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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07299/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Un cittadino senegalese, trattenuto presso un CPR in pendenza di una procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, ha impugnato in cassazione il decreto del Tribunale che aveva prorogato di sessanta giorni il trattenimento. La misura originaria era stata disposta dal Questore e convalidata per trenta giorni; successivamente il Questore aveva chiesto la proroga assumendo che fossero ancora pendenti i termini per impugnare la decisione di inammissibilità della Commissione territoriale. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 6 d.lgs. n. 142/2015 per motivazione inesistente e nullità della decisione, nonché la violazione delle norme sulla procedura in materia di asilo e dell'art. 13 Cost. per il superamento dei termini massimi di trattenimento e l'omessa pronuncia sulla questione. In particolare ha sostenuto che non risultava notificato alcun provvedimento di inammissibilità, con conseguente decorrenza dei termini massimi e illegittimità della proroga.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il Tribunale non avesse esaminato la questione giuridica sollevata dalla difesa circa la decorrenza dei termini massimi e non avesse compiuto l'accertamento dei fatti né fornito alcuna motivazione sulla proroga del trattenimento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente, la Corte ha cassato senza rinvio il decreto impugnato ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., poiché risultava già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento avrebbe dovuto essere disposta. Quanto alle spese, la Corte ha escluso una loro regolazione nel dispositivo, richiamando il regime del patrocinio a spese dello Stato e precisando che la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, ossia al Tribunale di Lecce.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 286/1998

    richiamato quale base normativa del trattenimento e della sua proroga nel CPR, ma la proroga deve essere sorretta da accertamento dei presupposti e da adeguata motivazione

  • art. 6 d.lgs. n. 142/2015

    norma invocata sia per il trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale sia per la disciplina della proroga; la Corte rileva che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare i presupposti e i termini prima di prorogare il trattenimento

  • art. 28 bis d.lgs. n. 25/2008

    richiamato dal ricorrente in relazione ai termini procedurali della domanda di protezione internazionale

  • art. 28 ter d.lgs. n. 25/2008

    richiamato dal ricorrente in relazione ai termini procedurali della domanda di protezione internazionale

  • art. 13 Cost.

    invocato per censurare la compressione della libertà personale oltre i termini massimi consentiti

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando non occorre ulteriore attività processuale e il termine perentorio per la convalida è già decorso

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    indica il giudice competente a liquidare compensi e spese nel giudizio di cassazione, ossia il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato in caso di cassazione senza rinvio

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    la condanna alle spese in favore dello Stato non si applica alla soccombenza di una amministrazione statale

  • art. 111 Cost.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    base della proroga del trattenimento, che tuttavia richiede verifica dei presupposti e motivazione

Massime di principio

  • Il provvedimento di proroga del trattenimento dello straniero deve essere sorretto da un effettivo accertamento dei presupposti di legge e da una motivazione concreta; la mera reiterazione della richiesta amministrativa non basta.
  • Quando la difesa solleva una questione giuridica decisiva sulla decorrenza dei termini massimi di trattenimento o sulla mancata notificazione dell'atto presupposto, il giudice deve esaminarla espressamente e accertare i fatti rilevanti, non potendo omettere del tutto la motivazione.
  • Se, al momento della decisione della Corte, il termine perentorio per disporre la convalida o la proroga del trattenimento è già decorso, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio, perché non residua alcuna attività utile da compiere.
  • Nel giudizio di cassazione in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa contro un'Amministrazione statale, le spese del difensore sono liquidate dal giudice del procedimento ai sensi delle norme sul patrocinio, e non mediante una condanna alle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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