Cassazione Civile, Ordinanza n. 29608/2025 del 10/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
Una società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ha convenuto in giudizio il Ministero dello sviluppo economico, poi chiamando in causa anche il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo la condanna al pagamento di una somma molto elevata e l'accertamento del proprio diritto a ricevere l'intero ammontare del canone di abbonamento radiotelevisivo senza riduzioni. La pretesa si fondava sull'assunto che la riduzione di 150 milioni di euro dell'importo da riversare alla concessionaria per l'anno 2014, prevista da una norma di legge, avesse determinato un inadempimento e fosse illegittima; perciò era stata anche sollecitata una declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario perché la controversia aveva contenuto patrimoniale e non investiva l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della P.A. I Ministeri hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo che la lite rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi, poiché la determinazione del canone/contributo sarebbe avvenuta mediante potere amministrativo discrezionale e inciderebbe sul rapporto concessorio sottostante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso le parti al Tribunale di Roma. Ha ritenuto infondato il motivo dei Ministeri perché, pur in presenza di un rapporto concessorio di pubblico servizio, la controversia non investiva un provvedimento amministrativo discrezionale sulla determinazione del canone, bensì il diritto della concessionaria a percepire l'intero importo già quantificato, al netto della riduzione introdotta direttamente dal legislatore. La questione, quindi, era ricondotta a una lite di contenuto patrimoniale su canoni/corrispettivi, senza esercizio di potere autoritativo della P.A.; il petitum sostanziale era individuato nella pretesa alla caducazione, per incostituzionalità, della norma di legge che aveva consentito la decurtazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 27, comma 8, l. n. 488 del 1999
attribuisce per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il canone di abbonamento, salvo la quota spettante all'Accademia di Santa Cecilia.
art. 21, comma 4, d.l. n. 66 del 2014, conv. con mod. dalla l. n. 89 del 2014
ha disposto per l'anno 2014 la riduzione di 150 milioni di euro delle somme da riversare alla concessionaria; la lite riguarda la pretesa caducazione di tale decurtazione.
art. 1, comma 292, l. n. 190 del 2014
ha modificato la disciplina della riduzione a decorrere dal 2015, prevedendo un taglio del 5 per cento calcolato sui dati del rendiconto dell'anno precedente.
art. 1, comma 629, l. n. 178 del 2020
ha fatto cessare la previsione riduttiva per il futuro, senza incidere sulla disciplina dell'anno 2014 rilevante nel giudizio.
art. 47, comma 3, d.lgs. n. 144 del 2005
prevedeva che il Ministro stabilisse annualmente l'ammontare del canone in misura tale da consentire alla concessionaria di coprire i costi prevedibilmente sostenuti per gli obblighi di servizio pubblico.
art. 45 d.lgs. n. 144 del 2005
confermava l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale a una società per azioni, mediante contratto di servizio.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
distingue tra controversie sulle concessioni di pubblici servizi, devolute al giudice amministrativo, e quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, riservate al giudice ordinario se di contenuto meramente patrimoniale.
è stato il parametro formale del ricorso per cassazione per dedurre il difetto di giurisdizione.
richiamati dai ricorrenti per sostenere la giurisdizione amministrativa esclusiva nella materia delle concessioni di pubblici servizi.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 177 del 2005
richiamato dai ricorrenti per qualificare il contributo come finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a concessioni di pubblici servizi, la giurisdizione ordinaria sussiste solo quando la lite abbia contenuto meramente patrimoniale e riguardi indennità, canoni o altri corrispettivi, senza coinvolgere un potere autoritativo o discrezionale della pubblica amministrazione.
- Se la controversia non censura un provvedimento amministrativo discrezionale, ma fa valere il diritto al pagamento di somme già quantificate e la decurtazione discende direttamente da una norma di legge, il riparto di giurisdizione va effettuato in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola prospettazione di un possibile esercizio di potere amministrativo.
- La qualificazione di un'entrata come corrispettivo di un servizio pubblico rileva ai fini dell'art. 133 c.p.a. quando la somma costituisce la controprestazione o compensazione per le prestazioni rese dal concessionario nell'adempimento di obblighi di servizio pubblico.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, è decisivo stabilire se la controversia attenga al rapporto concessorio in sé, con esercizio di potere della P.A., oppure a un rapporto obbligatorio patrimoniale tra concedente e concessionario; nel secondo caso la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
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