della rinuncia.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
il raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non accettizio, ma è anche un atto ricettizio: per produrre gli effetti processuali deve essere portato a conoscenza delle parti costituite secondo le forme previste.
- Se la rinuncia al ricorso è ritualmente effettuata, la conseguenza è l'estinzione del giudizio di cassazione.
- La disciplina processuale della rinuncia va applicata secondo la normativa vigente al momento rilevante, compresa la previsione della comunicazione del deposito dell'atto a cura della cancelleria.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In presenza di definizione transattiva della lite con rinuncia al ricorso, la Corte può compensare integralmente le spese processuali se ciò risulta dagli atti e dall'accordo tra le parti.
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